Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7348 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 17/03/2020), n.7348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10211-2014 proposto da:

GIOIA ITALIANA ONLUS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 63 C/0 S.C., presso lo studio dell’avvocato

EMILIA BRACCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO ALDO.

Fatto

RITENUTO

che:

LA G.I.O.I.A. ITALIANA ONLUS ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza 283/39/13 depositata il 16.10.2013 con la quale la CTR della Campania aveva accolto l’appello proposto dalla AGENZIA DELLE ENTRATE avverso la decisione della CTP di Napoli che aveva pronunziato l’annullamento dei provvedimenti n. 2011/4228 e 2011/12003 con i quali l’Ufficio finanziario aveva disposto la mancata iscrizione all’Anagrafe Unica della ONLUS, ai sensi del D. 18 luglio 2003, n. 266, art. 3.

l’AGENZIA DELLE ENTRATE resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, violazione e/o falsa applicazione della norma del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, per avere l’Ufficio finanziario negato per ben due volte l’iscrizione della società ricorrente – svolgente attività di “promozione” nell’Anagrafe Unica ONLUS.

Il motivo è da considerare inammissibile per difetto di autosufficienza..

La ricorrente, infatti, ha limitato l’esposizione delle ragioni giustificative della asserita violazione alla mera elencazione del contenuto della normativa di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10 e della circolare 22 gennaio 1999, n. 22 del Ministero delle Finanze senza indicazone di specifiche motivi di doglianza, dimodochè risulta impossibile individuare eventuali violazioni di legge compiute dai giudici del merito.

Analogamente, con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per avere la CTR posto a giustifica del diniego della iscrizione della ricorrente all’Anagrafe ONLUS argomentazioni del tutto ingiustificte e per certi versi incomprensibili, riguardanti le attività indicate nello Statuto, le finalità di formazione e le condizioni di disagio nelle quali dovrebbero versare i destinatari dell’associazione.

Anche tale motivo pecca di autosufficienza in quanto, tra l’altro, opera riferimenti allo Statuto che, peraltro, dall’elencazione della documentazione prodotta a corredo del ricorso non risulta presente.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente alle spese per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 500,99 oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 marzo 2020

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