Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7350 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14754/2011 proposto da:

B.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V. LEONIDA RECH 76, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO POERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI TRIVELLIZZI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 684/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/06/2010 R.G.N. 993/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 684 del 2010, pronunciando sull’impugnazione proposta da B.G. nei confronti del Ministero della giustizia, avverso la sentenza n. 697 emessa dal Tribunale di Teramo il 26 giugno 2008 tra le parti, rigettava l’impugnazione.

2. Il lavoratore, dipendente del Ministero della giustizia, inquadrato in area C, posizione economica C3, adiva il Tribunale chiedendo di essere equiparato, quanto al trattamento economico, al personale delle qualifiche ad esaurimento, di cui al D.P.R. n. 748 del 1972, artt. 60 e 61, in ragione dello svolgimento di mansioni del tutto identiche a quelle del suddetto personale, in quanto proveniente dalla ex 9^ qualifica funzionale.

3. Il Tribunale rigettava la domanda in ragione della diversità delle funzioni proprie della 9^ qualifica funzionale rispetto a quelle del ruolo ad esaurimento.

4. La sentenza del Tribunale veniva confermata dal giudice di secondo grado, che tuttavia precisava che il diverso trattamento economico fatto al personale proveniente dal ruolo ad esaurimento e conservato anche dopo la soppressione del suddetto ruolo, non si fondava sulla peculiarità delle mansioni svolte da tale personale, ma sulla peculiarità delle vicende attinenti alla relativa progressione in carriera.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre B.G., prospettando due motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

7. All’udienza pubblica del 22 giugno 2016, rilevato che era deceduto il difensore del ricorrente, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

8. Il ricorrente non ha provveduto alla nomina di nuovo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dalla identità delle mansioni espletate dagli appartenenti alla ex 9^ qualifica funzionale rispetto agli appartenenti al ruolo ad esaurimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine all’affermazione del giudice di appello secondo cui “la ratio del diverso trattamento economico riservato al personale del ruolo ad esaurimento va ravvisata nella compensazione che in tal modo è stata data alle vanificate aspettative di carriera di questa categoria, nonchè sulla peculiarità delle vicende attinenti alla sua progressione in carriera”, del D.P.R. n. 743 del 1972 , artt. 72 e 73.

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

4. Gli stessi non sono fondati in ragione dei principi già affermati da questa Corte ai quali si intende dare continuità.

4.1. La questione oggetto del presente ricorso ha già costituito oggetto di esame da parte di questa Corte che con numerose sentenze (ex multis, Cass., n. 1037 del 2014, n. 472 del 2014, n. 26140 del 2013, n. 10105 del 2013, 9313 del 2011, n. 11982 del 2010) ha affermato che, in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva fra il personale appartenente a ruoli ad esaurimento di ispettore generale o di direttore di divisione del Ministero dell’economia e gli altri dipendenti della ex 9^ qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell’area contrattuale “C” dai CCNL, lungi dal determinare una violazione di legge, costituisse attuazione della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3).

A tale principio si intende dare continuità, non rinvenendosi nelle difese del ricorrente argomenti che incidano la suddetta statuizione.

4.2. La distinzione in termini stipendiali fra il personale appartenente a ruolo ad esaurimento e gli altri dipendenti della ex 9^ qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell’area contrattuale “C” dai CCNL, lungi dal determinare una violazione di legge da parte della contrattazione collettiva, costituisce, anzi, attuazione della norma transitoria contenuta nello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in virtù della quale i dipendenti delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 (e successive modificazioni ed integrazioni) e quelli di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, in presenza della soppressione dei ruoli, conservano le qualifiche medesime “ad personam”: ciò significa che tali qualifiche costituiscono una consapevole eccezione legislativa rispetto all’assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso testo (il D.Lgs. n. 165 del 2001) cui appartiene la norma (art. 45) che il ricorrente assume essere stata violata o falsamente applicata.

Dunque, l’interpretazione sistematica impedisce l’invocata estensione del trattamento stipendiale corrispondente a tali qualifiche sopravvissute “ad personam”, pena lo svuotamento dello stesso portato precettivo della summenzionata previsione transitoria, in un capovolgimento del normale rapporto tra norme transitorie e disposizioni a regime che comporterebbe un sostanziale (e inedito) allineamento (in termini di conseguenze sul piano retributivo) delle seconde alle prime.

Sotto ulteriore angolazione visuale, va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di statuire più volte, con orientamento cui va data continuità, che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 cpv., non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva.

In altre parole, il principio di parità di trattamento nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito dal cit. art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede.

A fortiori, non sarebbe ipotizzabile nel caso di specie un contrasto della pattuizione collettiva con il principio di non discriminazione, inidoneo a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo solo le specifiche previsioni normative contenute nell’ordinamento (citata Cass., n. 10105 del 2013).

Questa Corte ha, altresì, affermato che il principio di parità nasce storicamente non solo e non tanto dall’esigenza di recuperare uguaglianza o, meglio, esatta giustizia distributiva, quanto dalla necessità di regolare l’uso d’un potere privato all’interno d’una comunità organizzata.

Questo bisogno si manifesta – cioè – per colmare il vuoto di “contraddittorio” ove manchi istituzionalmente la possibilità che il soggetto in posizione subalterna faccia valere le proprie ragioni contro le scelte discrezionali del soggetto in posizione preminente. Ma ciò non si verifica rispetto alla contrattazione collettiva, in cui le parti operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato.

Anche in ragione della suddetta giurisprudenza di legittimità, non si ravvisa nella complessiva disciplina, legale e convenzionale, che viene in esame la violazione di disposizioni comunitarie e, segnatamente, della direttiva comunitaria 2000/78 CE, nonchè dei principi di cui alla sentenza 577/08, che attiene al diverso ambito del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (direttiva 79/7/CEE).

Non sono, quindi, ravvisabili nella sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila i vizi prospettati.

5. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro duemilacinquecento per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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