Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7345 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNACCI

1, presso lo studio dell’avvocato GUAITOLI FABIO MASSIMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUGLIOSI LUIGI, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENI S.P.A., (quale incorporante di AGIP PETROLI S.P.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TEODORO MONTICELLI 12, presso lo studio dell’avvocato

PILEGGI ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5511/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2005 R.G.N. 6126/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. BALLETTI Bruno;

udito l’Avvocato GUAITOLI FABIO MASSIMO;

Udito l’Avvocato PILEGGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Giudice del lavoro di Roma V.M. conveniva in giudizio la s.p.a. A.G.I.P. PETROLI esponendo: a) di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta con mansioni di autista addetto alla consegna di prodotti petroliferi, dal marzo 1079 al dicembre 2000, data del licenziamento, intimatogli con lettera 1 dicembre 2000, a seguito di procedimento disciplinare, nel quale gli era stato addebitato lo scarico di carburante presso il punto vendita (OMISSIS) in contrasto con il programma di viaggio nonchè di essersi repentinamente allontanato da tale punto vendita al fine di evitare il controllo dei funzionari aziendali.

Il ricorrente richiedeva, quindi che venisse dichiarata l’illegittimità, e, comunque, l’inefficacia dell’intimato licenziamento con ogni relativa conseguenza risarcitoria e reintegratoria. Si costituiva in giudizio la s.p.a. A.G.I.P. PETROLI che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

L’adito Tribunale di Roma – con sentenza in data 8 aprile 2003 – rigettava il ricorso e – a seguito di impugnativa proposta dal V. e ricostituitosi il contraddittorio – la Corte di appello di Roma, con sentenza dell’11 ottobre 2005, rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di cennata sentenza V.M. propone ricorso assistito da due motivi. L’intimata s.p.a. E.N.I. – quale incorporante di A.G.I.P. PETROLI s.p.a – resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunciando “omessa valutazione delle prove, omessa ammissione delle prove richieste, contraddittorietà tra le prove assunte e la pronuncia, falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.” – sostiene che la società datrice di lavoro non ha assolto all’onere probatorio su di essa incombente giacchè “l’asserita condotta pericolosa, nel gestire il mezzo, è riferita solo da un teste, oltretutto non al di sopra delle parti: – la asserita manomissione del mezzo atta a far sì che fosse possibile la correlata (nell’ambito della ricostruzione fatta) condotta in violazione degli obblighi contrattuali (ma addirittura penalmente rilevante), ovvero il contestato e non provato scarico abusivo non è stato assolutamente provato poichè il teste N. verificatore del mezzo, subito dopo gli accadimenti, dichiara di non aver trovato nulla di anomalo; – l’asserita fuga pericolosa, con il portellone aperto e la rottura dell’ammortizzatore, (addirittura perso in loco) anch’essa condotta correlata con il contestato (e non provato) scarico abusivo, viene addirittura esclusa da altri testi ed in particolare dal teste C. che è colui che ha sistemato, nella primissima mattina alle (OMISSIS), assieme al V. il portellone, rotto e privo dell’ammortizzatore, per permetter almeno di arrivare sino all’orario di apertura dell’autofficina”: per cui – secondo il ricorrente – la sentenza della Corte di appello di Roma “deve essere cassata senza rinvio alla luce di quanto emerge dagli atti di causa;

in via subordinata, il ricorso merita di essere accolto, comunque, con rinvio al altra sezione della Corte di appello al fine di completare l’istruttoria ammessa e necessaria al fine di dare corretta e logica interpretazione e valutazione delle prove in atti anche sotto il profilo della omessa valutazione delle contraddizioni ravvisabili nelle escussioni già espletate e la omessa valutazione delle prove documentali”.

Con il secondo motivo il ricorrente – denunciando “difetto di motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia con violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 35 Cost.” – rileva che “spetta al magistrato riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo e richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, così come spetta al magistrato tutelare il lavoro nelle sue forme e rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscano l’effettiva partecipazione all’organizzazione economica al Paese e verificare se e quando un licenziamento sia proporzionale al danno e/o pregiudizio patito dalla parte economica più forte, che è sempre il datore di lavoro (giacchè la forza lavoro è sostituibile e intercambiabile), è precisamente ciò che si intende per la promozione, garanzia e rimozione di cui al dettato costituzionale” e, pertanto, censura la sentenza impugnata “quantomeno per la assoluta omessa valutazione di questo punto decisivo della controversia sicchè la sentenza va cassata con rinvio affinchè in ottemperanza anche ai principi costituzionali richiamati altra sezione della Corte di appello di Roma valuti se sussista o meno proporzionalità tra la dedotta violazione agli obblighi contrattuali e la misura espulsiva del prestatore di lavoro attuata con il licenziamento di esso ricorrente”.

2 – I cennati motivi – esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi – non sono meritevoli di accoglimento.

2/a – Quanto al profilo di censura concernente l’asserita “omessa valutazione delle prove richieste”, si rileva che il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza; la deducibilità della omessa attivazione dei poteri istruttori come vizio motivazionale e non come error in procedendo, impedendo al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti, impone al ricorrente che muova alla sentenza impugnata siffatta censura di riportare testualmente, in osservanza al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, tutti quegli elementi dai quali sia desumibile la sussistenza delle condizioni necessarie per l’esercizio degli invocati poteri; segnatamente il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerga l’esistenza di una “pista probatoria”, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività (rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito) e deve, altresì, allegare di avere nel giudizio di merito (indicando esplicitamente, per il cennato principio di autosufficienza, l’atto processuale in cui la richiesta di interpretazione probatoria sia stata proposta) specificamente, proposta la richiesta istruttoria, atteso che, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, è necessario che l’esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta probatoria qualificata.

Tanto precisato in linea generale “di principio”, si conferma che, nella specie, il ricorrente non ha adempiuto ad alcuna delle cennate prescrizioni, sicchè la relativa censura (sollevate specie con il primo motivo di ricorso) è da respingere.

2/b – Con riferimento, poi, alle censure concernenti l’errata valutazione delle risultanze probatorie (documentali e testimoniali), vale rimarcare che la cennata valutazione rientra nell’attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.

Si rileva, altresì, che le censure con cui una sentenza viene impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte – pure in relazione al valore da conferirsi alle “presunzioni” la cui valutazione è anch’essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003) – e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5,: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

2/c – Circa, inoltre, le doglianze concernente l’asserita inattendibilità dei testi “ispettori AGIP parziali e di parte” – la cui deposizione sarebbe stata impropriamente utilizzata nella decisione della Corte territoriale a preferenza rispetto a quelle (pure asseritamene valutate in modo parziale) di altri testimoni ( C. e N.)-, questa Corte ha statuito – con la sentenza n. 21412/2006 a cui vale riportarsi integralmente anche per la relativa parte motiva – che “il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”.

2/d – In relazione, altresì, al profilo di censura – di cui al secondo motivo di ricorso – concernente l’asserita “non proporzionalità” del provvedimento espulsivo impugnata dal ricorrente, si evidenzia che “in tema di licenziamento disciplinare, spetta al giudice del merito procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che non è rinnovabile in sede di legittimità, bensì censurabile per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” (così, ex plurimis, Cass. n. 21965/2007).

Nella specie la Corte territoriale ha statuito – con motivazione sicuramente corretta ed adeguata che “l’addebito contestato al dipendente si sostanzia pacificamente con riferimento alla complessiva condotta lavorativa posta in essere dal V. in quel frangente, con l’aver eseguito in primo luogo operazioni di discarica difformemente dal programma di viaggio presso un punto vendita non previsto utilizzando l’autobotte aziendale; colma di carburante, con l’aver utilizzato malamente il mezzo di trasporto aziendale affidatogli e l’attrezzatura in dotazione a questo ultimo nonchè, soprattutto, con l’aver posto in esser tale singolare condotta in violazione delle specifiche norme di sicurezza previste con l’eventualità di possibili ragionevoli riverberi di responsabilità in capo all’azienda di lavoro medesima e dunque in ulteriore grave violazione degli obblighi essenziali del rapporto di lavoro, tali da ledere il rapporto di fiducia sottostante”.

Circa, quindi, le doglianze del ricorrente in merito agli asseriti vizi di motivazione – che inficerebbero la sentenza impugnata – si precisa il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, – come per le censure mosse nella specie dal ricorrente – quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia – irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi – come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Roma – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

3 – A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi del ricorso vale riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, più di recente, di Cass. Sezioni Unite n., 14297/2007) in virtù del quale, essendo state rigettate le principali assorbenti ragioni di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

4 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da V.M. deve essere respinto e il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al pagamento, a favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 16,00, oltre a Euro 2000,00 per onorari e alle spese generali ed agli ulteriori “oneri” di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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