Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7336 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di (OMISSIS), di seguito “Comune”, in persona

del legale rappresentante in carica, il Commissario prefettizio

signor I.C., rappresentato e difeso dagli avv. Del

Federico Lorenzo e Laura Rosa, presso i quali è elettivamente

domiciliato in Roma, Via F. Denza 20;

– ricorrente –

contro

la signora T.L., di seguito anche “Contribuente”,

rappresentata e difesa dall’avv. Ascani Alfredo ed elettivamente

domiciliata presso l’avv. Susanna Mazza, in Roma, Via E. Manfredi 17;

– intimata e controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Ancona 16 settembre 2003, nn. 101-105, depositate il 6 ottobre 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 16

febbraio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Rosa Laura, delegata, per il Comune;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Il 18-21 novembre 2005 è notificato alla Contribuente un ricorso del Comune per la cassazione delle sentenze descritte in epigrafe, che hanno parzialmente accolto l’appello del Comune contro le sentenze della Commissione tributaria provinciale (CIP) di Ascoli Piceno nn. 113-117/04/2001, che avevano accolto i ricorsi della Contribuente contro gli avvisi di liquidazione dell’ICI 1993-1997.

1.2. Il 27 dicembre 2005 è notificato al Comune il controricorso della Contribuente.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il Comune notifica alla Contribuente cinque avvisi di liquidazione dell’ICI 1993-1997 sull’immobile censito al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), sito nel territorio del Comune, con i quali, rilevato il versamento parziale dell’ICI calcolata su una rendita presunta inferiore a quella definitiva attribuita dall’UTE (Ufficio tecnico erariale) di Ascoli Piceno, si determinano le maggiori somme dovute;

b) la Contribuente ricorre alla CTP, che accoglie i suoi ricorsi;

c) gli appelli del Comune sono, poi, rigettati dalla CTR con le sentenze ora impugnate per cassazione.

3. La motivazione delle sentenze impugnate.

Le sentenze della CTR, oggetto del ricorso cumulativo per cassazione, sono, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimità, così motivate:

a) l’immobile censito al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), resta immutato dal 1992 al 1998, quando esso, a seguito di interventi autorizzati, è frazionato nelle particelle (OMISSIS);

b) la CTP accoglie i ricorsi della Contribuente, perchè l’unità immobiliare ha mantenuto la sua autonomia strutturale e sostanziale fino al 1998 e, in mancanza dell’attribuzione di rendita da parte del Catasto, risulta incomprensibile la quantificazione del valore accertato dal Comune, il quale non ha fornito alcuna motivazione;

c) nei suoi appelli, riferisce la CTR nelle premesse di fatto delle sue sentenze, il Comune deduce che con condono edilizio proposto nel 1998 la Contribuente avrebbe regolarizzato una situazione di fatto corrente sin dal 1993. Pertanto, il Comune si sarebbe limitato ad attribuire la rendita che avrebbe dovuto essere assegnata sin dall’inizio se la porzione di immobile in questione fosse stata correttamente denunciata in base all’utilizzo di fatto (negozio);

d) “la Commissione rileva come l’Appellante, anzichè dedurre specifici motivi di gravame avverso la sentenza di 1 grado, argomenti una nuova ed originale tesi difensiva, producendo documentazione a suo supporto”;

e) “anche a non voler ritenere la inammissibilità dell’appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 rilevata comunque la deduzione di motivi nuovi e diversi rispetto a quelli non dedotti (per omessa costituzione) nel precedente grado di giudizio e per i quali osta il divieto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 resta in ogni caso da rilevare e dichiarare la carenza di prova di quanto in questa sede, per la prima volta, dedotto dall’Amministrazione appellante. Infatti le argomentazioni dell’Appellante restano prive di qualsiasi supporto probatorio, stante il divieto di produzioni nuove in questo grado sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 che rende inammissibili le produzioni operate in questa sede”.

4. 11 ricorso per cassazione del Comune, integrato con memoria, è sostenuto con due motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 7.779,39, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

5. La Contribuente resiste con controricorso, a conclusione del quale ella chiede il rigetto del ricorso principale e l’adozione di ogni statuizione consequenziale, anche in ordine alle spese di giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il primo motivo d’impugnazione 6.1.1. Con il primo motivo d’impugnazione si denunciano la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53 e 57 e dell’art. 345 c.p.c. e l’omessa, l’insufficiente e la contraddittoria motivazione delle sentenze impugnate su un punto decisivo della controversia.

6.1.2. Il Comune ricorrente sostiene, al riguardo, che sarebbe erronea la tesi della CTR, secondo la quale esso non avrebbe dedotto specifici motivi contro la sentenza della CTP, ma avrebbe proposto una tesi nuova, incorrendo così in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53. In senso contrario, si fa notare che il Comune, per contestare l’assunto della CTP, secondo cui gli avvisi di liquidazione non sarebbero motivati, avrebbe rilevato, nell’atto d’appello, “come l’unità immobiliare di cui al subalterno (OMISSIS) era stata trasformata, da parte della contribuente, da autorimessa in negozio, con gli oneri, mai assolti dalla stessa di rendere la dichiarazione di cambio di classificazione del bene da (OMISSIS) e di variazione della rendita catastale”.

Quanto alla violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 la CTR avrebbe confuso la deduzione di argomentazioni e fatti, posti a base della pretesa impositiva, con la proposizione di ius novorum.

Infine, quanto alla violazione dell’art. 345 c.p.c. si sostiene che “il particolare assetto del contenzioso tributario non permette di recepire acriticamente ed in foto l’elaborazione formatasi nell’ambito del processo civile con riguardo alle norme citate, infatti, l’Ente impositore non può null’altro chiedere all’autorità giudiziaria che la conferma della legittimità della pretesa impositiva”.

6.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, perchè il Comune fa riferimento agli avvisi di liquidazione e alla sentenza di primo grado, senza riferire testualmente quelle loro parti che sarebbero necessarie per la Corte, che non può accedere agli atti di causa, per valutare se davvero la censura proposta con l’atto d’appello, di cui si riferisce testualmente il brano qui riprodotto nel precedente, sia priva della specificità rimproveratale dal giudice di secondo grado.

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

7.1.1. Con il secondo motivo d’impugnazione s’ipotizzano la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 e dell’art. 2697 c.c. e l’omessa, l’insufficiente e la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

7.1.2. Il Comune ricorrente contesta la validità dell’esclusione della produzione di nuovi documenti in appello.

7.2. Il motivo è assorbito dalla dichiarata inammissibilità del primo motivo d’impugnazione, perchè il suo eventuale accoglimento non gioverebbe in alcun modo alla cura dell’interesse del Comune, il cui affidamento al giudizio della Corte risulta ormai precluso.

8. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali per Euro 1.200,00 (mille e duecento), di cui Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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