Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7350 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 17/03/2020), n.7350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 445-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A., F.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1317/2014 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 03/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO ALDO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1317/30/14 depositata in data 3.9.2014 con la quale la CTR del Veneto ha accolto il ricorso proposto da S.A. e F.D. avverso la decisione della CTP di Venezia che aveva negato il rimborso di parte delle somme corrisposte in relazione ad un atto di compravendita del 18.12.186 con il quale avevano ceduto alla ditta Urban Costruzioni s.r.l. un terreno edificabile ricompreso in piano urbanistico particolareggiato.

In particolare, era avvenuto che I contribuenti avevano corrisposto le imposte di registro ed ipocatastali nella misura ordinaria, atteso che le agevolazioni per i “piani particolareggiati” previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, erano state soppresse dal D.L. n. 223 del 2006. Successivamente, in ossequio al disposto di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 25, le agevolazioni in questione (edificazione nel quinquennio e area compresa in piani particolareggiati), erano state ripristinate con decorrenza dal 1 Gennaio 2008. Senonchè, nella legge di conversione del decreto “mille proroghe” (D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 23, convertito nella L. n. 10 del 2011), veniva stabilito che “all’art. 1, comma 28, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 25, 26 e 27, decorre dall’anno 2005”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo l’AGENZIA deduce la violazione delle varie disposizioni di legge, sopra richiamate, a mezzo della quale il legislatore è intervenuto a disciplinare la tassazione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dei trasferimento di immobili siti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.

Il motivo è infondato e va, conseguentemente, respinto.

Sulla scorta della normativa appena richiamata e dei dati temporali relativi alla vicenda in esame è possibile affermare:

– che le agevolazioni in questione, prima abolite, sono state ripristinate con decorrenza dal 2005 e per gli otto anni successivi del D.L. n. 225 del 2010, ex art. 2, comma 23;

– che l’atto di vendita dei contribuenti è stato registrato il 19.12.2006;

– che l’edificazione è stata ultimata nel 2008.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte:

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 marzo 2020

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