Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7340 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 16/03/2021), n.7340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 56-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato REMO ALFISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1463/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La parte contribuente, un notaio, ricorreva avverso degli avvisi di accertamento per l’IRAP relativo alle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo che i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato (cd. contributo repertoriale) devono ritenersi deducibili direttamente dal reddito professionale, incidendo perciò sulla determinazione sia del reddito imponibile ai fini IRPEF, sia del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Resiste la parte contribuente con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 54 del TUIR (D.Lgs. n. 917 del 1986), per avere la Commissione Tributaria Regionale illegittimamente ritenuto che l’art. 54, laddove afferma che “i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde” debba intendersi nel senso che i contributi sono deducibili solo quando sono corrisposti dal notaio, mentre invece sono deducibili solo quando sono corrisposti dal cliente: nel caso del notaio è questi ad essere tenuto al versamento a favore della Cassa nazionale del notariato e quindi tali versamenti non sono deducibili.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo Cass. n. 321 del 2018 (in senso conforme Cass. 3596, 3595 e 2781 del 2001), i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito complessivo, in quanto sono da considerare spese inerenti all’attività professionale svolta, essendo il relativo esborso una conseguenza del reddito prodotto.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana si è attenuta al suddetto principio laddove ha correttamente ritenuto deducibili dal reddito professionale i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato, i quali perciò sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini IRAP.

Ritenuto pertanto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA