Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7345 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.22/03/2017),  n. 7345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21492-2014 proposto da:

FATTORIA S. con sede in località (OMISSIS), in persona di

SA.SU., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENZO DA CERI

195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SE.MI., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA AMITERNO 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARCONE, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4261/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2014 R.G.N. 8023/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato ALBERTO PUGLIESE;

udito l’Avvocato STEFANIA RONDINI per delega orale Avvocato CLAUDIO

MARCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 9/6/2014 la Corte d’Appello di Roma confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra Se.Mi. e S.S., condannando quest’ultima al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive. Rilevò la Corte territoriale che l’appellante non si era confrontata con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata; che, specificamente, avrebbe dovuto censurare i rilievi del Tribunale in ordine alla natura di semplici ricevute (e non di rinunce o transazioni) attribuita ai prospetti di pagamento; che, inoltre, non erano state formulate censure con riguardo alle motivazioni della sentenza fondate sulle dichiarazioni testimoniali, nè sulla determinazione della somma dovuta. Osservò che gli esiti della perizia di parte invocata dalla S. non era incompatibile con lo svolgimento dell’attività di lavoro subordinato come dedotta dal Se.Mi..

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la S. sulla base di un unico motivo. Resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, vale a dire dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1 e art. 2697 c.c., comma 2 e art. 1362 c.c., oltre che della insufficiente e/o inesistente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, specificamente con riferimento alle ricevute di pagamento, alle prove testimoniali, alla perizia di parte e alla ctu contabile. Osserva che non risponde al vero il rilievo in ordine al difetto di censura riguardo al valore attribuito alle ricevute di pagamento, poichè nell’atto di appello si era rilevato che la natura di rinuncia o transazione si evince dalla circostanza della sottoscrizione delle ricevute anche da parte della datrice di lavoro; che, per quanto attiene alle censure sulle dichiarazioni dei testi, sulla c.t.u. contabile e sulla perizia di parte, le stesse sono evincibili dall’atto di appello, contrariamente a quanto affermato in sentenza.

2. Il motivo, in tutte le sue articolazioni, investe sostanzialmente i punti della sentenza in cui in motivazione è evidenziata l’inammissibilità dell’appello (si legge a pagina 2 della sentenza: “l’appellante non si è confrontato con le argomentazioni espresse dal Tribunale nella sentenza impugnata; anzi, può affermarsi che non le abbia affatto prese in considerazione, travisando, quindi, la struttura e la funzione dell’appello, quale gravame che deve contenere motivi specifici di censura alle argomentazioni su cui si fonda la sentenza impugnata”). Per confutare siffatte statuizioni sarebbe stato necessario produrre la sentenza di primo grado e l’atto d’appello integralmente, al fine di verificare la congruità delle censure sollevate col gravame rispetto al tenore della sentenza impugnata. I rilievi del ricorrente, pertanto, in ragione della loro genericità, nonchè per difetto delle necessarie allegazioni documentali, non risultano rispettosi delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dovendosi ritenere che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia in quanto non abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del merito (cfr. Cass. Sez. L, n. 11477 del 12/05/2010, Rv. 613519 Sez. 3, n. 86 del 10/01/2012, Rv. 621100, Cass. Sez. U, n. 8077 del 22/05/2012, Rv. 622361).

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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