Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7347 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CARLO POLISENO & C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PIERLUIGI DA PALESTRITA 19, presso lo studio dell’avvocato TERENZIO

ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSI VITTORIO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 933/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/06/2005 R.G.N. 2271/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato RUSSI VITTORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 13.3.2000, S.E. conveniva dinanzi al Tribunale di Trani la Carlo Poliseno srl. ed esponeva di essere stato agente senza deposito della convenuta dal (OMISSIS) al (OMISSIS), avendo come zona di competenza le città di (OMISSIS) e (OMISSIS). In vista dell’incremento del lavoro in Barletta, veniva ivi costituita un’agenzia, con stipula di un contratto di locazione di immobile, a fronte del quale il pagamento del canone di affitto era a carico della Poliseno, mentre le spese di gestione facevano carico all’attore. L’attività prestata dall’agente consisteva nel procacciamento di contratti di locazione finanziaria ovvero “leasing”, con facoltà di acquisto di beni mobili registrati e non. Inopinatamente la Poliseno disdettava il contratto di locazione, al che il S. chiedeva chiarimenti alla preponente, dato che la mancanza di un punto di riferimento cagionava una contrazione del volume di affari; inoltre il S. apprendeva che la società aveva invitato alcuni clienti a diffidare di lui.

Rispondeva il legale della società (lettera 25.3.1993) che tale disdetta non significava alcunchè; ma il successivo 1.4.1993 la srl.

Poliseno comunicava all’ENASARCO la cessazione del rapporto di agenzia a far tempo dalla stessa data. Ritenendo che il rapporto fosse cessato per fatto della società, il S. chiedeva giudizialmente l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità di maneggio denaro, il risarcimento dei danno per le spese incontrate per l’allestimento dell’immobile adibito ad agenzia.

2. Si costituiva in giudizio la srl. Carlo Poliseno e C., contestando paratamente le deduzioni dell’attore ed eccependo la prescrizione. La cessazione del rapporto era ascrivibile al S., il quale si era reso responsabile di numerose anomalie. Era stato l’attore a rassegnare le dimissioni. La convenuta spiegava riconvenzionale per la somma di L. 50 milioni a titolo di risarcimento del danno all’immagine.

3. Con sentenza 27.10.2003 il Tribunale accoglieva le domande di indennità di preavviso e indennità suppletiva di clientela.

Respingeva le ulteriori domande attrici e la domanda riconvenzionale.

Proponeva appello la società Poliseno; il S. chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.

4. La Corte di Appello di Bari confermava la sentenza di primo grado.

Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

l’eccezione di incompetenza territoriale e la domanda riconvenzionale sono state rinunciate in primo grado;

– l’appello non contiene alcuna deduzione in ordine alla prescrizione, onde sul punto si è formato il giudicato:

– lo stesso è a dirsi per le domande di risarcimento del danno e di indennità di maneggio danaro, non accolte dal Tribunale e sulle quali non vi è appello;

– sono dovute le indennità di preavviso e di clientela, dato che il rapporto è cessato per fatto del preponente: infatti, dopo la disdetta del contratto di locazione e la richiesta di chiarimenti inoltrata dal S., e nonostante la lettera di assicurazioni del legale della società, il 1.4.1993 la Poliseno comunicava all’ENASARCO la cessazione del rapporto di agenzia, con ciò confermando che la lettera 17.3.1993 era stata una sostanziale dichiarazione di recesso, in quanto faceva venire meno il punto di riferimento pattuito.

5. Ha proposto ricorso per Cassazione la srl. Carlo Poliseno e C. in liquidazione, deducendo unico, articolato motivo.

S.E. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con l’unico motivo del ricorso, e premessa una dettagliata ricostruzione della vicenda processuale, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362 e segg. c.c., artt. 115, 116 e 232 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che il recesso sia stato operato dalla convenuta, con un ragionamento disancorato dalle risultanze documentali e processuali; “basta leggere sia il contratto di mandato, che il protocollo di intesa” (interamente ritrascritti) per rendersi conto che l’ufficio di Barletta non costituiva elemento essenziale del rapporto; anzi, la locazione era stata stipulata tra la Poliseno e tale R.C., mentre il S. rimaneva ad essa estraneo ed il canone era in realtà a carico della Sud Leasing spa. In definitiva, la Corte di Appello non ha valutato la mancata risposta all’interrogatorio, ha dato prevalenza ad elementi presuntivi rispetto al tenore letterale dei contratti ed ha male apprezzato i fatti di causa, dai quali si ricava che fu il S. a recedere dal rapporto di agenzia.

7. Il ricorso è infondato. Esso, mediante il richiamo ad atti processuali ed extraprocessuali, invoca una rilettura diretta degli stessi da parte della Corte di Cassazione, al fine di sovrapporre alla ricostruzione della Corte di Appello una diversa ricostruzione.

Tale operazione è inammissibile in sede di legittimità, sede nella quale è possibile unicamente accertare eventuali lacune e contraddizioni nella motivazione in fatto della sentenza di merito:

il che non ricorre nella specie, perchè la sentenza della Corte di Appello, con ampia motivazione, da conto delle risultanze di causa e ricostruisce la vicenda nel senso che l’iniziativa circa la risoluzione del rapporto di agenzia fu presa dalla Poliseno, facendo venire meno la sede dell’agenzia e comunicando all’ente previdenziale la cessazione del rapporto (tale “ratio decidendi” non risulta adeguatamente censurata).

Il ricorso per Cassazione si risolve quindi in una censura in fatto alla sentenza impugnata, la cui motivazione risulta, per contro, esauriente ed immune da vizi.

8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Non avendo la controparte svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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