Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7346 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, (ud. 13/12/2021, dep. 07/03/2022), n.7346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 36844/2019 proposto da:

V.A., rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE SALE,

e LUIGI MARCIALIS, e con i medesimi domiciliato presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, pec:

studiosale.pec.giuffre.it, avv.luigi.marcialis.pec.it;

– ricorrente –

contro

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE, in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato CATERINA

COSSELLU, e con la medesima domiciliata in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, Pec:

caterinacossellu.pec.aslsassari.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 422/2019 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2021 da Dott. MOSCARINI ANNA.

udito l’Avvocato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.A. si rivolse al pronto soccorso dell’ospedale di (OMISSIS) lamentando un malore accompagnato da una temporanea perdita di coscienza. Fu dimesso con diagnosi di episodio lipotimico senza alcuna prescrizione terapeutica.

Il giorno dopo, (OMISSIS), si rivolse di nuovo allo stesso presidio in presenza di eclatante sintomatologia ischemica che venne diagnosticata e trattata con terapia antiaggregante senza somministrazione di un trattamento trombolitico. All’esito di tali episodi riportò una lesione dell’80% di cui chiese il risarcimento.

Il danneggiato allora adì il Tribunale di Sassari per sentir condannare la Asl n. (OMISSIS) di Sassari al risarcimento dei danni subiti a seguito di inadeguato trattamento sanitario.

2. Il Tribunale di Sassari dispose una CTU, all’esito della quale accolse la domanda ritenendo che, mentre l’operato dei sanitari doveva essere ritenuto corretto quanto al primo accesso in ospedale, la condotta tenuta in occasione del secondo accesso non era stata conforme ai protocolli del caso perché, in presenza di episodio ischemico, era stata somministrata una terapia antiaggregante e non anche un trattamento trombolitico che avrebbe potuto scongiurare le conseguenze più gravi.

3. La Asl propose appello censurando la decisione a suo dire erronea perché basata su una consulenza tecnica incompleta, priva delle immagini radiologiche della Tac cranio encefalica e chiese il rinnovo della CTU. Disposta l’integrazione della consulenza la causa fu decisa dalla Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 16/9/2019, la quale, considerato che le immagini della Tac encefalica non erano state acquisite in primo grado perché la parte attrice non aveva prestato il consenso alla suddetta acquisizione e che, tuttavia, il supplemento di perizia era risultato essenziale per poter inquadrare correttamente il caso, affermò non essersi verificata alcuna violazione dell’art. 87 disp. att. e che, sulla base della documentazione acquisita, doveva ritenersi che la condotta tenuta dai sanitari, anche in occasione del secondo accesso al pronto soccorso, fosse stata conforme ai protocolli perché, in presenza di ischemia cerebrale, non vi erano indicazioni per il trattamento trombolitico la cui somministrazione avrebbe potuto comportare il rischio di un’emorragia cerebrale fatale. Ne’, ad avviso del consulente e quindi del giudice, poteva ritenersi indicata una terapia chirurgica atta alla rimozione del trombo.

Conclusivamente la Corte d’Appello adita ha accolto l’appello e condannato l’appellato alle spese del doppio grado.

4. Avverso la sentenza il V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

La Asl ha resistito con controricorso.

La causa è stata fissata per la trattazione in pubblica udienza in vista della quale il PG ha depositato conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione degli artt. 360, n. 4, art. 112 c.p.c., art. 157 c.p.c., con riferimento alla mancata tempestiva contestazione della mancata acquisizione delle immagini della Tac del (OMISSIS) – il ricorrente censura la sentenza per non aver rilevato che la Asl, non avendo contestato le risultanze della CTU eseguita in primo grado nella prima difesa utile, sarebbe decaduta dalla possibilità di sollevare la relativa eccezione, in presenza di nullità relativa.

2. Con il secondo motivo di ricorso- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 4, artt. 183,345,151 c.p.c., art. 87 disp. att. c.p.c., con riferimento alla tardiva ed illegittima produzione delle immagini della Tac del (OMISSIS) – lamenta che la produzione delle immagini sarebbe avvenuta tardivamente e dunque in violazione degli artt. 183,345 e 151 c.p.c., anche perché il giudice del primo grado aveva subordinato l’acquisizione del documento al consenso dell’attore che non era stato prestato, sicché lo stesso era inutilizzabile.

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 4, art. 178 c.p.c., inammissibilità dell’istanza di acquisizione “immagini” in appello con riferimento alla mancata richiesta di modifica di ordinanza in sede di precisazione delle conclusioni in Tribunale lamenta che l’integrazione istruttoria non sarebbe stata richiamata dalla Asl in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado del giudizio.

1-3 I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione in quanto ruotano tutti sui pretesi vizi processuali afferenti all’acquisizione della integrazione tecnica alla CTU, effettuata in appello.

1-3.1 Il ricorrente lamenta che la parte sarebbe decaduta dal potere di contestare la CTU svolta in primo grado non muovendo censure né alla prima udienza utile successiva all’acquisizione della CTU né in sede di precisazione delle conclusioni; l’integrazione disposta in appello sarebbe tardiva anche perché relativa a materiale nuovo; l’integrazione non avrebbe potuto essere disposta perché la parte, al cui consenso la sua acquisizione era subordinata, non lo aveva prestato sicché la stessa non avrebbe dovuto proprio essere acquisita.

Per quel che riguarda la pretesa decadenza della parte dal potere di svolgere critiche all’elaborato peritale del primo grado, la censura è infondata perché, come rilevato dalla impugnata sentenza, il CTP della Asl aveva contestato le risultanze della stessa già durante lo svolgimento della consulenza in primo grado e la Asl aveva poi trasfuso tali doglianze in appello sicché alcuna decadenza era maturata.

Quanto alla ammissibilità dell’esame delle immagini Tac la scelta della Corte d’Appello non appare censurabile perché le suddette immagini non costituivano materiale nuovo ma un necessario ed indefettibile complemento della CTU svolta in primo grado. Il CTU, infatti, doveva essere messo in grado, non solo di conoscere il referto cartaceo, ma anche di analizzare se, quanto ivi riportato, fosse effettivamente rispondente all’esame diagnostico effettuato o costituisse piuttosto un errore tale da sviare il ragionamento peritale verso un esito non corrispondente alla realtà degli accadimenti. Si versava in una ipotesi in cui l’acquisizione della documentazione non costituiva affatto un quid novi ma un necessario complemento della indagine tecnica.

4. Con il quarto motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, artt. 112,329 c.p.c. e art. 360, n. 3 e art. 2909 c.c., con riferimento al giudicato interno per mancata impugnazione parziale il ricorrente lamenta che la sentenza abbia omesso di rilevare che sulla statuizione di responsabilità della Asl basata sui referti medici sarebbe sceso il giudicato.

4.1 Il motivo è palesemente infondato in quanto il giudicato interno non si determina su un fatto ma su una statuizione minima della sentenza costituita da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria, sicché tali caratteristiche non possono essere certamente ravvisate nella valutazione del referto che era un mero passaggio interno del ragionamento decisorio. Dunque l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione ha riaperto la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla.

5. Con il quinto motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, artt. 2697,2712,2719 c.c., con riferimento al disconoscimento delle immagini della Tac prodotta dalla Asl Sassari – il ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche fatto dal V. fosse generico.

6. Con il sesto motivo – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 2697 c.c., con riferimento alla mancata acquisizione delle immagini Tac – il ricorrente lamenta che la Corte abbia ritenuto essere rimasto meramente allegato, privo di riscontri, il dato secondo cui i consulenti non avrebbero utilizzato le immagini radiologiche della Tac cranio encefalica del V..

5-6 I motivi da trattare congiuntamente per ragioni di connessione sono infondati. E’ ius receptum che qualunque contestazione volta a disconoscere copie fotografiche di scritture o riproduzioni meccaniche di fatti e cose debba essere articolata in modo specifico, debba essere chiara, circostanziata ed esplicita, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Con particolare riguardo al sesto motivo, con esso il ricorrente sembra ipotizzare che vi sia stato uno scambio di cartelle cliniche e che il CTU dunque non abbia effettivamente analizzato la Tac del V..

Il rilievo è infondato. La sentenza dà atto che proprio ai consulenti era stata, preliminarmente, demandata la valutazione della corrispondenza delle immagini acquisite a quelle svolte effettivamente sul V., sicché anche questa censura cade.

7. Con il settimo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, art. 346 c.p.c., artt. 11761218,2697 c.c., con riferimento alla riproposizione delle domande del primo grado, agli oneri probatori e alla erroneità della assistenza sanitaria prestata. Omesso esame di fatto decisivo -il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto essersi formato il giudicato sull’accertamento dell’assenza di responsabilità dei sanitari relativamente all’operato tenuto in occasione del primo accesso del V. al pronto soccorso in data (OMISSIS). Il giudice, a fronte di un esame che scagionava i sanitari dalla responsabilità a seguito del secondo accesso al pronto soccorso, avrebbero dovuto automaticamente ritenere la loro responsabilità in ordine al primo accesso. Escludendo tale collegamento avrebbero violato le regole sul riparto dell’onere probatorio perché, in presenza di aggravamento, spettava, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, al debitore, all’esito della prova del danno e del nesso causale fornita dal creditore danneggiato, la prova del corretto adempimento della prestazione.

7.1 Il motivo è infondato. Il ricorrente, a fronte di una sentenza che sanciva l’assenza di rilievi nei confronti dei sanitari in ordine al comportamento da loro tenuto in occasione del primo accesso del V. al pronto soccorso, avrebbe dovuto proporre appello incidentale sulla relativa statuizione, in mancanza del quale sul punto è sceso il giudicato. Ne consegue che la questione non può più essere riproposta in questa sede.

8. Conclusivamente il ricorso va rigettato e, considerato l’esito alterno del giudizio, le spese possono essere compensate. Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e, dato l’esito alterno del giudizio, dispone la compensazione delle spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pari a quello versato per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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