Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7351 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10734/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8367/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2014 R.G.N. 6779/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 ottobre 2014, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione avverso il decreto

ingiuntivo con il quale era stato intimato al Fondo di Garanzia, costituito presso l’INPS, il pagamento della somma di Euro 442,51 a titolo di credito residuo per TFR, 13^ e 14^ mensilità per l’anno 2004, in riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra l’attuale ricorrente e la GE. Gruppo Eldo s.p.a., in amministrazione straordinaria;

2. per la Corte di merito la domanda del lavoratore di ammissione al passivo aveva interrotto il termine di prescrizione fino alla chiusura della procedura fallimentare;

3. avverso tale decisione ricorre l’INPS, con ricorso affidato a un motivo, cui

resiste A.P., controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso, con il quale si deduce violazione di legge, è da accogliere;

5. con riferimento al TFR ma affermando principi di diritto relativi al Fondo di Garanzia costituito presso l’INPS, e alle obbligazioni a carico dello stesso che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, questa Corte ha ritenuto che nel caso in cui si controverta di crediti di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1 – vale a dire “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono” – il diritto del lavoratore di ottenere dall’I.N.P.S., in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle somme a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro;

6. restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva) (v., da ultimo, Cass. nn. 32 e 16853 del 2020; v., in precedenza, Cass. n. 26819 del 2016, n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 2005);

7. il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l’interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione, da parte dell’ente previdenziale, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo;

8. il diritto alla prestazione del Fondo nasce, non in forza del rapporto di lavoro ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata;

9. in sostanza, il Fondo di garanzia è istituito presso l’I.N.P.S. con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto;

10. il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro;

11. per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata;

12. la prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’I.N.P.S. (v., Cass. n. 3939 del 2004);

13. la natura previdenziale dell’obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. n. 32 del 2020 e i precedenti ivi richiamati);

14. non si ravvisano, pertanto, i presupposti per la rimessione della causa al Primo presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite della Corte, per essere risultati ormai superati i difformi orientamenti del giudice della nomofilachia e consolidati i richiamati approdi giurisprudenziali che non danno adito ad una pronuncia a Sezioni unite, a mente dell’art. 374 c.p.c.;

15. in conclusione, l’odierno ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data 11 febbraio 2004, ha notificato il ricorso per decreto ingiuntivo all’I.N.P.S. in data 12 marzo 2010 quando il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era da tempo spirato;

16. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione, revoca il decreto opposto;

17. le spese dei gradi di merito si compensano in considerazione del recente consolidarsi dell’affermato indirizzo, quelle del giudizio di legittimità si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e revoca il decreto opposto; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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