Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7345 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, (ud. 13/12/2021, dep. 07/03/2022), n.7345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3963/2019 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A., rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA MARAGLINO, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma Via

Carlo Mirabello n. 14, Pec: maraglino.luca.oravta.legalmail.it;

– controricorrente –

Lette le conclusioni scritte del P.G. nella persona del Dott. Fulvio

Troncone.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., F.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, il Ministero della Salute, chiedendo la liquidazione dei danni derivanti da epatite HCV contratta a seguito di emotrasfusioni praticatele nel (OMISSIS), il cui diritto al risarcimento le era già stato riconosciuto dalla sentenza n. 2809/2013 del Tribunale di Lecce, passata in giudicato. Il Ministero della Salute, costituitosi in giudizio, contestò l’ammontare domandato e, in ogni caso, chiese che da quanto liquidato fossero scorporate le somme percepite e percipiende a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992.

2. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., del 07/07/2016, liquidò i danni nella misura di Euro 521.821,00; quindi, decurtato da tale importo quanto percepito e percipiendo a titolo di indennizzo, condannò il Ministero a corrispondere all’attrice la rimanente somma di Euro 189.659,00 e compensò tra le parti le spese di lite.

3. Proposto appello da parte della F., nel contraddittorio tra le parti, la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 668/2018, per quanto ancora qui di interesse e in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, ritenne che l’importo riconosciuto dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno dovesse essere decurtato soltanto degli importi già effettivamente versati dal Ministero e non anche di quelli ancora da corrispondere, potendo verificarsi compensazione solo tra somme liquide ed esigibili. Conclusivamente, condannò l’appellato alla rifusione di un terzo delle spese del grado.

4. Avverso tale sentenza, il Ministero della Salute ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. F.A. ha resistito con controricorso.

5. La trattazione è stata fissata alla pubblica udienza del 13/12/2021 in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premessa. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di giudicato esterno sollevata da F.A. e formulata quale violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con essa si sostiene che, a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 2809/2013 del Tribunale di Lecce, si sia formato giudicato circa il mancato scomputo dall’importo risarcitorio delle somme spettanti a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992: invero, poiché, a fronte dell’eccezione sollevata sul punto dal Ministero convenuto, il Tribunale non aveva disposto nulla né nella parte motiva, né nel dispositivo della sentenza, il medesimo Ministero avrebbe dovuto proporre appello, lamentando la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, onde ottenere lo scomputo ed evitare la formazione del giudicato sul punto.

L’eccezione deve essere respinta, avuto riguardo alle considerazioni di seguito esposte.

Com’e’ noto, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia; il giudicato non si forma, invece, né sulle questioni che non costituiscono precedenti logici essenziali, né tantomeno sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, quali quelli oggetto di una domanda o di una eccezione su cui sia stata omessa la pronuncia (cfr., da ultimo, Cass., 3, ord. n. 1828/2018).

Ebbene, risulta che, nel corso del giudizio di primo grado, F.A. aveva chiesto la condanna del Ministero della Salute al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e il Tribunale di Lecce aveva accolto tale domanda, pronunciandosi dunque esclusivamente sull’an debeatur. L’eccezione riguardante lo scomputo delle somme versate a titolo di indennizzo, proposta dal Ministero, vertendo semmai sul quantum debeatur, non ha costituito, quindi, un presupposto logico, essenziale e necessario della sentenza n. 2809/2013; peraltro, non ha mai costituito oggetto di valutazione né tantomeno di pronuncia, sicché non si è formato alcun giudicato sul punto.

1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223,2043 e 2056 c.c. e L. n. 210 del 1992, artt. 2 e segg., nonché falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha scomputato, dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, soltanto le somme indennitarie in concreto percepite dalla danneggiata, con esclusione, quindi, delle somme ancora da percepire.

1.1. Il motivo è fondato.

Sul punto, questa Corte ha più volte chiarito che, nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum; che, pertanto, la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia, ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili (cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI-3, ord. n. 8866/2021).

Se ne deduce che le somme da percepire in futuro sono somme comunque riconosciute, e dunque liquidate e determinabili, al momento della pronuncia, e vanno comprese quindi nel calcolo della compensazione (cfr., sul punto, Cass., 3, ord. n. 31543/2018).

La tesi che limita, invece, la compensazione alle somme percepite fino al momento in cui è pronunciata la compensazione stessa, fa dipendere l’ambito della compensazione da una circostanza di fatto e meramente occasionale, vale a dire da quanto fino ad un dato momento corrisposto. La compensazione avviene, invece, tra due titoli e non tra due situazioni di fatto, il che rende conto del perché la giurisprudenza di questa Corte consente la compensazione anche per le somme determinabili (e dunque, per ciò stesso, non ancora corrisposte).

2. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in parte qua, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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