Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 734 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 4136/13 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei

Navigatori n. 11, rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Fedele,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– resistente con atto di costituzione –

e

Equitalia Sud S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 176/34/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 9 ottobre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

dicembre 2016 dal Consigliere Dott. BRUSCHETTA Ernestino;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il collegio autorizza la motivazione semplificata non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica.

2. Con l’impugnata sentenza n. 176/34/12 depositata il 9 ottobre 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Campania accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – in riforma della decisione n. 1/08/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta – respingeva il ricorso promosso da M.N. contro il diniego di condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 12, per mancanza di “integrale pagamento dell’importo dovuto”.

3. Con l’unico motivo di ricorso – senza che gli intimati ufficio e concessionario presentassero difese – il contribuente deduceva che l’appello dell’ufficio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per “inesistenza” della notifica dello stesso.

4. Sennonchè il motivo – non essendo stata trascritta la notifica dell’atto d’appello nè indicato il luogo e tempo della sua processuale produzione deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza (Cass. sez. 3, n. 12970 del 2011; Cass. sez. lav. n. 17424 del 2005).

5. In mancanza di avversaria difesa non deve essere fatto alcun regolamento di spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dandosi atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del ridetto D.P.R. n. 155 cit., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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