Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7339 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 26/03/2010), n.7339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15279-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAGLIARELLO

ANGELO GIOACCHINO MARIA, giusta delega in calce al controricorso;

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CA.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 309/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/05/2005 R.G.N. 531/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ca.Gi., C.P. e V.P. hanno agito in giudizio nei confronti della società Poste Italiane perchè, dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro da essi rispettivamente stipulati, la società fosse condannata a reintegrarli nel posto di lavoro e a corrispondere loro le retribuzioni maturate.

Le domande sono state accolte dall’addito Tribunale di Milano e su impugnazione dell’azienda, la Corte di appello, riuniti i procedimenti, con sentenza depositata il 11 maggio 2005, ha parzialmente riformato le decisioni di primo grado, disponendo, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro dei lavoratori affermata dal primo giudice, la loro riammissione in servizio.

La Corte territoriale ha confermato la nullità della clausola di apposizione del termine per i contratti stipulati con i tre appellati, e quanto a V.P., l’unico per il quale tutt’ora permane la controversia, ha osservato che costui era stato assunto a termine, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, per “far fronte agli incrementi di attività o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo, connesse alla gestione degli adempimenti ICI che non possono essere soddisfatte con il normale organico”, senza però che la società avesse fornito alcuna prova di tale causale, la quale comunque non valeva a giustificare il termine di durata oltre la scadenza di pagamento dell’ICI del 30 giugno 2002; la società solo in appello ha discusso degli incrementi dell’attività derivante dai versamenti ICI ed ha dedotto di non essere stata in grado di produrre documentazione al fine di dimostrare la percentuale d’incremento di attività delle lavorazioni per gli adempimenti conseguenti a quei versamenti. Il medesimo giudice ha ritenuto che non poteva essere utilmente invocato il fatto notorio per il riferito incremento di attività, per la sua percentuale e per l’esigenza di collocare il lavoratore assunto a quella attività lavorativa.

Per la cassazione della sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso con otto motivi.

Hanno resistito con controricorso V.P. e C.P. mentre Ca.Gi. non ha espletato attività difensiva in questa sede.

Hanno presentato memoria il V. e la ricorrente, quest’ultima allegando anche l’intervenuta conciliazione della controversia per gli altri due intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto, dai verbali di conciliazione prodotti dall’azienda risulta l’accordo transattivo raggiunto fra questa e C.P. e Ca.Gi., con l’intesa che ogni fase di giudizio ancora in corso sarebbe stata definita in coerenza con quanto stabilito nel verbale. Considerata la cessazione della materia del contendere fra le stesse parti, con il conseguente sopravvenuto difetto di interesse per loro a proseguire il processo, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti dei predetti lavoratori, con integrale compensazione delle spese processuali fra il C. e la ricorrente, e nulla disponendosi per quelle relative a Ca.

G..

Riguardo al ricorso per la parte concernente l’altro intimato, per il quale non vi è stata conciliazione, il quarto motivo – si omette la trattazione dei primi tre e del sesto che concernono in via esclusiva il C. ed il Ca. – denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 1362 e ss.

cod. civ., nonchè vizio di motivazione.

La sentenza impugnata è criticata per avere richiesto, con riferimento alla causale giustificatrice dell’apposizione del termine al contratto stipulato, la prova di circostanze che non necessitano di dimostrazione, in quanto fatto notorio. Tale è invero la scadenza di pagamento dell’ICI alla fine del mese di giugno di ogni anno, da effettuarsi con gli appositi bollettini postali, e quindi, senza che la società fosse gravata di oneri probatori in proposito, il giudice avrebbe dovuto ritenere la sussistenza di un’oggettiva situazione d’incremento di lavoro per gli uffici postali e il nesso di causalità con l’assunzione a termine del V., restando irrilevante che questi dovesse essere addetto alla lavorazione dei bollettini di pagamento dell’ICI o di altri bollettini di versamento.

Per cui erronea è l’interpretazione del contratto nel senso che le parti avevano concluso il contratto di lavoro per la necessità di assegnare il lavoratore alle operazioni riguardanti i bollettini di pagamento di quella imposta, dato che dal tenore letterale della clausola si evince unicamente la necessità di affrontare l’aggravio di lavoro determinato dalla scadenza dell’ICI. Priva di fondamento, ad avviso della ricorrente, è il rilievo della mancanza di giustificazione della durata del contratto oltre la fine del mese di giugno e sino alla prevista scadenza fissata al 16 agosto 2002, essendo notorio che le operazioni di verifica dei bollettini, per l’intensa attività connessa al suddetto adempimento fiscale, comporti il prolungamento delle varie fasi di lavorazione per alcuni mesi dopo la scadenza del termine del 30 giugno. Inoltre, la protrazione delle particolari esigenze produttive connesse ai pagamenti dell’ICI era stata determinata anche dagli effetti del passaggio, avvenuto all’inizio del 2002, della valuta da lire in euro, che aveva comportato problematiche aggiuntive sia per il necessario adeguamento delle procedure operative sia per la compresenza di due cicli di lavorazione distinti per valuta.

Il quinto motivo denuncia, insieme con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disposizioni della legge in generale, dell’art. 1419 cod. civ. e del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 4 e 5. Assume l’errore in cui è incorso il giudice del merito nell’interpretare l’art. 1 della disciplina del 2001 nel senso che la sua violazione comporti la nullità del termine, trattandosi di sanzione non prevista dal legislatore. Il medesimo giudice ha riconosciuto che la denunciata normativa non ha previsto la conversione del contratto di lavoro in quello a tempo indeterminato per la violazione del precetto fissato nell’art. 1, ma il convincimento espresso circa la mancanza di ragionevolezza della scelta del legislatore non potrebbe mai autorizzare il medesimo giudice ad introdurre conseguenze non previste della violazione della norma.

Analoghe censure la ricorrente svolge con riferimento alle ulteriori considerazioni della sentenza impugnata laddove ha affermato che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 se applicato alla lettera, comporterebbe una sanzione “a danno del soggetto tutelato”, spettando invece solo al legislatore la scelta di tutelare in ogni caso il lavoratore.

Lo stesso per la pretesa violazione della cd. clausola di non regresso contenuta nella direttiva comunitaria sul lavoro a termine, poichè, da un lato, l’asserita violazione, traducendosi in un eccesso di delega, dovrebbe essere giudicata dal Giudice delle leggi, e, dall’altro lato, la clausola secondo cui “l’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori” non comporta il divieto di modificare le conseguenze della pretesa illegittimità del termine.

Si addebita ancora alla sentenza impugnata di avere applicato analogicamente il D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 4 e 5 al caso di nullità del termine per violazione dell’art. 1 del medesimo Decreto, in quanto l’analogia è preclusa dall’esistenza di una norma direttamente applicabile alla fattispecie e poi le suddette disposizioni non sono applicabili per analogia, costituendo deroga al principio generale dell’art. 1419 cod. civ..

Il settimo e l’ottavo motivo denunciano, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 1227, 2094, 2099 e 2697 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ.. Si censura la sentenza impugnata per avere affermato, come conseguenza dell’accertata nullità del termine, l’obbligo retributivo a carico del datore di lavoro, pur in assenza della prestazione lavorativa e dei presupposti del risarcimento del danno; il lavoratore non aveva dimostrato di aver messo in mora l’azienda, ed erroneamente la sentenza ha riconosciuto tale effetto alla lettera inviata per il tentativo di conciliazione.

Prima dei suesposti motivi, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente V. sotto il profilo dell’inadempimento da parte della società delle prescrizioni dettate dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

L’eccezione deve essere disattesa, poichè le modifiche al processo di cassazione dettate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha introdotto il richiamato art. 366 bis, si applicano ai ricorsi avverso sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006, mentre la pronuncia qui impugnata è anteriore a tale data.

Il ricorso, sebbene ammissibile, è però infondato.

Relativamente al quarto motivo, si deve rilevare che la Corte territoriale ha ritenuto l’inidoneità della ragione addotta dalla società Poste Italiane a giustificare l’apposizione del termine, per la mancanza di prove in ordine alla specifica causale e per la negazione del notorio circa l’incremento dell’attività derivante dalla lavorazione dei bollettini ICI, la sua percentuale ed il collegamento con l’assunzione temporanea del lavoratore; nè d’altra parte, ha aggiunto la Corte di merito, la dedotta causale può valere a giustificare il rapporto di lavoro oltre il 30 giugno 2002, data di scadenza per il pagamento dell’ICI, ragione a fronte della quale era stata convenuta l’assunzione a termine del V..

Quest’ultimo rilievo non è inficiato dalla critica svolta dall’azienda laddove addebita al giudice del gravame di non avere considerato la sufficienza del riferimento agli adempimenti connessi al pagamento dell’ICI con i bollettini di conto corrente postali, al fine di ritenere la sussistenza dell’incremento di attività e delle esigenze particolari di carattere temporaneo che avevano reso necessaria l’assunzione dell’odierno resistente al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli di servizio.

Senza dubbio la causale prospettata integra la specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, a fronte delle quali il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 consente l’apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato, e sempre che essa risulti, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale devono essere specificate quelle ragioni.

Ma posto che finalità della norma “è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto” (v. Corte Costituzionale 14 luglio 2009 n. 214), non può ritenersi, così come sottolineato dalla sentenza impugnata, che quelle ragioni di incremento dell’attività per la gestione degli adempimenti dell’ICI, certamente sussistenti sino alla data di scadenza del pagamento dei bollettini postali dell’ICI, possano essere coerenti con la prosecuzione del rapporto oltre il previsto termine del 30 giugno 2002 per il versamento di quella imposta.

Si tratta di un apprezzamento del giudice di merito che con argomentazione logica ed immune da errori ha escluso la congruenza e la veridicità della causale addotta dall’azienda con riferimento allo specifico rapporto e limitatamente al prolungamento della sua durata oltre la scadenza prevista dalle ragioni giustificatrici del termine (cioè oltre il 30 giugno 2002), senza impingere nella valutazione che spetta in via esclusiva dell’imprenditore circa le scelte organizzative e l’adozione dei necessari rimedi per far fronte alle esigenze derivanti dal dedotto incremento di attività.

Nè, per consolidata giurisprudenza (v. fra le più recenti Cass. 12 marzo 2009 n. 6023), può essere censurata in questa sede l’omessa utilizzazione del notorio da parte del giudice di merito circa la persistenza dell’incremento di attività anche dopo alcuni mesi dalla scadenza del termine del 30 giugno 2002 per l’asserito, generico prolungamento delle varie fasi di lavorazione dei bollettini di pagamento dell’ICI, affermazione che non tiene conto, peraltro, delle disposizioni normative che impongono al soggetto abilitato a ricevere il pagamento dell’imposta l’obbligo di accreditare in tempi brevissimi le somme riscosse al concessionario.

Inammissibile, in quanto circostanza nuova dedotta per la prima volta in sede di legittimità, è quella derivante dal passaggio all’euro (avvenuto con il 1 gennaio 2002), che avrebbe comportato “problematiche temporanee aggiuntive sia per il necessario adeguamento delle procedure operative, sia per la compresenza di due cicli di lavorazione distinti per valuta”, così incidendo sul prolungamento oltre il 30 giugno 2002 della gestione degli adempimenti connessi al pagamento dell’ICI. Anche il quinto motivo è infondato alla stregua del recente orientamento elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “Il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato Decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatoli nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” (cfr. Cass. 21 maggio 2008 n. 12985).

Il Collegio presta adesione a questi principi, rispetto ai quali le censure esposte col ricorso non propongono argomenti diversi da quelli già esaminati in maniera approfondita e confutati in modo particolareggiato nella succitata pronuncia.

Infondati, infine, sono gli ultimi due motivi, in quanto, così come si è già osservato in altre controversie in cui erano parte dipendenti postali assunti con contratti di lavoro a termine, la richiesta del tentativo di conciliazione è stato ritenuta atto idoneo a costituire in mora il datore di lavoro. Sulla premessa che la sospensione dell’obbligo retributivo, negli intervalli non lavorati, viene meno allorchè il lavoratore, deducendo l’invalidità del termine e l’unicità del rapporto, si offra di riprendere il lavoro mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, questa Corte (v. pronuncia 28 luglio 2005 n. 15900) ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prova idonea di tale disponibilità, rilevante ai fini della decorrenza del diritto al pagamento delle retribuzioni, la comunicazione del lavoratore indirizzata ad un terzo – nella specie, l’ufficio di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro – ma portata a conoscenza del datore di lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria, contenente l’espressa dichiarazione della propria volontà di riprendere l’attività lavorativa (in tal senso v., fra le altre, anche Cass. 30 agosto 2006 n. 18710, e ancora più di recente Cass. 16 marzo 2009 n. 6336).

In conclusione, il ricorso della società Poste Italiane nei confronti di V.P. deve essere rigettato.

La società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento, in favore del V., delle spese del giudizio di legittimità che, determinate come in dispositivo, sono attribuite direttamente agli avv.ti Luigi Zezza e Roberto Afeltra, per dichiarata anticipazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di C. P. e di Ca.Gi., con compensazione delle spese del presente giudizio riguardo al primo, e nulla disponendo per quelle concernenti l’intimato Ca.Gi.; rigetta il ricorso nei confronti di V.P. e condanna la società al pagamento, in favore di costui, delle spese del giudizio di cassazione, che, liquidate in Euro 16,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. sono attribuite agli avvocati Luigi Zezza e Roberto Afeltra, per dichiarata anticipazione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA