Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7336 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 07/03/2022), n.7336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 20855-2021 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORGOGNONA

47, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO VINCENZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 17123/21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 16/06/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Questa Corte, con ordinanza n. 15921/2021, depositata in data 13/6/2021, nella parte dispositiva statuiva quanto segue “accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.”

2. Antonio Vincenzi ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta sentenza nella parte del dispositivo e nella motivazione in cui si fa riferimento alla CTR della Lombardia anziché alla corretta CTR dell’Emilia Romagna.

3. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso va accolto.

2. Deve premettersi che “Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (Cass. n. 572 del 2019).

2.1 Dalla lettura degli atti di causa si evince inequivocabilmente che la sentenza impugnata con ricorso per Cassazione era stata emessa dalla CTR dell’Emilia Romagna laddove l’ordinanza, sia nella parte motiva che nel dispositivo indica nella CTR della Lombardia l’Ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza.

2.3 Si tratta all’evidenza di un errore materiale emendabile con la procedura attivata dalla ricorrente.

3. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte n. 17123/21 depositata in data 13 giugno 2021 venga corretta, nella motivazione e nel dispositivo, nel senso che ove è scritto “..CTR della Lombardia” si intenda “.CTR dell’Emilia Romagna…”.

Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA