Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7338 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 26/03/2010), n.7338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7385-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 29/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 02/03/2005 r.g.n. 60/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’estinzione del procedimento.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che la Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia, che ha dichiarato esistente tra la società e C.L. un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti ex art. 8 ccnl 1994 e accordo integrativo del 25.9.1997;

che, rispetto a tale ricorso, la lavoratrice intimata non ha svolto attività difensiva;

che, successivamente, allegando verbale della conciliazione intervenuta con la lavoratrice in sede sindacale, la società ricorrente ha depositato presso la cancelleria di questa Corte atto di rinuncia al ricorso e, in vista dell’udienza ha, ribadito la sua volontà in tal senso nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Considerato:

che l’atto di rinuncia risulta pienamente conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c. per cui va dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 307 e 310 c.p.c., mentre nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancanza di ogni attività difensiva da parte della lavoratrice intimata.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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