Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7339 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.22/03/2017),  n. 7339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19072/2011 proposto da:

S.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN,

ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 964/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/07/2010 R.G.N. 487/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catanzaro con la sentenza n. 964 del 2010, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, dichiarò il diritto di S.F. alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto nel periodo lavorativo dal 23 aprile 1974 al 28 aprile 1994 secondo il regime di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, anzichè, come aveva fatto il primo giudice, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

2. La decisione era basata sul fatto che la domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali era stata presentata dal S. in epoca successiva al 2/10/2003 e che egli non aveva a quella data maturato il diritto a pensione. Rilevò la Corte territoriale che al fine di considerare sussistente la maturazione del diritto a pensione a tale data, necessaria per l’applicazione della previgente e più favorevole disciplina, non potessero essere aggiunti agli anni di contribuzione effettiva i benefici previdenziali della rivalutazione contributiva prevista per esposizione all’amianto, in quanto ciò sarebbe stato possibile solo nel caso in cui detti contributi figurativi fossero già stati riconosciuti in via amministrativa o giudiziale.

3. Per la cassazione della sentenza S.F. ha proposto ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A sostegno del ricorso, il S. deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (come sostituito dal D.L. n. 169 del 1993, art. 1comma 1, conv. in L. n. 271 del 1993), D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (conv. in L. n. 326 del 2003), L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132; D.M. 27 ottobre 2004, art. 1 comma 2; L. 24 dicembre 2007, n. 247; artt. 1, 2 e 12 preleggi; L. n. 297 del 1982 – motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria.

1.1. Sostiene che la salvezza della previgente disciplina dovrebbe operare non solo per i lavoratori che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 269, avevano già maturato il diritto al trattamento pensionistico, ma per tutti i lavoratori che alla medesima data avessero già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modificazioni, sicchè il nuovo regime dovrebbe applicarsi soltanto a quei lavoratori che, pur essendo stati esposti per un periodo ultradecennale all’azione dell’amianto prima del 2 ottobre 2003, non erano assoggettati all’ assicurazione obbligatoria INAIL.

1.2. Aggiunge che la diversa interpretazione della normativa richiamata sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 32 e 38 Cost.. Essa violerebbe infatti il principio dell’affidamento, in materia incidente sul diritto alla salute e sul conseguimento dei benefici previdenziali; inoltre, lederebbe il principio di eguaglianza e ragionevolezza, non essendo la retroattività della nuova disciplina sostenuta da un’adeguata ratio giustificatrice per l’arbitraria parificazione di situazioni differenti (essendo stata regolata in ugual modo la situazione di coloro che avevano subito l’esposizione all’amianto in attività soggette alla relativa assicurazione obbligatoria e quella di coloro che a tale assicurazione non erano assoggettati) e per arbitraria discriminazione tra situazioni uguali (essendo stata fatta salva l’applicazione della vecchia disciplina per coloro che alla data di entrata in vigore avevano già maturato il diritto al trattamento pensionistico; per coloro che, alla stessa data, avevano già avviato un procedimento amministrativo o giurisdizionale per l’accertamento del diritto a conseguire i benefici in parola; per coloro che, sempre prima dell’entrata in vigore del decreto legge, avevano presentato una domanda, anche in sede amministrativa, per il riconoscimento del beneficio); da ciò la richiesta del ricorrente, in via gradata, di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento per contrasto con gli artt. 3, 24, 32 e 38 Cost..

2. Il ricorso non è fondato. Costituisce ormai appannaggio della giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo il quale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132 – che, con riferimento alla disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ha fatto salva l’applicabilità della precedente normativa di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto – va interpretato nel senso che la clausola di salvezza concerne gli assicurati in possesso di tutti i requisiti richiesti per la maturazione del diritto al conseguimento degli originari benefici e, dunque, sia del requisito specifico dell’esposizione all’amianto, per il periodo prescritto, in attività assoggettate all’assicurazione obbligatoria, sia dei requisiti pensionistici generali (in ispecie, contributivo e anagrafico). Ci si richiama in particolare a Cass. 22/04/2014, n. 9096 e ancora, da ultimo, 25/8/2016 n. 17732, le cui motivazioni si condividono ed alle quali ci si richiama, non essendo formulate convincenti argomentazioni di segno contrario.

2.1. I richiamati arresti hanno fugato anche i sospetti di illegittimità costituzionale prospettati anche nel ricorso in rassegna, argomentando (v. anche Cass. n. 17503 del 2014) che “secondo i principi enunciati a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale, nn. 349/1985; 822/1988; 573/1990; 390/1995), le disposizioni modificative in senso sfavorevole della precedente disciplina dei rapporti di durata emanate dal legislatore ai fini pensionistici, non devono concretare un regolamento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti e frustrare l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che è elemento fondamentale dello Stato di diritto. Nella specie, tuttavia, la (comunque solo parziale) frustrazione delle aspettative pensionistiche dei destinatari della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (per quanto, ovviamente, già non avessero maturato il diritto alla pensione) non si connota da arbitrarietà ed irrazionalità, inserendosi al contrario in un complessivo quadro di trasformazione radicale dell’istituto, nei termini e per le ragioni già diffusamente esposti”.

2.2. Inoltre, quanto alla dedotta arbitraria discriminazione tra situazioni reputate uguali, i dubbi sollevati trovano già risposta, nel senso della loro infondatezza, nelle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 376 del 2008, ove viene puntualizzato che il legislatore ha dettato la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro in correlazione con il mutamento di funzione e di struttura della misura disciplinata e che, considerando che tale passaggio comportava un trattamento meno favorevole, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie rispetto all’immediata applicazione della nuova disciplina; ciò nell’ambito di quell’ampia discrezionalità che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, va riconosciuta al legislatore “nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all’individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale” (ancora, Cass. n. 17503/2014 e n. 17732 del 2016, già citata).

3. Nel caso, la soluzione prospettata dal ricorrente, che non è basata sul fatto che egli alla data del 2 ottobre 2003 avesse maturato il diritto a pensione con riferimento ad entrambi i requisiti, contributivo ed anagrafico, ma sul fatto che egli a quella data avesse già maturato il diritto alla rivalutazione contributiva, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, è dunque infondata.

4. Segue coerente il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non risultando assolto dal ricorrente l’onere autocertificativo di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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