Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7338 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27765-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE CINCOTTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 2017/89 del Tribunale di Nuoro, depositata il

04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella partecipata del

25/11/2020 dal Consigliere PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso depositato il 27.1.2017 S.M. ha chiesto l’ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) srl della somma di Euro 27.354,96 a titolo di differenze retributive e TFR maturati nel rapporto di lavoro subordinato svolto dal 7.9.2015 al 15.7.2016;

2. avverso il rigetto della domanda da parte del giudice delegato, il ricorrente ha proposto opposizione che il Tribunale di Nuoro ha respinto, con decreto comunicato il 4.9.2019;

3. il Tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione rilevando che il decreto con cui il giudice delegato aveva dichiarato l’esecutività dello stato passivo era stato depositato il 13.12.2016 e notificato dal curatore al creditore il 27.12.2016, mentre l’opposizione risultava depositata il 27.1.2016 (rectius 27.1.2017), oltre il termine di trenta giorni fissato dall’art. 99 L.F.;

4. il Tribunale ha dato atto di come l’istanza di ammissione al passivo non contenesse l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni; che nel caso di specie, l’istanza di ammissione al passivo era stata trasmessa al curatore tramite p.e.c. dell’avv. Salvatore Cincotti, il quale aveva poi provveduto a proporre opposizione nell’interesse del S.; ha quindi ritenuto che la consegna telematica effettuata dal curatore alla p.e.c. dell’avv. Cincotti consentisse di ritenere raggiunto lo scopo legale della conoscibilità dell’atto in favore dell’interessato;

5. ha affermato che, se anche fosse nulla la notifica eseguita dal curatore il 27.12.2016, il ricorso in opposizione sarebbe comunque tardivo atteso che l’art. 93, comma 3, n. 5 L.F. prevede che la domanda di ammissione al passivo debba contenere l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. ove ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura; che, ai sensi del successivo comma 5, ove sia omessa tale indicazione, nonchè in caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; che nel caso di specie, mancando l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. nell’istanza di ammissione al passivo, la comunicazione al creditore del decreto emesso dal giudice delegato doveva considerarsi eseguita col deposito di tale decreto in cancelleria avvenuto il 13.12.2016, con conseguente tardività dell’opposizione depositata il 27.1.2017;

6. avverso tale decreto S.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; il Fallimento (OMISSIS) srl non ha svolto difese;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. con l’unico motivo di ricorso è dedotta erronea e falsa applicazione dell’art. 99 L.F. limitatamente alla tempestività dell’opposizione proposta a mezzo difensore tecnico;

9. si censura la statuizione del decreto impugnato laddove ha ritenuto che, mancando nell’istanza di ammissione al passivo l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. a cui inviare le comunicazioni, potesse considerarsi raggiunto lo scopo della conoscenza legale in ragione della comunicazione del decreto all’indirizzo p.e.c. dell’avv. Cincotti, a nulla rilevando che il medesimo abbia poi ricevuto l’incarico di curare l’opposizione allo stato passivo;

10. il ricorso è inammissibile in quanto non censura la seconda ratio decidendi adottata dal decreto impugnato, e basata sulla tardività della notifica anche in relazione all’art. 93 della L.F.;

11. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ove sia impugnata una statuizione fondata su più ragioni argomentative, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura; diversamente, l’omessa impugnazione di una delle autonome rationes decidendi e quindi la definitività della decisione sul punto, rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre statuizioni in quanto inidonea a determinare l’annullamento della sentenza (cfr. Cass. n. 3633 del 2017; n. 18441 del 2017; n. 3386 del 2011; n. 24540 del 2009; n. 4349 del 2001);

12. per tali ragioni deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

13. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che il Fallimento non ha svolto difese;

14. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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