Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7346 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 16/03/2021), n.7346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30777-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dagli avvocati ROBERTO GAGLIARDI, ANGELA ELISABETTA SINDONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3242/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, SEZ. DISTACCATA di MESSINA, depositata il

24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La parte contribuente ricorreva avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso tendente a ottenere la maggiore imposta IRPEF pagata relativamente all’anticipo sul trattamento di fine rapporto.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate perchè proposto tardivamente. Infatti, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale non notificata è stata depositata in data 3 maggio 2012, cosicchè il termine per l’impugnazione spirava martedì 18 dicembre 2012 mentre l’appello è stato notificato il 19 dicembre 2012.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta l’Agenzia delle entrate violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 58, e dell’art. 327 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale illegittimamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello nonostante il giudizio sia stato instaurato prima del 4 luglio 2009, mediante notifica avvenuta il 23 giugno 2009.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Nel giudizio tributario, in caso di appello proposto avverso una sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale, ai fini dell’operatività del termine semestrale di decadenza del gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, ed applicabile ai soli giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore, la “pendenza del giudizio” va individuata con riferimento alla notifica del ricorso, che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 20, determina la litispendenza, e non alla costituzione del ricorrente, attinente ad un adempimento ulteriore, che suppone una lite già pendente (Cass. 11087/2016; Cass. n. 26535 del 2014).

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto doversi far riferimento al termine lungo di sei mesi e non a quello annuale, ritenendo erroneamente che il momento della pendenza della lite fosse quello del deposito del ricorso e non quello della notifica del ricorso stesso, avvenuta pacificamente il 23 giugno 2009, e quindi prima dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 327 c.p.c., operativa a partire dal 4 luglio 2009.

Pertanto, ritenuto fondato tale unico motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, anche perchè decida in merito alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

 

 

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