Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7341 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 31/03/2011), n.7341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze Agenzia delle Entrate

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

D.S.A.M. elettivamente dom.ta in Roma, Via M. Dionigi,

n. 57, nello studio dell’Avv. Claudia De Curtis; rappresentata e

difesa dall’Avv. Prof. Bonelli Enrico, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 198/44/05, depositata in data 27 ottobre 2005;

sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 2

dicembre 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto dalla contribuente D.S.A.M. (in riforma della decisione di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso), annullava l’avviso di rettifica e liquidazione relativo all’imposta di registro concernente la compravendita di un fabbricato, sito in (OMISSIS), acquistato dalla contribuente, il cui valore, dichiarato in L. 150 milioni, veniva elevato a L. 456 milioni.

1.1 – La Commissione tributaria regionale rilevava che il cespite era costituito da un rustico privo di pavimenti, di servizi igienici e lastrico solare, aggiungendo che i lavori di ripristino, che ne avevano accresciuto il valore, erano stati realizzati dopo la vendita, così da rendere inattendibile la valutazione dell’UTE, sulla quale l’avviso si fondava, in quanto eseguita a distanza di due anni dalla stipulazione dell’atto di compravendita.

1.2 – Avverso tale decisione il Ministero dell’economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso, affidato a un unico motivo.

L’intimata resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

2. – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato nei confronti della sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006).

Il rilievo ufficioso dell’inammissibilità e l’assenza di qualsiasi aggravio nei riguardi dell’attività difensiva della controricorrente giustificano l’integrale compensazione – in parte qua – delle spese processuali.

2.1 – Parimenti infondata è l’eccezione basata sull’omesso conferimento di procura speciale all’Avvocatura Generale dello Stato, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questa Corte ha già affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, allorchè detta agenzia si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’Avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2 secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (Cass., 16 maggio 2007, n. 11227).

2.2 – Sempre in via pregiudiziale, deve rilevarsi che l’assunto della controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perchè preceduto da altro, a seguito del quale, pur non essendo alcuna parte costituita, era stato notificato il controricorso, non può essere condiviso.

Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purchè la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, dal momento che la mera notificazione del primo ricorso non comporta la consumazione del potere d’impugnazione (Cass., 26 maggio 2010, n. 12898).

2.3 Il motivo di ricorso, con il quale si deducono due profili di censura, vale a dire violazione e falsa applicazione della L. n. 131 del 1986, art. 52 comma 4, nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, con riferimento all’omessa considerazione della stima dell’immobile eseguita dall’UTE, nella quale si sarebbe accertato che il valore dell’immobile sarebbe stato comunque superiore a quello dichiarato dalle parti, indipendentemente dall’effettuazione di lavori in epoca successiva all’apertura della successione (da esaminarsi congiuntamente in quanto fra loro intimamente collegati), è in parte inammissibile, ed in parte infondato. In primo luogo deve evidenziarsi che non risultano riportate, in conformità al principio di autosufficienza del ricorso costantemente ribadito da questa Corte, le deduzioni inerenti agli aspetti asseritamente già presi in considerazione dell’Agenzia del Territorio, in relazione ai lavori eseguiti sull’immobile successivamente alla denuncia di successione e prima della vendita.

Nella decisione impugnata si da atto che la stima venne effettuata in epoca successiva alla vendita, ragion per cui non risultano esplicitate, con il richiesto grado di specificità, le ragioni in base alle quali si sarebbe determinato il significativo incremento di valore del bene indicato nell’avviso di accertamento prima e non dopo l’alienazione del cespite da parte degli eredi di M. A..

La questione, per altro, attiene essenzialmente al merito, e non è sindacabile in questa sede se non con riferimento alla congruità della motivazione della decisione impugnata, che appare esente da censure, posto che si pone in evidenza, da un lato, che il cespite, “al momento della compravendita era un rustico privo di pavimenti e servizi igienici, lastrico solare coperto da lamiere e bitume, mancava dell’attacco di energia elettrica ed acqua …” e, dall’altro, che i lavori di ripristino, “come da documentazione comunale esibita” furono eseguiti in un momento successivo alla compravendita. Ne consegue un condivisibile di inattendibilità della stima UTE eseguita circa due anni dopo rispetto alla stipulazione dell’atto, con una valutazione di un “cespite cosi profondamente modificato”.

2.3 – Il ricorso, pertanto, deve essere rigettate, ricorrendo giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, con riferimento alle difficoltà inerenti alla ricostruzione della fattispecie concreta in esame.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze. Rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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