Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7340 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 31/03/2011), n.7340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze Agenzia delle Entrate

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

CORTICELLA MOLINI E PASTIFICI SPA, elettivamente dom.ta in Roma, Via

DELLA SCROFA, n. 57, nello studio DLA Piper; rappresentata e difesa

dagli Avv. Sutti Federico e Guido Bardelli, giusta procura speciale

in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 80/1/06, depositata in data 10/5/2006;

sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 2

dicembre 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito l’Avv. Gen. dello Stato Gianna Maria De Socio, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

1. – La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto dalla S.p.a. Corticella Molini e Pastifici, affermava il diritto della stessa al rimborso dell’imposta di registro versata in relazione all’atto di cessione di un ramo dell’azienda alla S.p.a. Grandi Molini Italiani, richiesto sulla base dell’annullamento del contratto per vizio del consenso, determinato da “errore bilaterale incolpevole”, pronunciato sulla base di lodo intervenuto fra le parti.

1.1 – La Commissione tributaria regionale rilevava, per quanto qui maggiormente interessa, che la semplice conoscenza del vizio che inficia l’atto non può ritenersi preclusiva del diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di imposta di registro, dovendosi ritenere necessario “un profilo volitivo”, da escludersi in virtù della natura incolpevole del vizio, così come affermata nel lodo.

1.2 – Avverso tale decisione il Ministero dell’economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso, affidato a un unico motivo, ed illustrato con memoria.

L’intimata resiste con controricorso.

Diritto

2. – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato nei confronti della sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006).

Il rilievo ufficioso dell’inammissibilità e l’assenza di qualsiasi aggravio nei riguardi dell’attività difensiva della controricorrente giustificano l’integrale compensazione – in parte qua – delle spese processuali.

2.1 – Sempre in via pregiudiziale, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione con la quale si deduce l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e per essersi dedotta una questione di merito.

A giudizio della Corte, infatti, il ricorso contiene un’adeguata ricostruzione della vicenda processuale e un’esposizione esaustiva delle circostanze di fatto di diritto rilevanti ai fini della decisione, risultando per altro formulato, in maniera corretta, il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

2.2 – Con il menzionato motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ponendo in evidenza come, dallo stesso tenore del lodo intercorso fra le parti, emergesse che la Corticella (la quale aveva concesso diritto di opzione in relazione alla cessione de qua alla Molini Pivetti S.p.a., ritenendo tuttavia che; quest’ultima non avesse validamente esercitato l’opzione, comunicava tale circostanza alla Grandi Molini, con la quale addiveniva, in data 5 gennaio 1996, alla stipulazione del trasferimento del ramo di azienda), si era assunta “il rischio dell’eventuale carenza dei presupposto, e quindi dell’eventuale invalidità del contratto”.

Risulterebbe, pertanto, violata la disposizione contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, comma 2, laddove, al di là della consapevolezza della causa di nullità o annullabilità del contratto, viene postulata l’esigenza di un “momento volitivo”.

Viene, pertanto, formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, comma 2, l’imputabilità alle parti della causa di nullità sia sussistente ove le parti stesse siano consapevoli dell’eventuale esistenza di tale causa e se, quindi, perchè sussista il diritto alla restituzione dell’imposta versata, i vizi di tale nullità o annullabilità debbano derivare da circostanze esterne del tutto indipendenti dalle parti stesse”.

2.3 – Il ricorso è fondato.

Vale bene premettere che, pur assistendosi nel nostro ordinamento a tendenze di assimilazione del lodo alla sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria (art. 824-bis c.p.c.), il lodo in questione risulta emesso nella vigenza dell’ancora non novellato art. 823 c.p.c. (secondo cui “il lodo ha efficacia vincolante fra le parti”).

Debbono in ogni caso rimarcarsi i limiti soggettivi del giudicato, con particolare riferimento alla mancata partecipazione dell’Agenzia delle Entrate al lode arbitrale. Cioè a dire che non sembra corretto il mero riferimento al dictum arbitrale inerente alla presenza di “fattispecie di errore bilaterale incolpevole”, dovendo il giudice tributario valutare autonomamente le circostanze emergenti dal giudizio intercorso fra le parti. Sotto tale profilo, il richiamo della ricorrente al tenore letterale dello stesso lodo, circa l’assunzione del rischio dell’eventuale invalidità del contratto, e, comunque, alla conoscenza dell’esercizio del diritto di opzione da parte della Pivetti S.p.a., non appare priva di rilievo ai fini della valutazione della vicenda.

2.4 – In tema di imposta di registro ed Invim, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38 la nullità o l’annullabilità dell’atto che costituisce il presupposto dell’imposizione non incidono sull’obbligo di chiedere la registrazione dell’atto nè su quello, conseguente, di pagare la relativa imposta, tanto principale quanto complementare, ma costituiscono soltanto titolo per ottenere la restituzione dell’imposta assolta, la cui insorgenza è subordinata non già alla mera declaratoria della nullità o al mero annullamento dell’atto con sentenza passata in giudicato, bensì all’accertata contemporanea sussistenza di due ulteriori condizioni, rappresentate dalla non imputabilità alle parti del vizio che ha determinato la caducazione dell’atto, e dall’insuscettibilità di ratifica, convalida o conferma dello stesso.

Tanto premesso, la nozione di imputabilità recepita nell’impugnata decisione, con particolare riferimento all’esigenza di un “momento volitivo”, sembra risentire degli aspetti tralatizi della giurisprudenza (cfr., Cass., 1 luglio 1980, n. 4145; Cass. 1 ottobre 1976, n. 3203), riferibile, tuttavia, all’allora vigente R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 14, n. 2, riferibile esclusivamente agli atti dichiarati nulli “per vizio radicale che, indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti, induca la nullità dell’atto fin dalla sua origine”.

Appare evidente come il riferimento della norma contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, comma 2 agli atti dichiarati nulli o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato, che non siano suscettibili di ratifica, convalida o conferma, connota una nozione di imputabilità che attiene a comportamenti non soltanto direttamente rivolte alla produzione dell’atto viziato, ma anche a quelli in cui l’invalidità possa essere facilmente prevedibile come conseguenza di circostanze già note. Sotto tale profilo non può non rilevarsi l’esigenza di valutare il comportamento di cui, ben sapendo di aver concesso un diritto di opzione a un soggetto, alieni a un terzo il medesimo bene, così correndo, per usare la terminologia del lodo arbitrale, il rischio (termine con cui, per altro, si definisce il cd. “dolo eventuale”), di concludere un negozio dall’esito incerto. Pertanto deve rispondersi positivamente al quesito proposto, tanto più che, volendo procedere a una qualificazione giuridica della vicenda, l’errore di diritto comune alle parti sembra piuttosto risolversi nel grave inadempimento di una delle stesse.

2.5 – Il ricorso dell’Agenzia, pertanto, deve essere accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che provvederà anche in merito alle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, compensando le relative spese.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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