Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7349 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONASTERO Francesco – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell’avvocato MALANDRINO GIANLUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI

24, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTI ALESSANDRO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMINETTI PIER

GIACOMO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3418/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2005 R.G.N. 7092/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

Udito l’Avvocato MALANDRINO GIANLUIGI;

udito l’Avvocato NICOLETTI ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, depositato in data 3.4.2000, P.R., premesso di aver intrattenuto sin dal 1978 un rapporto di agenzia con la società Lloyd Internazionale s.p.a., successivamente incorporata nella Milano Assicurazioni s.p.a., senza incorrere mai in alcuna contestazione o rilievo da parte della preponente, e premesso di aver dato inizio nei mesi di (OMISSIS) ad una collaborazione con un nuovo produttore, a nome M.A., per l’emissione di alcune polizze del ramo R.C. auto, esponeva che da un verifica del portafoglio aziendale effettuata il 1^ giugno 1999 da parte degli Ispettori della Milano Assicurazioni, era emerso che nei mesi di (OMISSIS) l’Agenzia, a mezzo del suddetto procuratore, aveva commesso delle irregolarità nella emissione di polizze RCA. A seguito di tale verifica la società preponente le aveva trasmesso lettera di recesso dal contratto di agenzia ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) e art. 18 dell’Accordo Nazionale Agenti. Ritenendo la illegittimità del recesso in considerazione dell’insussistenza della giusta causa, chiedeva la condanna della preponente al pagamento delle somme ed indennità previste dal suddetto Accordo Nazionale, nonchè dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Con sentenza in data 9.10.2001 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la P. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 3.6.2004, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione P.R. con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col predetto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento alla insussistenza della giusta causa di recesso; motivazione illogica e contraddittoria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere affermato la lesione dell’elemento fiduciario, quale conseguenza del comportamento doloso di terzi.

Rileva in particolare, posto che la disciplina del recesso dal contratto di agenzia era mutuata dalla normativa codicistica in materia di rapporto di lavoro subordinato, e segnatamente dall’art. 2119 c.c., che il recesso per giusta causa poteva configurarsi solo in presenza di una condotta di gravità tale che, considerata la natura del rapporto, il grado di affidamento richiesto nonchè l’intensità dell’elemento intenzionale e di quello colposo, non consentiva la prosecuzione neanche temporanea del rapporto stesso.

Siffatta evenienza, con riferimento soprattutto alla connotazione soggettiva nel recesso, non ricorreva nel caso di specie, ove si osservi che l’inadempimento dell’agente era stato contestato sotto il profilo della omessa diligenza in ordine alla scelta ed al controllo dell’operato dei propri sottoposti, omessa diligenza in realtà insussistente stante il brevissimo lasso di tempo in cui il M. aveva collaborato con la ricorrente, che non consentiva una adeguata valutazione della condotta dello stesso.

E pertanto la Corte territoriale aveva violato il principio della colpa o dolo (elemento soggettivo) che rappresenta requisito costitutivo della giusta causa di recesso; ed inoltre, con motivazione illogica e contraddittoria, dopo aver riconosciuto che la colpa dell’agente era principalmente una colpa in eligendo di carattere oggettivo e patrimoniale, aveva equiparato tale colpa ad un vero e proprio elemento intenzionale.

Il ricorso non è fondato.

Osserva innanzi tutto il Collegio che il proposto gravame involge in realtà la valutazione di specifiche questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di legittimità. Devesi in proposito evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214; Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se nella motivazione in fatto della sentenza impugnata esistano effettivamente vizi (quali, nel caso di specie, la illogica e contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene, è innanzi tutto evidente che la responsabilità dell’agente per i comportamenti dei suoi collaboratori, costituendo violazione di un obbligo contrattuale gravante sull’agente medesimo, presuppone pur sempre la sua colpa, costituita, appunto, dalla culpa in eligendo e dalla culpa in vigilando.

Posto ciò nel caso di specie la Corte territoriale, nel rilevare la gravità della condotta posta in essere dalla P., ha evidenziato come la fiducia che lega il preponente all’agente non può non riguardare anche la capacità di quest’ultimo di scegliere collaboratori professionalmente adatti, onesti, leali, e di controllare efficacemente il loro operato; ed ha rilevato che nel caso di specie la responsabilità in eligendo e per omesso controllo era particolarmente grave ove si consideri che l’accertata omessa verifica, da parte dell’agente, concerneva l’operato di un collaboratore appena nominato; con l’ulteriore aggravante che le irregolarità riscontrate erano di evidenza tale che gli Ispettori le avevano subito rilevate, il che portava a ritenere che l’attività della P. si fosse ridotta ad un ruolo meramente burocratico di ricezione delle dichiarazioni e dei documenti degli assicurati, senza procedere ad alcun controllo, neanche a campione, di tali dichiarazioni e documenti. Ed ha concluso che pertanto non risultava corrispondere al vero quanto affermato dall’appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe utilizzato un parametro valutativo della responsabilità dell’agente di tipo oggettivo, avendo per contro effettuato una puntuale valutazione del grado della colpa dell’interessata in ordine al pacifico inadempimento contrattuale posto in essere dalla stessa.

Alla stregua di quanto sopra deve ritenersi che la motivazione dei giudici di merito si appalesa completa ed esaustiva, coerente alle acquisizioni documentali in atti, non apparendo l’accertamento del fatto – operato dagli stessi – inficiato da alcun vizio conoscitivo o espositivo, sotto il profilo della erronea rappresentazione della realtà effettuale, della illogicità dell’iter logico – argomentativo seguito e della mancata esplicitazione delle argomentazioni svolte per giungere alla soluzione adottata. E deve ritenersi altresì che correttamente i giudici di merito hanno posto in rilievo l’atteggiamento psicologico dell’agente, ossia il grado della colpa della stessa, di talchè non può ravvisarsi alcuna violazione del principio dell’elemento soggettivo quale requisito costitutivo della giusta causa di recesso, nè alcun vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 46,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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