Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7344 del 16/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 16/03/2021), n.7344
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29989-2019 proposto da:
SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO STANGA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1857/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 28/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La parte contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento relativo all’omesso versamento dell’imposta di registro dovuta su un decreto ingiuntivo.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello perchè proposto tardivamente. Infatti, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale non notificata è stata depositata in data 21 dicembre 2016, mentre l’appello è stato notificato il 19 dicembre 2017, ossia non entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata, come invece richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente affidandosi ad un unico motivo. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, e dell’art. 327 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale illegittimamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello nonostante la suddetta disciplina consentisse di cumulare ulteriori sei mesi al termine lungo di sei mesi per proporre l’appello (quindi in totale un anno), al fine di consentire al contribuente di valutare la possibilità di definizione agevolata della controversia tributaria.
Nel testo del ricorso per Cassazione il ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, riportava altresì il ricorso per decreto ingiuntivo, il relativo provvedimento monitorio del giudice di pace, l’avviso di liquidazione oggetto di impugnazione e i motivi di impugnazione proposti in appello.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017, consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio”. Ai sensi dello stesso art. 11, comma 9, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di sei mesi, “i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.
Ebbene, secondo questa Corte, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal cit. art. 11, comma 9, opera automaticamente, purchè la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, conformemente alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2017: Cass. n. 11913 del 2019).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove ha considerato tardivo l’appello nonostante che al momento della proposizione dell’appello stesso (19 dicembre 2017) non fosse ancora spirato il termine di un anno dal deposito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (21 dicembre 2016) e il termine ordinario per la proposizione dell’appello avverso detta sentenza (non notificata) spirasse il 21 giugno 2017, ossia in una data compresa tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017. Pertanto, ritenuto fondato tale unico motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche perchè decida in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021