Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7345 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 31/03/2011), n.7345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10369-2006 proposto da:

FALLIMENTO PALAZZO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DITTRICH LOTARIO BENEDETTO con

studio in MILANO VIA SANTA CROCE 4 (avviso postale), giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO (OMISSIS) in persona del

Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 55/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 01/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della Palazzo s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 01/06/2005, che aveva confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso del medesimo avverso l’avviso di rettifica parziale Iva per l’anno 1996, affidandolo a tre motivi. La CTR, premesso che l’Ufficio aveva contestato al fallimento che la società aveva annotato fatture in sospensione d’imposta a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c senza la prescritta dichiarazione d’intento e in violazione dell’art. 41, comma 6 dello stesso D.P.R., aveva rigettato l’appello per infondatezza. L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione orale.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza e il contribuente ha depositato memoria e nota spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il fallimento deduce omessa o insufficiente motivazione essendosi la CTR limitata a motivare in tali termini:

“nel caso in esame non appare essere provata la sussistenza della condizione di legge attesa la natura non probatoria della dichiarazione d’intento”, affermazioni di non facile intelligibilità. Col secondo a motivo si duole il ricorrente di violazione e falsa applicazione di legge, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8. Osserva in particolare che, se la questione della interpretazione della dichiarazione d’intento presentata, ma limitata ad un solo mese, è questione di fatto avendo la CTR omesso di motivare se poteva intendersi estesa all’anno, la questione se la dichiarazione predetta fosse da ritenersi elemento imprescindibile è di diritto; che tale omissione non poteva fare perdere al contribuente che ne avesse oggettivamente le condizioni, come il ricorrente, il diritto ad operare in sospensione, potendo tuttalpiù configurarsi solo l’applicabilità di sanzioni diverse. I motivi per la stretta connessione logica giuridica devono essere esaminati congiuntamente.

Pur nella estrema sinteticità (se non proprio ermeticità), la motivazione deve leggersi in relazione a quanto precedentemente,in sentenza, si legge in ordine alle controdeduzioni dell’Ufficio che aveva rilevato che “la facoltà di acquistare senza pagamento di imposta è sottoposta alla condizione del conseguimento di un volume d’affari all’esportazione superiore al 10% dell’intero volume delle vendite e alla ulteriore condizione di una dichiarazione di intento con la quale si attesti di trovarsi nelle condizioni di legge per acquistare senza pagamento di IVA” e contestato la sussistenza di tali condizioni.

La motivazione appare fondata sulla considerazione che il contribuente non avrebbe provato le condizioni per operare in sospensione d’imposta, non essendo, in ogni caso, la dichiarazione d’intento “probatoria” (cioè probante o comprovante) di tali condizioni.

In altre parole la CTR con la frase “attesa la natura non probatoria della dichiarazione d’intento” intende dire che la dichiarazione d’intento non è sufficiente a dimostrare l’esistenza effettiva del cosidetto “plafond”, proprio perchè la dichiarazione predetta non è “probatoria” della sua esistenza.

In tali termini letta , la motivazione, non può ritenersi omessa nè, nella sua stringatezza, insufficiente. Il primo motivo è, pertanto, infondato. Analogamente infondato è il secondo motivo.

I principi affermati, intesa la motivazione in tal senso, sono in effetti corretti.

Invero per il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, invero, “costituiscono cessioni all’esportazione”: lett. a) “le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi”; in tal caso “la esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 2, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’art. 21, comma 4, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni”; Il successivo comma 2, stesso art., a sua volta, dispone (per quanto interessa) che “le cessioni e le prestazioni di cui alla lett. c) sono effettuate senza pagamento dell’imposta ai soggetti indicati nella lett. a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lett. b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell’anno solare precedente …”. Questa Corte (Cass. n. 16819/08) ha affermato che dal combinato disposto di tali norme discende che, per avvalersi della speciale disposizione dettata dalla lett. c) non è sufficiente l’assunzione di responsabilità (ed.

dichiarazione d’intento) da parte di un qualsiasi soggetto ma è necessario che il soggetto abbia i requisiti previsti dalle precedenti lett. a) e b) e, soprattutto, che l’operazione sia, oggettivamente, destinata all’esportazione.

Peraltro, da tempo questa Corte (Cass. n. 11882/1992 e n. 11914/1996) ha avvertito che il diritto dell’esportatore abituale a fruire dello speciale trattamento fiscale previsto dalla norma – tesa all'”incentivazione della esportazione” – nasce dalla “situazione obbiettiva”, ovverosia “dall’essere … esportatore abituale” operante “nei limiti quantitativi previsti dalla norma”. La conoscenza della natura nazionale dell’operazione commerciale,desumibile dalla omessa dichiarazione d’intento del cessionario, obbliga invece il cedente, come d’ordinario, all’osservanza in proprio delle afferenti disposizioni dettate dal D.P.R. n. 633 del 1972, in particolare di quella dettata dall’art. 19, comma 1, per la quale “l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo”.

Ora il ricorrente fallimento, dinanzi al giudizio di fatto espresso dalla CTR della inesistenza della condizione sostanziale, pur deducendo vizio motivazionale, si limita ad affermare che fosse incontestata la sussistenza della predetta condizione sostanziale, incorrendo in vizio di autosufficienza nell’omettere di trascrivere gli atti da cui risultava sussistere la predetta condizione,non potendo certo questa Corte procedere al controllo degli atti fiscali (dichiarazioni d’iva) da cui risulterebbe il superiore requisito.

Rimane pertanto assorbita la questione di cui al secondo motivo circa la validità di una dichiarazione d’intento relativa a periodo inferiore all’anno.

Col terzo motivo si duole il ricorrente di violazione e falsa applicazione di legge, L. n. 212 del 2000, art. 10 in ordine alla non sanzionabilita di violazioni formali che non comportino debito d’imposta e, in subordine per mancata applicazione della ridotta sanzione di cui al D.L. n. 471 del 1997, art. 8, comma 2.

Il motivo sotto il primo profilo è evidentemente infondato, non trattandosi, in base agli elementi sopra ritenuti, di violazione formale(cioè di violazione che non importa pagamento d’imposta) e sotto il secondo,per diversità della fattispecie non vertendosi in tema di mera “mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta l’allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l’esibizione all’ufficio”. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non si provvede sulle spese non avendo l’Agenzia espletato effettiva attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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