Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7342 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 16/03/2021), n.7342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7675-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

OFFICINE METALMECCANICHE LAZIALI SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 5309/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La parte contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per l’anno d’imposta 2010.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo che la parte contribuente aveva commesso un mero errore di digitazione e in conseguenza, non essendovi un provvedimento definitivo (accertamento) e tenuto conto della dichiarazione integrativa, la pretesa fiscale è comunque contestabile anche se è spirato il termine di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8: pertanto il provvedimento impositivo di cui alla cartella di pagamento va annullato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La parte contribuente non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35, e degli artt. 112 e 277 c.p.c., in quanto il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito e non tra quelli di impugnazione-annullamento, con la conseguenza che erroneamente la CTR ha annullato semplicemente la cartella di pagamento, perchè avrebbe dovuto, una volta riscontrato l’errore formale nella dichiarazione, ridurre la pretesa, mediante una motivazione sostitutiva.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo Cass. n. 18777 del 2020 (nello stesso senso è Cass. 13294 del 2016) infatti il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicchè il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali (ossia vizi di forma così gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario), ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (in applicazione dell’enunciato principio, la Cassazione ha confermato la decisione della CTR che, in parziale accoglimento della domanda, aveva ridotto la pretesa impositiva, anzichè confermarla integralmente).

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio non si è attenuta ai suddetti principi laddove – una volta giunta alla conclusione che la parte contribuente aveva commesso un mero errore di digitazione e in conseguenza la pretesa fiscale era comunque contestabile anche se era spirato il termine di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 – ha ritenuto sic et simpliciter di annullare la cartella di pagamento senza pervenire ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio.

Pertanto, ritenuto fondato l’unico motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, anche perchè decida in merito alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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