Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7341 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 16/03/2021), n.7341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7384-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3687/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONASLE DELLA LOMBARDIA, depositata il 04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La parte contribuente ricorreva avverso il diniego dell’Agenzia delle entrate in relazione all’istanza di rimborso presentata nel 2012 delle somme relative all’ammontare dei rendimenti di natura finanziaria percepiti nell’anno 2005 ed erogati dal fondo pensioni del personale Cariplo.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo che il termine di decadenza di 48 mesi dovesse essere effettuato non dalla data di pagamento del tributo (2005) ma da quello in cui il contribuente è stato posto nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto al rimborso, ossia dalla pubblicazione di Cass. SU n. 13642 del 2011.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che il termine di decadenza di 48 mesi dovesse essere effettuato non dalla data di pagamento del tributo (2005) ma da quello in cui il contribuente è stato posto nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto al rimborso, ossia dalla pubblicazione di Cass. SU n. 13642 del 2011, potendo ricondursi quest’ultima sentenza ad una ipotesi di overruling, ossia un cambiamento imprevedibile circa le modalità di applicazione di determinate disposizioni normative, così da giustificare una scissione tra il fatto (ossia la richiesta di rimborso, in astratto tardiva, ma giustificata da Cass. n. 13642 del 2011) e l’effetto di decadenza, che dovrebbe derivare da una applicazione acritica del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo, mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in quanto Cass. SU n. 13642 del 2011 ha fornito esclusivamente una interpretazione della normativa sostanziale già esistente, senza nulla precisare in merito ad una diversa decorrenza del termine decadenziale per la presentazione delle istanze di rimborso e la CTR non ha considerato che l’overruling incontra il limite dei rapporti ormai esauriti.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (Cass. n. 13642 del 2011);

il “prospective overruling” è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all’atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell’orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell’atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell’ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un’erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità, derivando l’effetto pregiudizievole direttamente ed esclusivamente dall’errore interpretativo della parte (Cass. n. 4135 del 2019);

in tema di rimborso delle imposte sui redditi, il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza, che la L. n. 133 del 1999,. art. 1, comma 5, ha fissato in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario e non quando, a quella data, sia già scaduto, essendosi, in tal caso, esaurito il rapporto tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria. Il nuovo maggior termine decorre, nel caso in cui il versamento sia stato effettuato dal sostituto d’imposta, dal 18.5.1999, come previsto dalla L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5, mentre, nel caso in cui il versamento sia stato effettuato direttamente dal percipiente, dall’1.1.2001, come stabilito dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 6 (Cass. n. 6809 del 2020);

in tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dal D.L. n. 201 del 2011, art. 2, comma 1-quater, conv., con modif., in L. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell’intervenuta deducibilità analitica dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del D.L. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, nella parte in cui non consente l’estensione delle richiamate disposizioni ai periodi d’imposta precedenti, perchè, in materia di agevolazioni, il legislatore ha un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo in caso di palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie insussistenti, tenuto conto dell’ancoraggio della norma al menzionato termine decadenziale e della recessività dell’esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche (Cass. n. 29043 del 2019);

la decorrenza del termine di decadenza del diritto al rimborso di un’imposta sui redditi dichiarata, in epoca successiva al pagamento, incompatibile con il diritto unionale da una sentenza della Corte di Giustizia, dalla data del versamento o della ritenuta, e non da quella di detta pronuncia, non si pone in contrasto con i principi espressi dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo in tema di legittimo affidamento, poichè, per un verso, viene in rilievo un mero mutamento giurisprudenziale sull’interpretazione di norme attributive di diritti, rispetto ai quali i titolari non possono vantare aspettative d’immutabilità giuridica riguardo alla giurisprudenza, a differenza di quanto può avvenire rispetto a leggi interpretative o retroattive che costituiscano ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia e, per un altro, la materia della imposizione tributaria appartiene al cd. “nucleo duro” delle prerogative della potestà pubblica nella quale gli Stati contraenti godono di ampia discrezionalità, che ne rende insindacabili le scelte che non siano manifestamente prive di giustificazioni ragionevoli (Cass. n. 14548 del 2019).

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha fatto applicazione del “prospective overruling” ma non ha tenuto conto – poichè al momento del deposito della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 13642 del 2011 era già esaurito il rapporto tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria – della recessività dell’esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche: nella specie infatti la decadenza ha iniziato a decorrere dal 2005 e si è verificata nel 2009, cosicchè, al momento dell’intervento della citata sentenza delle sezioni unite del 2011, era già esaurito il rapporto tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria.

Pertanto, ritenuto fondato l’unico motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche perchè decida in merito alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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