Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7347 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13416-2011 proposto da:

I.S.T. – ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA MANIGLIO, LUIGI

COCCHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA, 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN FRANCO FERRARIS, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

M.M., ASSICURATORI DEI LLOYD’S OF LONDON;

– intimati –

avverso la sentenza n. 352/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/05/2010 r.g.n. 296/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato ALESSANDRA MANIGLIO e LUIGI COCCHI;

udito l’Avvocato GIAN FRANCO FERRARIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Genova, adito dal Professore L.L. dichiarò l’illegittimità del recesso dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (anche IST o Istituto, di seguito) dal contratto di opera intellettuale stipulato il (OMISSIS) e condannò l’IST a pagare al ricorrente Euro 44.982,66 oltre accessori, dichiarò l’illegittimità della decurtazione del compenso attuata mensilmente a far data dal 1.4.2003 al febbraio 2004 condannò l’Istituto a restituire al L. quanto trattenuto a titolo di decurtazione. Pose a carico dell’IST le spese del giudizio di primo grado e dichiarò compensate quelle relative al rapporto processuale tra il L. e il dott. M.M., commissario straordinario dell’IST e tra questi gli Assicuratori dei Lloyd’ of London.

2. Adita in via principale dall’Istituto ed in via incidentale dal L., la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha condannato l’IST a pagare al L. l’ulteriore somma di Euro 24.736, 14, oltre accessori.

3. La Corte territoriale, per quanto ancora oggi rileva, ha ritenuto che: la clausola risolutiva espressa invocata dall’IST si riferiva alla violazione dei soli obblighi contrattuali contenuti nell’art. 3 del contratto di prestazione d’opera intellettuale, tra cui erano ricompresi i divieti di “concomitante assunzione di uffici, incarichi…che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo e comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito della sua attività di direttore scientifico”, di “assumere o mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali”, di “intrattenere qualsiasi titolo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziale con l’Istituto”; l’operatività della clausola risolutiva espressa era condizionata all’assunzione di un ufficio o incarico richiedente impiego di energie, tempo e cure a detrimento dell’attività propria dell’incarico di Direttore Scientifico dell’IST; la collaborazione del L. con lo SLOAN Memorial Hospital non era andata “a scapito” dell’Istituto, ma ne aveva accresciuto l’immagine con “ritorno economico”; il L. aveva lavorato moltissimo anche nelle giornate di sabato e di domenica; non era configurabile nella collaborazione con lo Sloan alcuna attività concorrenziale, nemmeno illustrata dall’Istituto nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, perchè l’IST nulla aveva obiettato quando il L. comunicava i suoi spostamenti negli USA; la circostanza che solo nel dicembre 2003 l’Istituto avesse conosciuto del compenso erogato al L. dallo Sloan era irrilevante perchè la percezione di compensi era neutra rispetto all’ambito di operatività della clausola risolutiva espressa, atteso che la attività prestata per la Sloan non era stata svolta a detrimento dell’incarico affidato dall’IST e non era concocorrenziale; per le me esime ragioni era irrilevante che il L. avesse visitato pazienti presso lo Sloan e ricevuto compensi in relazione a detta attività.

4. l’obbligo di esclusiva era estraneo alla clausola risolutiva e l’inadempimento, da valutarsi ai sensi dell’art. 1455 c.c., era escluso avuto riguardo pegno profuso dal L. in ambito IST ed ai vantaggi ricevuti dal medesimo; la dedotta violazione dell’obbligo di esclusiva era incongruente con l’autorizzazione ad assumere l’incarico di professore di ruolo nell’Università di Genova; il L. aveva lasciato la presidenza del comitato scientifico dello Ieben prima della decorrenza dell’incarico con l’IST; la Fondazione era onlus nemmeno operativa al tempo di risoluzione del contratto.

5. dal recesso dell’IST, da valutarsi alla luce dell’art. 2237 c.c., richiamato in via subordinata nella comunicazione del 31.3.2004, conseguiva il diritto del L. al risarcimento dei danni corrispondenti ai compensi non percepiti sino alla scadenza, quinquennale, del rapporto; la statuizione di primo grado non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato dovendo qualificarsi la domanda proposta dal L., completa di allegazioni in fatto, come domanda risarcitoria;

6. poichè il termine quinquennale scadeva il 30.6.2005 il danno doveva ricomprendere anche i compensi relativi ai primi sei mesi dell’anno 2005; il parametro doveva ritenersi riferito al compenso originariamente pattuito e non a quello unilateralmente decurtato, posto che il richiamo al D.P.R. n. 617 del 1980, art. 35 prevedente obbligo di esclusiva, non rilevava a fronte di impegni exta incarico autorizzati e in assenza di accordo bilaterale in tal senso; in ogni caso l’assunta insorgenza di incompatibilità tra l’incarico di direttore scientifico dell’IST e quello di Professore presso l’Università avrebbe potuto incidere su piani diversi e non consentiva all’Istituto, che aveva autorizzato l’incarico, a corrispondere un compenso unilateralmente stabilito.

7. la statuizione sulle spese adottata nella sentenza di primo grado era conforme al principio dì soccombenza perchè, al di là dell’ammontare degli importi riconosciuti al L., la vera ragione del contendere era costituita dalla causale della risoluzione del rapporto.

8. Avverso detta sentenza l’Istituto nazionale per la Ricerca Sul cancro ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi di ricorso, al quale ha resistito il L. con controricorso.

M.M. e Assicuratori Dei Lloyd’s of London, ai quali il ricorso è stato notificato, non hanno svolto attività difensiva.

9. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi del ricorso.

10. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1366, 1367 e 1369 c.c. e del principio legale di esclusiva e tempo pieno di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis.

11. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale: avrebbe affermato l’inapplicabilità della clausola risolutiva espressa alla violazione dell’obbligo di esclusiva considerando soltanto gli obblighi previsti dall’art. 3 senza tenere conto, in violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, che gli obblighi indicati in detta clausola erano funzionalmente collegati a quelli previsti nell’art. 2 e non costituivano fatti o adempimenti diversi rispetto all’obbligo di esclusiva e di tempo pieno sanciti nell’art. 2 ma comportamenti esemplificativi di detti obblighi; avrebbe trascurato di considerare che le norme di legge richiamate nell’art. 6 del contratto impongono l’obbligo di esclusiva e di tempo pieno, nella nozione datane dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis; si sarebbe fermata ad una interpretazione lessicale e nemmeno letterale omettendo di valutare le clausole ciascuna per mezzo delle altre e non avrebbe considerato che il L., successivamente alla stipula del contratto, aveva sempre richiesto di essere autorizzato ad assumere e svolgere gli incarichi estranei al rapporto con esso Istituto; non avrebbe dato conto nella motivazione che il contratto era chiaro, quanto alla portata degli obblighi individuati nell’art. 2; non avrebbe dato conto del fatto che il principio di esclusiva e di tempo pieno era stato considerato fondamentale e rilevante nel rapporto intercorso, posto che nel contratto era stato fatto espresso rinvio al D.Igs. n. 502 del 1992, art. 3 come successivamente modificato ed integrato.

12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione e vizi di motivazione con riguardo al principio legale di esclusiva e tempo pieno previsto da norme di legge ed in particolare dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis e all’art. 1455 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la violazione di siffatto obbligo fosse di scarsa importanza. Asserisce che la valutazione della Corte territoriale in ordine all’importanza dell’inadempimento all’obbligo di esclusiva e di tempo pieno sarebbe viziata “in quanto soltanto l’ente medesimo, nell’esercizio della sua facoltà autorizzatoria, è abilitato a valutare l’importanza della deroga a tali obblighi, mentre la violazione degli stessi non può non comportare, per la loro rigidità, un inadempimento solutorio laddove non autorizzati, senza la possibilità che tale valutazione venga arbitrariamente sostituita dal prestatore d’opera e sindacata giudizialmente”.

13. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2337 c.c. per avere la Corte territoriale valutato il recesso come “ad nutum” e non per giusta causa e per non avere spiegato le ragioni per le quali il recesso non poteva essere qualificato come recesso per giusta causa.

14. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 617 del 1980, art. 35, del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 3 e 3 bis (“anche con riferimento agli artt. 1374 e 1419 c.c.) per avere la Corte territoriale dichiarato illegittima la decurtazione della retribuzione del L. e condannato esso IST alla restituzione delle somme decurate, ignorando che la riduzione del compenso era stata effettuata in conformità alle norme di legge e di contratto. Asserisce che il contratto aveva previsto un impegno esclusivo ed a tempo pieno e che, in conformità a detta previsione, il compenso era stato pattuito ai sensi del D.P.R. n. 617 del 1980, art. 35 prevedente un compenso parametrato ai dipendenti rivestenti nell’Istituto la qualifica più elevata, maggiorato di un’indennità, in conformità anche al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis; che il L. non aveva assicurato l’impegno a tempo pieno ed esclusivo in ragione delle altre attività, pur essendo queste autorizzate;che il Commissario straordinario aveva condizionato l’autorizzazione all’adozione di “specifici provvedimenti, da concordare con l’Università” e che tanto era stato fatto nel marzo 2003, una volta appreso che il L. avrebbe svolto anche l’attività di professore a tempo pieno.

15. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 114 c.p.c., per avere la Corte territoriale condannato esso Istituto al risarcimento del danno patrimoniale da risoluzione anticipata del contratto nonostante la domanda del L. mirasse solo al pagamento dei compensi. Deduce la inammissibilità per novità della domanda risarcitoria formulata dal L. nell’appello incidentale.

16. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere la Corte territoriale confermato la statuizione di primo grado e condannato esso appellante principale al pagamento delle spese del giudizio di appello, pur avendo accertato che le somme riconosciute dovute al L. erano inferiori a quelle domandate e per avere la Corte territoriale parametrato l’importo delle spese al valore della domanda e non a quelle riconosciute spettanti.

Esame dei motivi.

17. Il primo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha adempiuto all’onere di riproduzione dell’intero contratto dedotto in giudizio e nemmeno ne ha specificato la sede di produzione processuale.

18. Va al riguardo data continuità ai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui il ricorrente per Cassazione che censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura. E’ stato precisato che tale onere non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento contrasta con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa. (Cass. 25728/2013, 13587/2010).

19. Il motivo è anche infondato.

20. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in tema di ermeneutica contrattuale, l’interpretazione della volontà della parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi dì ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. E’ stato, altresì, affermato che nell’ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l’onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all’uopo, sufficiente, una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (Cass. 5102/2015, 9054/2013, 17168/2012, 13242/2010, 2560/2007, 15381/2004).

21. Nella fattispecie in esame il ricorrente contrappone alla interpretazione data dalla Corte territoriale (per la quale l’operatività della clausola risolutiva espressa era correlata ai soli casi di inadempimento agli obblighi specificati nella stessa disposizione, sulla scorta di un’attenta ricostruzione del dato letterale) la propria interpretazione (per la quale l’elencazione era meramente esemplificativa) ma non correla in maniera rigorosa le argomentazioni motivazionali contenute nella sentenza impugnata ed i parametri codicistici. Il ricorrente invoca il canone della volontà desumibile dal comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipula del contratto ma omette di confrontarsi con l’affermazione della Corte territoriale che ha evidenziato che mai l’Istituto eccepì nè obiettò alcunchè alle dettagliate comunicazioni fatte dal L. in occasione delle sue trasferte presso lo Sloam (pg. 4 sentenza impugnata).

22. E’ privo di pregio giuridico il riferimento al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 in quanto il principio dell’esclusività, proprio dei rapporti in ambito del S.S.N., non può assurgere a canone interpretativo, esclusivo e preminente del contratto dedotto in giudizio ai fini della operatività della clausola risolutiva espressa, tanto più in assenza di qualsiasi deduzione sulla validità ed efficacia della clausola.

23. Il secondo motivo è infondato.

24. L’obbligo di esclusiva, nei termini specificati dalle parti e confinato, secondo la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, alle ipotesi di impegni extrarapporto tali da richiedere dedizione, profusione di energie, di tempo e di cure a scapito della sua attività dì direttore scientifico, aveva natura pattizia e la sua violazione, esterna all’operatività della clausola risògiva espressa, è stata ricondotta dalla Corte territoriale, con motivazione puntuale, esaustiva, chiara e linerare, alla ipotesi di accettazione nei fatti dell’attività esterna all’Istituto (cfr. punto 24 di questa sentenza).

25. La tesi della non valutabilità in fatto in sede giudiziale della gravità dell’inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c. contrasta con il diritto di cui all’art. 24 Cost..

26. Il terzo motivo è assorbito dal rigetto del primo e del secondo motivo.

27. Il quarto motivo è infondato perchè, escluso, per le considerazioni sopra esposte, un accordo negoziale in termini di assoluta esclusività e tempo pieno, la modificazione del compenso pattuito non poteva essere effettuata “contra pacta” unilateralmente dall’Istituto (art. 1372 c.c.).

28. Il quinto motivo è infondato perchè il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata (sentenza impugnata pg. 9), che ha escluso il dedotto vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronuciato avendo qualificato la domanda proposta dal L. come domanda risarcitoria, rilevando che di questa sussistevano allegazioni complete.

29. Il sesto motivo è infondato.

30. Quanto al principio di soccombenza, va considerato che la soccombenza anche solo parziale comporta l’onere di pagamento delle spese del giudizio; nella fattispecie in esame, come rilevato dalla Corte territoriale, l’Istituto era rimasto soccombente in relazione alla questione centrale correlata alla operatività o meno della clasuola risolutiva espressa ed alle domande economiche azionate dal L. parimenti soccombente è rimasto l’Istituto nel giudizio di appello.

31. Quanto ai parametri di liquidazione delle spese va considerato che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del “disputatum”, ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza (Cass. SSUU 19014/2007; Cass. 536/2011) contemperato però dal criterio del “decisum”, che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell’impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (Cass. 12227/2015).

32. Tanto precisato, la censura è inammissibile perchè non è stata specificata la ragione per la quale la statuizione sulle spese sia in contrasto con le norme vigenti in tema di liquidazione e di quantificazione delle spese del giudizio (Cass. 22983/2014).

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore di L.L. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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