Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7341 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.22/03/2017),  n. 7341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10644-2014 proposto da:

G.A., C.F. (OMISSIS), S.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO DANTE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO BANCHINI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA TERESA LAURORA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA AMBROZ, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1188/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/12/2013 R.G.N. 471/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato D.I.P. per delega orale Avvocato A.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza del 20.12.2013 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 18.2.2004, condannava le Poste italiane al pagamento della somma indicata in sentenza in favore di G.A. e di S.S. per perdita di chance in conseguenza dell’illegittima esclusione alle selezioni per l’accesso all’Area Q2 (lettere c) ed e)) indetto ai sensi delle norme attuative dell’Accordo integrativo del 23.5.1995. Va ricordato che si tratta di un giudizio di rinvio dopo che la Corte di cassazione con sentenza del 5 marzo 2012, n. 3415 (di cui ampi stralci sono stati riportati in sentenza) aveva cassato la sentenza della Corte di appello di rigetto della domanda dei lavoratori rilevando la palese illegittimità della procedura di selezione già valutata in analoghe controversie) con conseguente diritto dei lavoratori alla liquidazione del danno da perdita di chance “anche con riferimento a criteri equitativi tenuto conto del relativo giudizio probabilistico e comparativo” e considerato ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto in giudizio.

2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ribadito che la procedura di selezione non aveva seguito criteri di trasparenza rilevava che i dipendenti interessati alla selezione erano complessivamente 698 e che avevano superato la detta selezione 13 lavoratori di cui 8 per la lett. c) e 5 per la lett. e) e tra essi 10 erano stati promossi in q2. Posto che in relazione alla lett. c) erano stati promossi due dipendenti con minore anzianità nella 6^ qualifica e inferiore titolo di studio mentre nella lett. e) i promossi erano inquadrati nel livello inferiore a quello rivestito dagli appellanti per cui il danno da perdita di chance poteva essere equitativamente liquidato nella misura del 20% delle differenze retributive rispetto al superiore q2 venivano liquidate le somme di cui al dispositivo.

3. Per la cassazione propongono ricorso principale i due lavoratori con un motivo; resistono le Poste con controricorso che ha proposto anche ricorso incidentale affidato ad un motivo. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo proposto nel ricorso principale si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione degli artt. 50 e ss. CCNL 1994 per di dipendenti delle Poste italiane e della circolare Poste n. 3/1995. La possibilità dei ricorrenti, superare la selezione era altissima, anche alla luce di quanto disposto dal CCNL del 94 e di una circolare del 1995, e quindi comportava un danno da perdita di chance di molto superiore a quelle riconosciuta nella sentenza impugnata.

2. Il motivo appare inammissibile non solo perchè sviluppa mere censure di merito dirette ad una rivalutazione del “fatto” come tale inammissibili in questa sede, tanto più dopo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicable ratione temporis anche ai giudizi di rinvio, ma anche perchè sviluppa argomenti che non risultano in alcun modo circostanziati come il riferimento agli artt. 50 del CCNL e ss. del 1994 che non è stato nè prodotto (nè si è indicato l’incarto processuale ove eventualmente sia reperibile) nè riprodotto neppure in relazione alle disposizioni invocate (si che non è dato conoscerne neppure sommariamente il contenuto) o ad una circolare del 1995 che analogamente non è stata nè prodotta, nè riprodotta in chiara violazione di quanto previsto all’art. 369 c.p.c..

3. Con il motivo del ricorso incidentale si allega l’erronea e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: il danno doveva essere liquidato in una misura molto più contenuta. Gli interessi dovevano essere liquidati solo dalla data della sentenza di appello.

4. Il motivo appare inammissibile perchè sviluppa censure di merito dirette ad una rivalutazione del “fatto” (e cioè l’entità del danno già accertata nella sentenza di appello) già esaminato con motivazione congrua e circostanziata, tanto più dopo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicable ratione temporis anche ai giudizi di rinvio. Si chiede poi la determinazione della decorrenza degli accessori sulla somme liquidate censura che, certamente, non può essere proposta come vizio di motivazione. Non sono stati, poi, proposti argomenti di sorta per sostenere la tesi di parte ricorrente in via incidentale.

5. Stante la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale e di quello in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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