Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7346 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10148-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PANTANELLI

SILVIA, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4 80/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/11/2005 R.G.N. 204/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;

udito l’Avvocato PANTANELLI SILVIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello; che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19 luglio 2002, L.A. chiedeva al giudice del lavoro presso il Tribunale di Pesaro che le fosse riconosciuta la posizione economica e giuridica acquisita a seguito di concorso interno per nove posti di “programmatore di sistema e coordinatore di operatori della (OMISSIS) qualifica funzionale dell’amministrazione civile dell’Interno”, indetto con D.M. 24 maggio 1996 e che tale posizione le fosse riconosciuta con decorrenza dal 1 gennaio 1995 anzichè dal 1 agosto 2000, data di sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro.

Deduceva che il mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa costituiva per essa ricorrente un pregiudizio ed una discriminazione nei confronti di quanti avevano partecipato a concorsi in epoca posteriore ma che, per la minore durata degli stessi, si erano conclusi con la stipula di un contratto di lavoro avente efficacia anteriore. Chiedeva, pertanto, che in applicazione del D.P.R. n. 1077 del 1970 le fosse riconosciuto il migliore trattamento economico dal 1 gennaio successivo al verificarsi della vacanza in organico invece che dalla stipula del nuovo contratto.

Dopo la costituzione del Ministero, che deduceva l’infondatezza della richiesta della L., il Tribunale di Pesaro accoglieva parzialmente la domanda attrice e la Corte d’appello di Ancona con sentenza dell’8 novembre 2005 rigettava il gravame principale del Ministero ed, in accoglimento dell’appello incidentale dichiarava, in parziale riforma della impugnata sentenza, il diritto della L. ad essere collocata nell’area professionale (OMISSIS) posizione economica (OMISSIS) – a far data dal 1 gennaio 1995 – e condannava, inoltre, il Ministero appellante al relativo inquadramento. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava che il D.P.R. n. 1077 del 1970, art. 16, comma 9, – relativo alla “nomina a Direttore di Sezione di impiegati della Carriera di concetto” – applicabile in forza dell’art. 21 del medesimo D.P.R. anche alla nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive – disponeva che la nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei post messi a concorso”. Poichè non era oggetto di contestazione che i posti messi a concorso con la selezione cui aveva partecipato la L. erano disponibili alla data del 31 dicembre 1994 la dipendente aveva diritto sia allo inquadramento superiore sia al corrispondente trattamento economico sempre con decorrenza dal 1 gennaio 1995.

Avverso tale sentenza il Ministero dell’interno propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, illustrato anche con memoria.

Resiste con controricorso L.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 in particolare dell’art. 21 e dell’art. 40 nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1077 del 1970 nonchè del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 16 e dell’art. 9 (t.u.); violazione e falsa applicazione del principio di prevalenza della legge speciale sulla legge generale e dell’art. 15 preleggi al c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). A sostegno del ricorso il Ministero addebita alla decisione impugnata di avere applicato, ai fini della decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento della L., il D.P.R. n. 1077 del 1970, art. 16 in luogo del D.P.R. n. 340 del 1982, art. 21 non tenendo così in alcun conto la specificità propria del personale dell’amministrazione dell’Interno, che imponeva l’assoggettamento della fattispecie in esame alla disciplina del suddetto D.P.R. n. 382. Ne conseguiva che dovendo il personale dipendente dell’amministrazione dell’interno accedere alle qualifiche superiori mediante il concorso per esami, al superamento dei quali era poi ammesso ai corsi di qualificazione professionale, solo al superamento della selezione doveva conseguire la nomina del profilo professionale e la stipula del contratto individuale di lavoro, da cui potevano decorrere ai sensi del D.P.R. n. 340 del 1982, art. 40 gli effetti rivendicati dalla L..

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

La sentenza impugnata ha ritenuto, come si è già ricordato, che la fattispecie in esame vada disciplinata dal combinato disposto del D.P.R. 28 dicembre 1970, artt. 16 e 21 (sul riordino del personale civile dello Stato), che regola anche la nomina di segretario principale degli impiegati delle carriere esecutive, prescrivendo tra l’altro che la nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso. Su tale premessa la suddetta sentenza ha poi evidenziato che poichè risultava dal bando di concorso – e comunque non era oggetto di contestazione da parte della amministrazione – che i posti messi a concorso con la selezione cui aveva partecipato la L. fossero disponibili alla data del 31 dicembre 1994,la dipendente aveva diritto allo inquadramento superiore ed al corrispondente trattamento economico dal 1 gennaio 1995.

Per andare in contrario avviso e rigettare la richiesta della L. non vale addurre – come ha fatto il ricorrente anche nelle memorie difensive – che la Corte territoriale ha errato nel richiamarsi alla normativa del 1970 dai momento che doveva applicarsi alla fattispecie in esame il D.P.R. 24 luglio 1982, n. 382 (“Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell’amministrazione civile del Minsero dell’interno”).

Questa Corte ha più volte affermato che anche nel caso in cui una materia è disciplinato da una normativa speciale costituente un “corpus” compiuto ed organico, il ricorso alla normativa generale è possibile ove si riscontrino in essa normativa speciale, lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l’interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso “corpus” (cfr. tra le altre: Cass. 28 ottobre 2005 n. 21012, cui adde Cass. 15 maggio 2003 n. 7602; Cass. 28 ottobre 1997 n. 10617).

Alla stregua del suddetto principio la sentenza impugnata per essere congruamente motivata e corretta sul piano logico-giuridico si sottrae alle censure che le sono state mosse con il ricorso.

Ed infatti la normativa del 1982 – seppure si presenta come speciale rispetto alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 1077 del 1977, per riguardare proprio il rapporto lavorativo dei dipendenti del Ministero dell’interno – presenta come ha rimarcato puntualmente la Corte territoriale una lacuna proprio con riferimento alla decorrenza delle assunzioni in caso di superamento delle prove selettive. Ne consegue che correttamente è stato riconosciuta, in ragione della disponibilità dei posti messi a concorso, sia per quanto attiene il superiore inquadramento sia il corrispondente trattamento economico, la decorrenza dal 1 gennaio 1995 alla stregua del suddetto D.P.R. n. 1070 del 1977, artt. 16 e 41 non potendo trovare invece applicazione – come ha sostenuto il Ministero ricorrente – il disposto del D.P.R. n. 340 del 1982, art. 21 che non riguarda la categoria dei dipendenti con la qualifica della L. e che per di più nulla prevede circa la decorrenza del trattamento economico e normativo dei vincitori delle selezioni. Per concludere il ricorso va rigettato.

Il Ministero dell’Interno, in ragione della sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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