Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7347 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 17/03/2020), n.7347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10038-2014 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI N. 1, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO DICKMANN,

rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO DE LANDRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 428/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 13/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO ALDO.

Fatto

RITENUTO

che:

M.R. ricorre per la cassazione, affidandosi ad un unico motivo, della sentenza 428/32/2013 depositata il 13.12.2013 con la quale la CTR della Campania aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione della CTP di Caserta, pure reiettiva del suo ricorso riguardante l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Caserta con il quale gli era stato intimato il pagamento di Euro 184,00 a titolo di imposta di registrazione della sentenza n. 307/09 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa – a conclusione di un procedimento finalizzato all’accertamento dell’obbligo del terzo.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della normativa di cui alla L. n. 319 del 1958 e successive modificazioni per avere entrambi i giudici del merito affermato che il regime di agevolazione fiscale caratterizzato dalla esenzione dall’imposta di registro per le controversie in materia di lavoro dovesse intendersi limitato esclusivamente alle ipotesi finalizzate all’accertamento dei diritti del lavoratore dipendente nei confronti del datore di lavoro, con esclusione, pertanto, di quelle controversie, come quella in esame, finalizzate all’accertamento dell’obbligo del terzo nei confronti del datore di lavoro insolvente per un reddito già accertato sia nell’an che nel quantum.

Secondo il ricorrente, infatti, il fatto che la norma della L. 11 agosto 1973, art. 10 (che ha sostituito l’articolo unico della L. 2 aprile 1958, n. 319) non si riferisca espressamente ai giudizi, come quello in esame, di accertamento del terzo non costituirebbe ostacolo all’applicazione del regime agevolativo in forza di una interpretazione estensiva – consentita anche alla luce della pronunzia della Corte Costituzionale 6 luglio 2001, n. 227 – tale da comprendere anche le cause che, pur non formalmente previste, siano pur sempre collegate alla tutela del credito di lavoro;

Non ritiene la Corte condivisibile siffatta impostazione.

La disposizione della L. 2 aprile 1958, n. 319, art. unico, infatti, prevede esclusivamente una esenzione “senza limiti di valore o di competenza dall’imposta di registro” per le gli atti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro…. nonchè alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatoria”, fa riferimento alle sole controversie in materia di lavoro intendendosi per queste solo quelle finalizzate all’accertamento del diritto del lavoratore dipendente nei confronti del datore di lavoro..

Come correttamente evidenziato dai giudici del merito, la natura di normativa di favore, infatti, costituisce ostacolo sia ad applicazioni in via analogica sia ad interpretazioni estensive.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese possono dichiararsi interamente compensate stante la peculiarità della materia oggetto del giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 marzo 2020

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