Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7338 del 14/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/03/2019, (ud. 25/10/2018, dep. 14/03/2019), n.7338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21688-2017 proposto da:

L.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALABISO ROBERTO;

– ricorrente –

contro

B.A.A., R.M., R.S., nella qualità di eredi

di RO.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE

3, presso lo studio dell’avvocato REGOLI GIORGIA, rappresentate e

difese dall’avvocato BURCHIELLI RITA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1025/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto di citazione del 10 aprile 2012 L.M.P. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Viterbo, Ro.Ma., in proprio e quale liquidatore della società La Commerciale di R.N., chiedendo che il Tribunale dichiarasse la invalidità del bilancio di liquidazione e comunque del piano di riparto della società “La Commerciale di R.N. e M. e G. s.n.c.”. Si costituiva Ro.Ma. formulando eccezioni in rito e deducendo nel merito l’infondatezza delle domande;

il Tribunale di Viterbo rigettava la domanda dichiarando il difetto di legittimazione attiva di L.M.P.;

con atto di citazione del 18 luglio 2016 notificato alle eredi di Ro.Ma. che, nel frattempo, era deceduto proponeva appello la L.. B.A.A., R.M. e R.S., si costituivano con comparsa di costituzione contenente appello incidentale, chiedendo l’inammissibilità della impugnazione ai sensi degli artt. 348-bis e 342 c.p.c. e nel merito l’infondatezza dell’unico motivo di gravame. Concludevano per la riforma della sentenza di primo grado relativamente alla compensazione delle spese legali disposta dal Tribunale;

la Corte d’Appello con sentenza letta all’udienza del 14 febbraio 2017 ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. rigettava l’impugnazione principale ed accoglieva quella incidentale;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione L.M.P. affidandosi a due motivi che illustra con memoria. Resistono in giudizio B.A.A., R.M. e R.S..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;

con il primo motivo si deduce l’infondatezza della decisione in ordine al diritto a partecipare, sia all’approvazione del bilancio, sia alla predisposizione del piano di riparto per gli utili, poichè il tentativo di partecipare all’attività sociale risultava docurnentalmente;

con il secondo motivo si lamenta l’omessa motivazione riguardo al secondo motivo di gravame relativo alla tardività della impugnazione del bilancio;

preliminarmente vanno superati i rilievi della ricorrente contenuti nella memoria con cui si deduce il mancato rispetto del termine di 40 gg per la comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, trovando invece applicazione il diverso termine (20 gg) di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

il ricorso, nel quale difetta la indicazione delle ipotesi cui il vizio si riferisce, tra quelle tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., non rispetta in alcun modo il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). Difetta del tutto il riferimento al giudizio di primo grado, agli atti introduttivi, ai documenti, all’esito della decisione del Tribunale e relativa motivazione, ai motivi dell’appello principale e di quello incidentale, alle argomentazioni della Corte territoriale e al dispositivo della decisione oggetto di ricorso per Cassazione. Lo scrutinio dei due motivi risulta impossibile in ragione delle dette lacune;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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