Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7337 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. un., 16/03/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 16/03/2021), n.7337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25986/2020 R.G. proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Marcello

Cecchetti, con domicilio eletto in Roma, piazza Barberini, n. 12;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio

Superiore della Magistratura n. 108/20, depositata il 9 settembre

2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha chiesto

la dichiarazione d’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 9 settembre 2020, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha accolto l’azione disciplinare promossa nei confronti del Dott. C.M., giudice del Tribunale di Gorizia, dichiarandolo responsabile della violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, art. 2, comma 1, lett. g) e q), ed infliggendogli la sanzione disciplinare della censura, perchè 1) nell’emettere n. 109 sentenze ai sensi dello art. 281-sexies c.p.c., nel periodo compreso tra il 26 settembre 2014 ed il 16 dicembre 2015, aveva omesso di darne lettura in udienza, depositandole in data posteriore a quella risultante dai verbali, in un lasso temporale compreso tra un giorno ed 8 mesi e 28 giorni, 2) quale giudice del Tribunale di Belluno, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2012 ed il 30 giugno 2017, aveva ritardato in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di numerosi provvedimenti, depositando n. 3 sentenze civili collegiali e n. 19 sentenze civili monocratiche con tempi superiori all’anno, n. 5 decreti ingiuntivi in un tempo superiore a centoventi giorni, e n. 154 ordinanze civili in un tempo superiore a duecento giorni, di cui n. 39 in un tempo superiore all’anno.

Premesso che la ratio dell’art. 281-sexies c.p.c., consiste nell’improntare il giudizio civile ad una maggiore immediatezza e concentrazione, oltre che all’oralità, compatibilmente con la natura della causa, la complessità della stessa ed altre circostanze la cui valutazione è rimessa al giudice all’atto della scelta del modello decisorio previsto da tale disposizione, e precisato che in conseguenza dell’adozione di tale modello il termine per l’impugnazione della sentenza decorre dalla sottoscrizione del verbale di udienza cui la stessa è allegata, che coincide con la pubblicazione, la Sezione disciplinare ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera lettura del dispositivo in udienza, non accompagnata dal deposito della motivazione, comporta la nullità della sentenza, ed ha pertanto concluso per la sussistenza dell’illecito di cui al n. 1 dell’incolpazione. Ha richiamato in proposito le dichiarazioni rese dallo stesso incolpato, secondo cui egli aveva fatto ricorso al predetto modello per far fronte all’ingente numero di procedimenti civili assegnatigli e per adeguarsi anche ad una prassi invalsa presso l’ufficio di appartenenza, osservando che tale assunto era stato soltanto in parte confermato da un testimone escusso, il quale aveva riferito che l’utilizzazione della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., era stata sollecitata dal Presidente del Tribunale nel programma di gestione previsto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, come strumento acceleratorio, ma aveva smentito il diffuso ricorso alle distorte modalità di applicazione adottate dal Dott. C..

La Sezione disciplinare ha ritenuto inoltre sussistente l’illecito di cui al n. 2 dell’incolpazione, rilevando che, in quanto superiori al triplo dei termini previsti dalla legge, ed in alcuni casi superiori all’anno, i ritardi contestati attingevano la soglia di gravità prevista dalla norma disciplinare, e dando atto della sussistenza dei requisiti di reiterazione e mancanza di giustificazione necessari ai fini della rimproverabilità della condotta. Ha ritenuto irrilevante, a tal fine, il carico di lavoro dell’incolpato, in quanto dagli atti non risultava alcuna considerevole sproporzione in suo danno, richiamando anche il parere negativo in ordine alla laboriosità ed alla diligenza del magistrato, espresso dal dirigente dell’ufficio nel rapporto relativo al riconoscimento della seconda valutazione di professionalità, ed affermando pertanto che la condotta del Dott. C. risultava sintomatica di una scarsa attitudine all’organizzazione del proprio lavoro.

Avuto riguardo, infine, alla giovane età dell’incolpato all’epoca dei fatti, la Sezione disciplinare ha ritenuto applicabile la sanzione della censura, escludendo invece l’applicabilità del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, in considerazione della gravità dell’errore giuridico e dell’entità dei ritardi contestati.

2. Avverso la predetta sentenza il Dott. C. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nonchè la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, art. 2, comma 1, lett. q), sostenendo che, nel ritenere ingiustificati i ritardi nel deposito dei provvedimenti, la sentenza impugnata ha omesso d’indicare gli elementi considerati ed i criteri seguiti ai fini della valutazione della concreta esigibilità del comportamento dovuto, in relazione al carico di lavoro assegnatogli all’epoca dei fatti. Rileva che in proposito la Sezione disciplinare si è limitata a richiamare gli atti acquisiti, senza indicarli, mentre ha omesso di prendere in esame gli elementi addotti dalla sua difesa, dai quali emergevano una laboriosità superiore a quella degli altri magistrati dell’ufficio, la sua capacità di ridurre progressivamente l’arretrato nel settore civile, la gravosità del ruolo da lui gestito, la contemporanea attribuzione dell’intero settore della volontaria giurisdizione, la contestuale applicazione alla Sezione distaccata di Pieve di Cadore e la grande collaborazione da lui prestata per il buon andamento dell’ufficio, alle quali era stato posto parzialmente rimedio soltanto a seguito dell’approvazione delle nuove tabelle e dell’immissione di nuovi giudici nell’ufficio. Afferma che, nel dare atto della sua scarsa attitudine all’organizzazione del proprio lavoro, la sentenza impugnata ha richiamato soltanto uno dei contrastanti giudizi espressi dai magistrati succedutisi nella direzione dell’ufficio ai fini del riconoscimento della seconda valutazione di professionalità, senza tener conto del breve periodo al quale si riferiva e delle opposte conclusioni cui era pervenuto il Consiglio Superiore della Magistratura a seguito di un’approfondita istruttoria.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nonchè la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), sostenendo che, nell’addebitargli la grave violazione di legge e la negligenza inescusabile nell’applicazione dell’art. 281-sexies c.p.c., la sentenza impugnata si è limitata a richiamare l’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, senza considerare che lo stesso si è sviluppato progressivamente a fronte di una prassi applicativa dei giudici di merito completamente difforme. Premesso che all’epoca dei fatti la stessa giurisprudenza di legittimità escludeva la nullità della sentenza in caso di mancata lettura del dispositivo in udienza, osserva che l’omissione di tale adempimento non comporta l’abnormità del provvedimento neppure alla stregua dell’orientamento attuale, secondo cui la sentenza deve ritenersi comunque pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene. Afferma che, nell’addebitare la violazione ad ignoranza o negligenza inescusabile, la Sezione disciplinare ha travisato la testimonianza richiamata, avendo desunto dalla stessa che la predetta prassi risultava diversa da quella comunemente applicata nell’ufficio di appartenenza, laddove il teste aveva confermato che, in caso di assenza delle parti, la decisione adottata in udienza veniva comunicata alle stesse il giorno successivo. Sostiene inoltre che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dello esito del procedimento penale promosso a carico di esso ricorrente per i medesimi fatti, in cui era stata esclusa la configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico, non essendo stata ravvisata alcuna divergenza tra il contenuto del verbale e gli atti da lui compiuti, aggiungendo che la Sezione disciplinare ha omesso di acquisire un articolo a firma del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, allegato a dimostrazione del risalto conferito alla vicenda dalla stampa locale, nel quale invece si individuava la causa dei ritardi nell’eccessivo carico di lavoro assegnatogli. Osserva infine che, nel ricollegare alla prassi in questione una lesione del diritto delle parti all’impugnazione della sentenza, la sentenza impugnata non ha considerato che il tardivo deposito della motivazione poteva essere fatto valere quale motivo d’impugnazione, con decorrenza dalla data di verbalizzazione della decisione.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza e/o l’illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nonchè la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, sostenendo che, nell’escludere l’applicabilità dell’esimente previsto da tale disposizione, la Sezione disciplinare ha omesso di valutare l’offensività in concreto della violazione da lui commessa, essendosi limitata ad evidenziarne l’astratta gravità, senza tener conto delle altre circostanze del caso.

4. Il primo motivo, avente ad oggetto l’affermazione della responsabilità del ricorrente per l’illecito di cui al del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), è fondato.

A fondamento della decisione, la Sezione disciplinare ha correttamente richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta automaticamente l’affermazione della predetta responsabilità, ai fini della quale può attribuirsi rilievo, quale causa di giustificazione, anche al notevole carico di lavoro da cui il magistrato risulti gravato, ove, tenuto conto degli standards di operosità e laboriosità degli altri magistrati dell’ufficio, sussista, a parità delle altre condizioni, una considerevole sproporzione a suo danno, tale da rendere inesigibile una diversa organizzazione del lavoro, idonea a scongiurare quei ritardi (cfr. Cass., Sez. Un., 10/09/2019, n. 22572; 30/09/2015, n. 19449).

Nell’applicazione di tale principio, il Giudice disciplinare non ha fatto tuttavia buon governo degli elementi acquisiti agli atti, essendosi limitato per un verso alla constatazione del numero e della gravità dei ritardi contestati, dei quali ha evidenziato la superiorità rispetto al triplo dei termini previsti dalla legge ed in alcuni casi addirittura all’anno, ed avendo per altro verso disatteso le giustificazioni addotte dall’incolpato mediante il generico richiamo agli atti del procedimento, ritenuti apoditticamente idonei ad escludere la configurabilità della predetta sproporzione, e al giudizio negativo in ordine alla laboriosità del magistrato, espresso dal Capo dell’ufficio di appartenenza nel rapporto trasmesso al CSM ai fini del riconoscimento della seconda valutazione di professionalità. La sommarietà di tale valutazione, nella parte riguardante gli elementi a discarico dell’incolpato, si pone palesemente in contrasto con la pluralità e la specificità delle circostanze da quest’ultimo invocate a giustificazione del proprio comportamento, puntualmente richiamate a sostegno della censura proposta in questa sede: si tratta infatti di elementi che, in quanto riguardanti la produttività del Dott. C., la consistenza quantitativa del ruolo da lui gestito, la pluralità delle funzioni assegnategli nell’ambito dell’ufficio, la coassegnazione alla Sezione distaccata di Pieve di Cadore ed i risultati da lui conseguiti in termini di riduzione del numero degli affari pendenti, avrebbero richiesto una più approfondita disamina da parte della sentenza impugnata, quanto meno al fine di giustificare, anche attraverso il confronto con i dati relativi all’attività svolta dagli altri magistrati dell’ufficio, l’affermazione dell’insussistenza di un notevole squilibrio tra i rispettivi carichi di lavoro. La sentenza non vi si è invece soffermata in alcun modo, essendosi limitata a richiamare “le evidenze emerse nel presente procedimento disciplinare”, alla stregua delle quali ha ritenuto la condotta del magistrato “sintomatica di una scarsa attitudine all’organizzazione del proprio lavoro”, citando, a conforto di tale apprezzamento, il giudizio negativo espresso dal Presidente del Tribunale di Belluno Dott.ssa Co. nell’ambito della procedura finalizzata alla progressione in carriera del Dott. C.. Nella sua genericità, tale richiamo non tiene conto della complessità della vicenda amministrativa in cui s’inquadrava il predetto parere, caratterizzata dalla formulazione di un diverso giudizio, relativo al periodo 6 dicembre 2011-17 novembre 2014, da parte del Pres. T., che era aveva preceduto la Dott.ssa Co. nella direzione dell’ufficio, e dall’espletamento di approfondimenti istruttori da parte del CSM, sulla base dei quali quest’ultimo aveva ritenuto di dover riconoscere al magistrato la seconda valutazione: la difformità dei pareri espressi in ordine all’attività svolta dall’incolpato, posta anche in relazione con l’esito positivo del procedimento, avrebbe invece imposto alla Sezione disciplinare, se non di ricostruire gli accertamenti compiuti in sede amministrativa, quanto meno di approfondire le ragioni per cui, nell’ambito di quel procedimento, si era ritenuto di poter superare il giudizio negativo riguardante la laboriosità del Dott. C..

L’omessa valutazione dei predetti elementi, risolvendosi in un’affermazione della responsabilità disciplinare fondata esclusivamente sull’inosservanza dei termini per il deposito dei provvedimenti, si traduce nell’insufficienza della motivazione, deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), applicabile alle sentenze della Sezione disciplinare del CSM, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, comma 1 (cfr. Cass., Sez. Un., 20/12/ 2018, n. 33017; 23/01/2015, n. 1241): in tema di responsabilità disciplinare, è stato infatti sostenuto che il Giudice non può limitarsi ad affermare in modo apodittico che il ritardo grave e reiterato nel deposito dei provvedimenti non è giustificabile, ma deve rendere manifeste le ragioni per cui ritiene che una diversa organizzazione del lavoro sarebbe risultata non solo idonea ad impedire o a ridurre i ritardi accertati, ma anche concretamente possibile, in relazione al carico di lavoro complessivamente gravante sull’incolpato ed alla produttività e laboriosità da lui esigibili (cfr. Cass., Sez. Un., 7/10/2019, n. 25020). L’accertamento della violazione del dovere di autoorganizzazione costituisce infatti un momento centrale della verifica da condursi in ordine all’esigibilità di una condotta più tempestiva da parte del magistrato, non potendo i ritardi essergli imputati a titolo di responsabilità oggettiva, ma dovendosi tenere conto anche delle ragioni da lui addotte, la cui idoneità a giustificare l’inosservanza dei termini dev’essere valutata in concreto, cioè calata nello specifico contesto in cui l’incolpato si è trovato ad esercitare le funzioni giurisdizionali (cfr. Cass., Sez. Un. 28/05/2019, n. 14526; 3/10/2018, n. 24136; 8/07/2015, n. 14268).

5. Il secondo motivo, riguardante la sussistenza dell’illecito di cui al n. 2 dell’incolpazione, non merita invece accoglimento.

E’ noto infatti che, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva non in sè, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell’esercizio della funzione, ed impone pertanto una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto quantomeno ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ordine giudiziario (cfr. Cass., Sez. Un., 2/08/2019, n. 20819; 3/07/2012, n. 11069). A tale principio si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nell’affermare la responsabilità dell’incolpato per la violazione dell’art. 281-sexies c.p.c., si è soffermata soprattutto sulla contrarietà della sua condotta alle esigenze di speditezza e concentrazione perseguite dal legislatore attraverso l’introduzione del modulo decisorio previsto da tale disposizione, osservando che l’adozione dello stesso, rimessa al giudice di merito sulla base di una valutazione della natura e della complessità della causa, comporta l’assoggettamento ad una rigida cadenza processuale, nell’ambito della quale rivestono una portata decisiva la lettura della decisione in udienza e l’immediato deposito della stessa in cancelleria. Solo a conforto di tali rilievi essa ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la lettura del dispositivo in udienza, non accompagnata dal contestuale deposito della motivazione, comporta la nullità della sentenza, in quanto non conforme al modello legale, non essendone consentita la conversione in una valida sentenza ordinaria, poichè la pubblicazione del dispositivo, coincidente con la sottoscrizione del verbale di udienza, comporta la consumazione del potere decisorio del giudice, rendendo irrilevante il successivo deposito della motivazione, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto (cfr. Cass., Sez. III, 30/03/2015, n. 6394; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. VI, 27/07/2018, n. 19908; Cass., Sez. III, 23/03/2016, n. 5689).

Non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, secondo cui la gravità della violazione di legge da quest’ultimo commessa, predicabile alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, avrebbe dovuto essere invece esclusa sulla base di una valutazione riferita all’epoca dei fatti, in considerazione delle contrastanti opinioni a quel tempo diffuse in ordine alla predetta questione: se è vero, infatti, che alcune pronunce di legittimità avevano in passato escluso la possibilità di dichiarare nulla la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., nel caso in cui la lettura del dispositivo in udienza non fosse stata accompagnata dal contestuale deposito della motivazione, è anche vero, però, che, in quanto giustificata dallo intervenuto raggiungimento dello scopo dell’atto, tale affermazione non consentiva di escludere in linea di principio la sussistenza del vizio, derivante dall’inosservanza della cadenza processuale imposta dalla legge (cfr. Cass., Sez. III, 12/02/2015, n. 2736; Cass., Sez. I, 23/06/2008, n. 17028; Cass., Sez. II, 1/03/2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass., Sez. II, 17/09/2020, n. 19338). Nelle medesime pronunce, la sanatoria della nullità era d’altronde subordinata alla configurabilità di un rapporto d’immediatezza tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della motivazione in cancelleria, la cui effettuazione subito dopo la chiusura dell’udienza o, al più tardi, nei giorni immediatamente successivi veniva ritenuta idonea ad evitare una soluzione di continuità nella stringente sequenza procedimentale delineata dall’art. 281-sexies e quindi a soddisfare le esigenze di celerità cui è preordinato il modulo decisorio in questione: tale rapporto d’immediatezza risulta invece escluso nel caso di specie, essendo pacifico che, come precisato dal capo d’incolpazione, il deposito delle sentenze pronunciate dal Dott. C. ai sensi della predetta disposizione non ha avuto luogo immediatamente, ma in gran parte dei casi a distanza di tempo dall’udienza, e fino ad otto mesi e ventotto giorni dopo la stessa.

Nessun rilievo può inoltre assumere, ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare, la circostanza che all’esito dell’indagine penale avviata nei confronti dell’incolpato per la falsa attestazione a verbale del deposito delle sentenze, sia stata esclusa la sussistenza del reato di cui all’art. 479 c.p.c., in quanto la successiva pubblicazione delle sentenze era stata ritualmente effettuata dal cancelliere: indipendentemente dalla considerazione che, in quanto risultante dalla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, tale esclusione non poteva spiegare autorità di giudicato nel procedimento disciplinare, occorre rilevare che il predetto accertamento, lungi dallo smentire l’addebito mosso al Dott. C., ne avvalora la fondatezza, confermando che il deposito delle motivazioni non è stato effettuato contestualmente, ma in data successiva a quella delle udienze in cui ha avuto luogo la lettura dei dispositivi. Parimenti ininfluente è la precisazione contenuta nelle pronunce più recenti relative all’art. 281-sexies c.p.c., secondo cui la sentenza emessa ai sensi di tale disposizione senza il contestuale deposito della motivazione, pur risultando viziata, in quanto non conforme al modello legale, conserva pur sempre la sua natura di atto decisionale (cfr. Cass., Sez. VI, 27/07/2018, n. 19908; 23/03/2016, n. 5689): tale osservazione, incompatibile con la qualificazione della sentenza come provvedimento abnorme, può consentire infatti di escludere la configurabilità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. ff), ma non impedisce di ritenere sussistente quella di cui alla lett. g) del medesimo articolo, ai fini nella quale è sufficiente una grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile. Quanto poi alla lesione del diritto di difesa delle parti, che la sentenza impugnata ha ricollegato al tardivo deposito della motivazione, è appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, tale pregiudizio non è escluso dalla possibilità d’impugnare immediatamente la sentenza per violazione dell’art. 281-sexies c.p.c., ben potendo le parti o una di esse avere interesse a censurarla anche per altri vizi processuali o per ragioni di merito, la cui valutazione risulta impossibile fino al momento del deposito della motivazione, nonostante la decorrenza del termine per l’impugnazione, che resta pur sempre ancorata al momento della lettura del dispositivo in udienza.

Non possono infine trovare ingresso in questa sede, in quanto volte a sollecitare un riesame dell’accertamento di fatto compiuto dalla Sezione disciplinare del CSM in ordine alla scusabilità della violazione addebitata al ricorrente, le censure riguardanti la valutazione della prova testimoniale assunta nel corso del procedimento disciplinare e la mancata acquisizione dello articolo di stampa indicato nell’incolpazione: nonostante la riformulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), il sindacato spettante alle Sezioni Unite in sede d’impugnazione delle decisioni della Sezione disciplinare risulta infatti limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. Un., 19/03/2019, n. 7691; 9/06/2017, n. 14430).

6. La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo, restando assorbito il terzo, con cui il ricorrente ha censurato la valutazione compiuta dalla Sezione disciplinare ai fini dell’esclusione dell’applicabilità dell’esimente prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis.

La causa va conseguentemente rinviata alla Sezione disciplinare del CSM, in diversa composizione.

L’esito del giudizio, contraddistinto dall’accoglimento soltanto parziale del ricorso, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione. Compensa integralmente le spese processuali.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e degli altri soggetti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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