Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7337 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 07/03/2022), n.7337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8859-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.P., in qualità di titolare dell’omonima ditta

individuale, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPINA FALCONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3336/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha confermato la pronuncia della CTP di Cosenza, ove sono state accolte le ragioni del contribuente G.P. avverso l’atto impositivo di recupero a tassazione di importi dedotti per operazioni oggettivamente inesistenti;

che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso;

che, in prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha altresì depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;

che con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54; degli artt. 2729 e 2697 c.c., in tema di onere della prova;

che in tema di IVA, qualora l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., 11873/2018). Analogamente, in tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l’onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi del reddito che – ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 44 del 2012 – siano direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati e non devono pertanto concorrere alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi (Cass., 33915/2019). In materia di deducibilità dei costi d’impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., n. 33915/2019; Cass., n. 28628/2021);

che, nella specie, la CTR non si è uniformata a tale principio, avendo omesso di considerare tutte le risultanze emerse dalle indagini della polizia tributaria ed avendo dedotto l’inosservanza dell’amministrazione finanziaria all’onere probatorio a suo carico;

che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria – in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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