Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7349 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6645/2011 proposto da:

T.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA

DAMIZIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, MASSIMILIANO MORELLI, LUCIA

POLICASTRO, giusta delega in calce alla copia notificata del

ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6791/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2010 R.G.N. 5664/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARUSO SEBASTIANO per delega verbale Avvocato

ELISABETTA LANZETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma con la sentenza ora impugnata, depositata il 2.9.2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina di accertamento della legittimità della trattenuta operata dall’INPS sin dall’ottobre 1999 quale contributo di solidarietà al 2% sulla prestazione integrativa maturata a carico del Fondo Previdenza Integrativa per i dipendenti dell’INPS, rigettando l’appello incidentale proposto sul medesimo punto da T.A.. La stessa Corte territoriale, con precedente sentenza non definitiva aveva, accolto l’appello principale proposto dall’INPS e dichiarato la nullità del ricorso di primo grado in ordine al capo di domanda relativo alla rideterminazione della base di computo del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Avverso la sentenza definitiva T.A. ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure ad un unico motivo con formulazione di quesito ai sensi dell’art. 366 c.p.c.. L’Inps ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata interpretazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 3 e dell’art. 22 del regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’INPS (art. 360 c.p.c., comma 3), per avere la Corte d’Appello riconosciuto che il contributo di solidarietà del 2% da detrarsi dalla retribuzione in godimento e da calcolarsi sulla pensione integrativa vada posto a carico anche di chi come il ricorrente era ancora in servizio.

2. Il motivo si conclude con un paragrafo intitolato “Quesito ex art. 366”. Il suo contenuto è relativo all’affermazione, in termini di certezza, della tesi interpretativa ritenuta corretta senza alcuna formulazione di quesito rivolto alla Corte di legittimità.

3. Tale formulazione, che non corrisponde alle previsioni dell’art. 366 bis c.p.c., non determina alcun effetto pregiudizievole in ordine all’ammissibilità del ricorso poichè l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica “ratione temporis” ai soli ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 (Cass. n. 24597 del 19/11/2014; SS.UU. n. 21672 del 2013). Dunque, il presente ricorso, in quanto relativo a sentenza pubblicata dopo il 4 luglio 2009, sfugge all’applicazione dell’art. 366 bis c.p.c..

4. Com’è noto, sull’interpretazione dell’art. 64, comma 5, cit., si era registrato un dissidio tra una parte della giurisprudenza di merito, che aveva ritenuto che la dizione “prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi” dovesse essere intesa con riferimento non solo ai trattamenti integrativi in atto, ma anche con riferimento alla somma maturata a titolo di trattamento pensionistico integrativo dai dipendenti in servizio sulla base degli accantonamenti effettuati fino al 30.9.1999, e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, orientata viceversa nel senso che il contributo di solidarietà dovesse gravare solo sulle “prestazioni integrative”, che possono dirsi “maturate” (a prescindere dal fatto che siano anche “erogate”) solo nella ricorrenza di tutti gli altri presupposti costitutivi contemplati dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, tra cui, appunto, l’intervenuta cessazione dal servizio.

Il D.Lgs. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 1, comma 1, prevede che le disposizioni di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) “si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio” e che “In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa”.

5. La Corte Costituzionale, chiamata a verificare la conformità di questa norma alla Costituzione, con sentenza n. 156/2014 (cui ha fatto seguito l’analoga sentenza 174/2015), ha riconosciuto la legittimità della normativa, avente natura interpretativa, ed ha escluso che essa violi l’art. 3 Cost., per lesione del principio dell’affidamento riposto dai cittadini nella certezza del diritto, riferita, nella specie, alla pregressa esegesi del richiamato art. 64, accolta dalla Corte di Cassazione, nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative fosse dovuto solo dagli ex dipendenti già collocati a riposo. La Corte Cost. ha pure escluso la violazione dell’art. 24 Cost., per il vulnus conseguentemente arrecato al diritto di difesa dei ricorrenti, nei giudizi promossi contro l’INPS; nonchè degli artt. 102 e 111 Cost., per la lesione della sfera di funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario; così come dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà individuali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, in ragione del prospettato contrasto con il principio del giusto processo, di leggi che, come quella censurata, si inseriscano nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di controversie in corso. Di conseguenza la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma sollevata dal Tribunale di Alessandria e dalla Corte di Appello di Torino.

6. Stante il contenuto non equivoco della disposizione interpretativa prima citata, deve quindi affermarsi che (come già sostenuto da questa Corte con sentenza n. 23928/2014) il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria sia dovuto dagli ex-dipendenti già collocati a riposo come dai lavoratori ancora in servizio e che “in questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa”.

7. Il ricorso va, quindi, rigettato. Il ricordato contrasto giurisprudenziale e la portata risolutiva dell’intervento del legislatore giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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