Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7341 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 26/03/2010), n.7341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18499-2006 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

157, presso lo studio dell’avvocato MANGANIELLO EMILIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MOSCONI CATIA giusta comparsa di costituzione

e procura speciale atto Notar PAOLO MARIA PETTINACCI di Assisi del

09/12/2009 rep. n. 244115;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RITA RASPANTI,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar

Carlo Federico Tuccari di ROMA del 17/07/2006 rep. n. 71328;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/03/2006 R.G.N. 97/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato MOSCONI CATIA;

udito l’Avvocato RASPANTI RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del primo marzo 2006, la Corte d’appello di Perugia, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da L.D. nei confronti dell’Inail per il ripristino della rendita nella misura del 46% di cui aveva goduto e che era stata ridotta al 34% dal primo settembre 1997; la rendita era stata costituita per un infortunio del (OMISSIS) originariamente nella misura del 18%, e poi ridotta al 7%, nonchè per altro infortunio del (OMISSIS) occorso al ginocchio sinistro determinata nel 11%, poi ridotta al 6%, ed inoltre per due eventi, per i quali non era stata stabilita riduzione, e cioè per un infortunio del (OMISSIS) al dito della mano destra pari al 5% ed alla ipoacusia denunciata nel (OMISSIS), determinata nella misura del 20%. La Corte territoriale si riportava alla consulenza tecnica ed alle risposte che il perito aveva dato alla perizia di parte, in cui si affermava che i due infortuni avevano comportato conseguenze modeste, ancorchè complicate da lesioni su base degenerativa, le quali, però, nulla avevano a che fare, neppure con criterio concausale, con gli infortuni medesimi, per cui era esatto il grado di inabilità ridotto dall’Inail nella misura del 34%. La Corte territoriale affermava poi la inammissibilità della questione relativa alla tardi vita della revisione – perchè effettuata dopo oltre dieci anni dal verificarsi degli infortuni – sul rilievo che non era stata sollevata in primo grado, ma solo accennata nella memoria di costituzione in appello, e comunque ne rilevava la infondatezza.

Avverso detta sentenza il lavoratore ricorre con un unico complesso motivo, depositando anche memoria di nuovo difensore a seguito del decesso del precedente.

Resiste l’Inail con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denunzia violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2, 83 e 137 (T.U.), della L. n. 88 del 1989, art. 55 del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9 dell’art. 41 cod. pen. e difetto di motivazione, per avere richiamato, sulla scorta della CTU, i criteri per la rettifica della rendita affetta da errore, in luogo di quelli concernenti la revisione, nonostante che per il procedimento di rettifica introdotto dalla L. n. 38 del 2000 e applicabile anche retroattivamente, fosse maturata la decadenza. Inoltre la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere il nesso causale tra gli infortuni del (OMISSIS) e le minorazioni riscontrate, a causa della preesistente condizione patologica (lesioni su base degenerativa), dovendo invece operare il principio dell’equivalenza delle cause. Mancherebbe ancora il raffronto tra le conclusioni tra la prima e la seconda consulenza medica. La sentenza sarebbe errata perchè non risultava documentata una preesistente patologia artrosica, ma l’artrosi era derivata dall’infortunio.

Il ricorso non merita accoglimento.

Effettivamente la sentenza impugnata ha interpretato la riduzione della rendita effettuata dall’Inail non come revisione per miglioramento ma come rettifica del grado invalidante errato, riconosciuto originariamente per i due primi infortuni: quanto a quello del (OMISSIS), infatti, si era trattato di una semplice lombalgia da sforzo, che non poteva essere valutata nel 18%, perchè detto grado si ascrive in genere per la frattura completa del corpo vertebrale. Quanto al secondo infortunio del 1980, si era trattato di un semplice cedimento del ginocchio sinistro, come lo stesso assicurato aveva riconosciuto, che non poteva avere provocato la patologia artrosica sopravvenuta, per la fondamentale ragione che questa risultava bilaterale e non circoscritta al ginocchio colpito, per cui non doveva essere valutato nella misura originaria del 11% ma in quella del 6% stabilita in sede di revisione. Si tratta dunque di rettifica per errore nella valutazione dei postumi dei due infortuni non vi era stata riduzione per l’ulteriore infortunio del (OMISSIS), nè per la ipoacusia) e poichè la rettifica avvenne del (OMISSIS) non era applicabile il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9 che la delimita quanto al tempo ed alla metodica diagnostica da usare, non essendo la disposizione retroattiva, ma essendo applicabile la L. n. 88 del 1989, art. 55 che consentiva la rettifica dell’errore in ogni tempo.

E’ stato infatti affermato (Cass. Sez. 50, Sentenza n. 11031 del 14/05/2007) che “In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, il fondamento del limite decennale al potere di rettifica è l’esigenza, di tutela delle aspettative del titolare di rendita protratta nel tempo, riconosciuta costituzionalmente legittima (Corte cost. n. 191 del 2005), prevalente, con il decorso di un decennio, anche sull’esigenza di rimuovere un diritto erroneamente riconosciuto; l’istituto della decadenza non tollera, tuttavia, applicazioni retroattive sicchè la disciplina originaria del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, commi 5, 6 e 7 retroattiva in senso tecnico – in quanto consentiva all’interessato di chiedere il riesame della rettifica da parte dell’INAIL e l’applicazione delle medesime condizioni di legittimità della rettifica ai rapporti prescritti, definiti con sentenza passata in giudicato, o ancora “sub iudice”, anche a ritroso rispetto al termine di decadenza decennale derivante dall’applicazione immediata – è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte Cost. n. 191 cit.), con conseguente legittimità dei provvedimenti di rettifica adottati nel vigore della L. n. 88 del 1989, art. 55, comma 5, dichiarato indirettamente legittimo dal Giudice delle leggi, e inapplicabilità della disciplina del citato art. 9″.

Parimenti infondata è la doglianza sul mancato raffronto tra le due consulenze, essendosi affermato (tra le tante Cass. n. 4850 del 27/02/2009) che “Quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d’ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente – ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili”. In definitiva il ricorso va rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ..

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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