Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7349 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 17/03/2020), n.7349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11744-2014 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 49,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LUCCA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 83/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 28/10/2013;

udita la relazionè della causa Svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO ALDO.

Fatto

RITENUTO

che:

D.L. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione la sentenza 83/16/2013 depositata in data 28.10.2013 con la quale la CTR della Toscana aveva accolto l’appello proposto dalla AGENZIA DELLE ENTRATE avverso la decisione della CTP di Lucca che aveva accolto l’impugnativa del provvedimento, emanato in autotutela, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva respinto l’istanza di rimborso delle somme erogate a fronte dell’avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale emesso in conseguenza della revoca delle agevolazioni previste per l’acquisto di prima casa, conseguente alla sopravvenuta mancata utilizzazione dell’immobile in quanto concesso in locazione a terzi.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE resiste con controricorso..

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’Ufficio finanziario ha disposto la revoca delle agevolazioni ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1996, punto 4, nota II bis, parte I allegata alla tariffa, secondo cui “in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria, nonchè una sovratassa pari al 30% delle predette imposte”

Orbene, con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere il giudice dell’appello “deciso la controversia pronunciandosi su di una questione diversa dal reale oggetto del giudizio”.

il motivo è inammissibile.

Oggetto dell’impugnazione da parte della contribuente era il provvedimento di diniego di autotutela. Orbene, tale atto è da considerare non impugnabile in quanto non rientrante nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Conseguentemente, pur con motivazione estremamente concisa, la CTR ha correttamente statuito nel senso che “l’avviso di liquidazione notificato il 31.5.2006 si è reso definitivo essendo trascorso il termine per eccepire la sua legittimità”, implicitamente sancendo la inammissibilità del ricorso

Tale statuizione rende superflua la trattazione del secondo motivo concernente la “carenza di motivazione” che può considerarsi assorbito nel primo.

Infine, nella presente sede non può avere alcuna rilevanza la circostanza dedotta, in via subordinata, secondo cui “parte ricorrente è stata indotta a tali scelte (ossia a non impugnare l’atto impositivo) dalle indicazioni ricevute dai competenti funzionari dell’Agenzia delle Entrate che aveva emesso l’avviso di liquidazione”.

La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liqida in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 marzo 2020

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