Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7337 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), di seguito “Comune”, in persona

del legale rappresentante in carica, il Commissario prefettizio

signor I.C., rappresentato e difeso dagli avv. Del

Federico Lorenzo e Laura Rosa, presso i quali è elettivamente

domiciliato in Roma, Via F. Denza 20;

– ricorrente –

contro

la Elettromeccanica Falaschetti di Falaschetti Massimo & C. snc,

di

seguito “Società”, in persona del legale rappresentante, signor

F.M., rappresentata e difesa dagli avv. Troiani

Francesco e Gaetano ed elettivamente domiciliata presso l’avv.

Alessandra Piana, in Roma, Via Costantino Morin 45;

– intimata e controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Ancona 8 aprile 2004 nn. 43-44-45-46/1/04 depositate il 28 ottobre

2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 16

febbraio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Rosa Laura, delegata, per il Comune;

udito l’avv. Gaetano Troiani per la Società;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Il 13-15 dicembre 2005 è notificato alla Società un ricorso del Comune per la cassazione delle sentenze descritte in epigrafe, che hanno respinto gli appelli del Comune contro le sentenze della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ascoli Piceno nn. 33- 36/07/2002, che avevano accolto i ricorsi della Società contro gli avvisi di liquidazione dell’ICI 1994-1997.

1.2. Il 20 gennaio 2006 è notificato al Comune il controricorso della Società.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il Comune notifica alla Società quattro avvisi di liquidazione dell’ICI 1994-1997 su due immobili, con i quali si riscontra il calcolo dell’imposta versata sulla base di una rendita presunta inferiore a quella definitiva iscritta in catasto sin dal (OMISSIS);

b) la Società impugna gli avvisi dinanzi alla CTP;

c) dinanzi al giudice di primo grado si addiviene ad una conciliazione con l’Agenzia del territorio in ordine al classamento dei due beni immobili;

d) la CTP, preso atto della conciliazione e del nuovo conseguente classamento, accoglie i ricorsi della Società, imponendo al Comune di ricalcolare l’ICI dovuta in base al classamento risultante dalla conciliazione riconosciuta dall’Agenzia del territorio;

e) gli appelli del Comune sono, poi, respinti dalla CTR con le sentenze ora impugnate per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

Le sentenze della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, sono, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimità, così motivate:

a) la CTR “deve prendere atto che tra l’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno e l’odierna appellata è intervenuta conciliazione giudiziale in forza della quale … il classamento delle unità immobiliari è stato variato da (OMISSIS);

nella proposta di conciliazione l’anzidetta Agenzia del Territorio riconosce e da atto che i dati delle due unità immobiliari sono stati erroneamente denunciati come laboratori ((OMISSIS)) e solo successivamente, con la denuncia di variazione DOCFA, sono stati classati alla categoria (OMISSIS).

La Commissione quindi prende atto che nessuna opera è stata eseguita sulle due unità immobiliari che pertanto, sin dall’origine, hanno sempre avuto le caratteristiche del gruppo catastale (OMISSIS)”;

b) “la Società contribuente ha pertanto contestato con tempestività le rendite attribuite originariamente ed ha definito con l’UTE di Ascoli Piceno la rendita effettiva e reale – posseduta ab origine – delle due unità immobiliari.

A fronte di ciò il Comune … ha inteso utilizzare le precedenti rendite”;

c) “correttamente pertanto ha statuito il giudice a quo, ponendo a base della propria decisione l’intervenuta conciliazione …”.

4. Il ricorso per cassazione del Comune è sostenuto con due motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 5.893,29, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

5. Il controricorso della Società conclude con la richiesta di rigetto del ricorso, con il favore delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il primo motivo d’impugnazione.

6.1.1. Con il primo motivo d’impugnazione si denunciano la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 5 e 11 e dell’art. 2697 c.c. e la contraddittorietà, l’insufficienza e l’omissione della motivazione delle sentenze impugnate su un punto decisivo delle controversie.

6.1.2. Il Comune ricorrente contesta l’affermazione della CTR, secondo la quale il classamento degli immobili in (OMISSIS) sarebbe efficace fin dall’origine, perchè “alcun accertamento di fatto, sui periodi oggetto di recupero a tassazione, teso ad accertare inequivocabilmente che i suddetti immobili realmente non fossero mai appartenuti alla classe (OMISSIS), è stato mai svolto nei due gradi di giudizio, tanto da configurarsi un difetto di prova di quanto asserito da parte della CTR, con la conseguente violazione dell’art. 2697 c.c.”.

In ogni caso, in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5 “gli avvisi di liquidazione … sono da ritenersi legittimi in quanto …

l’ente impositore ha legittimamente emanato gli avvisi di liquidazione sulla base dei valori iscritti al catasto dell’anno (OMISSIS) in cui il bene era classificato (OMISSIS) e con rendita attribuita di L. 8.547.000, senza che la rettifica operata dal contribuente solo in un periodo successivo (a mezzo della procedura DOCFA in data 12.07.1999) potesse esplicare efficacia in via retroattiva, dovendosene tener conto unicamente per gli anni successivi alla data di variazione”. In sostanza, sarebbe “principio cardine del sistema tributario che, ai fini dell’imposizione i.c.i., ad ogni anno di imposizione va applicata la rendita catastale risultante al primo gennaio di quell’anno, con la conseguenza che le eventuali variazioni operano soltanto a decorrere dall’anno di imposizione successivo”.

6.2. Il motivo è inammissibile, perchè solleva una questione, quella relativa alla decorrenza della rettifica operata dal contribuente tramite la procedura DOCFA Documenti Catasto Fabbricati, che è totalmente estranea alla ratio decidendi, costituita dall’intervenuta conciliazione tra l’ufficio locale dell’Agenzia del territorio e la Società, su cui sono basate le sentenze impugnate.

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

7.1.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c..

7.1.2. Secondo il Comune la CTR sarebbe incorsa in ultrapetizione, perchè la Società si sarebbe limitata ad invocare l’applicabilità della categoria (OMISSIS) solo perchè era stata attribuita a seguito di procedura DOCFA, omettendo di dedurre la sussistenza di caratteristiche tali da comportare il riconoscimento della categoria (OMISSIS) sin dall’origine, così come avrebbe omesso di dedurre l’erroneità della propria prospettazione allorchè per tutti i pregressi periodi di imposta ebbe ad indicare essa stessa la categoria (OMISSIS).

7.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza.

Infatti, è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, “se con il ricorso per cassazione si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. ipotizzando l’esistenza di un error in procedendo non rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, che, in quanto giudice anche del “fatto processuale”, ha il potere di esaminare direttamente gli atti processuali, non è vincolata a ricercare autonomamente gli atti rilevanti per la questione proposta, incombendo, invece, sul ricorrente l’onere di indicarli specificamente e autosufficientemente (Corte di cassazione 17 gennaio 2007, n. 978)”.

8. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 1.300,00 (mille e trecento) per onorari per Euro 200,00 (duecento) per spese, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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