Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7335 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.22/03/2017),  n. 7335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 171/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

MARANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato BENINO MIGLIACCIO,

giusta delega in atti;

M.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

MARANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato BENINO MIGLIACCIO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7633/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/12/2009 r.g.n. 2588/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato LUIGI

FIORILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 18 dicembre 2009, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con E.C. (dal 3 gennaio al 29 febbraio 2000), con M.L. (dal 16 giugno al 30 settembre 2000) e con M.C. (dal 23 giugno al 30 settembre 2000) e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione e condannato la società datrice al pagamento delle retribuzioni maturate nei confronti dei predetti dalla notificazione dei distinti ricorsi; dichiarava invece improcedibile l’appello nei confronti della prima lavoratrice, siccome non notificato.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la risoluzione dei rapporti per mutuo consenso, sulla sola base dell’intervallo temporale (neppure significativo, pari a circa due anni) intercorso tra la cessazione del rapporto e il deposito dei ricorsi, anche tenuto conto della imprescrittibilità dell’azione di nullità parziale per l’accertamento di nullità del termine.

Essa ravvisava poi detta nullità, per l’apposizione della clausola giustificante la stipulazione del contratto a termine (per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali ed in ragione della graduale introduzione dei nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e concreto equilibrio sul territorio delle risorse umanè) oltre il termine del 30 aprile 1998 fissato dalla contrattazione collettiva e dagli accordi sindacali, integranti la previsione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (accordo 25 settembre 1997 di integrazione dell’art. 8, comma 2 CCNL 26 novembre 1994, intesa 16 gennaio 1998, accordo modificativo 27 aprile 1998, addendum all’art. 7 CCNL 26 novembre 1994), criticamente scrutinati.

La Corte partenopea riteneva quindi la coerente conseguenza della conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, nell’inapplicabilità delle disposizioni sui licenziamenti individuali (e segnatamente della L. n. 300 del 1970, art. 18) e del risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dalla data di offerta della prestazione lavorativa, con la notificazione dei ricorsi introduttivi, senza detrazione di aliunde perceptum, in assenza di prova.

Con atto notificato il 17 dicembre 2010, Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resistono i lavoratori con distinti controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 CCNL 26 novembre 1994, nonchè degli accordi sindacali 25 settembre 1997, 16 gennaio 1998, 27 aprile 1998, 2 luglio 1998, 24 maggio 1999 e 18 gennaio 2001, in connessione con gli artt. 1362 c.c. e segg., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea individuazione in essi dell’apposizione di un termine (il 30 aprile 1998) di limitazione del ricorso dei contratti a termine per la causale in oggetto, anzichè di una mera presa d’atto della peculiare condizione dell’impresa, giustificante detto ricorso, alla luce di una corretta applicazione dei criteri ermeneutici negoziali, nel debito contemperamento di quello del comportamento delle parti con quello di letteralità, dal quale nella contrattazione collettiva non è sempre agevolmente ricostruibile la comune intenzione delle parti.

Con il secondo, la ricorrente deduce vizio di omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto controverso e decisivo della individuazione negli accordi sindacali suindicati della volontà delle parti di fissazione del termine temporale del 30 aprile 1998 ai fini detti.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1223 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inesistenza di un obbligo retributivo, erroneamente ritenuto, a carico datoriale dalla data di messa in mora, in difetto di prestazione lavorativa, anzichè dall’effettiva ripresa del servizio, per la natura sinallagmatica del rapporto e di esclusione di un diritto risarcitorio della lavoratrice, in assenza di prova di carenza di altri rapporti lavorativi e di aliunde perceptum.

Infine, la ricorrente deduce l’applicazione della L. n. 183 del 2001, art. 32, comma 5, quale ius superveniens ai giudizi in corso.

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 CCNL 26 novembre 1994, nonchè degli accordi sindacali 25 settembre 1997, 16 gennaio 1998, 27 aprile 1998, 2 luglio 1998, 24 maggio 1999 e 18 gennaio 2001, in connessione con gli artt. 1362 e segg., per erronea individuazione in essi dell’apposizione del termine del 30 aprile 1998, di limitazione del ricorso dei contratti a termine per la causale in oggetto) può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il secondo (omessa e insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo della individuazione negli accordi sindacali suindicati della volontà delle parti di fissazione del suddetto termine temporale del 30 aprile 1998).

Essi sono infondati.

Questa Corte reputa, infatti, di dare continuità al proprio consolidato indirizzo, secondo cui ha ritenuto, in materia di assunzione a tempo determinato di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto il 16 gennaio 1998, che le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998: con la conseguente illegittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (Cass. 18 novembre 2011, n. 24281, con affermazione di principio ai sensi dell’art. 360bis, n.1 c.p.c.; Cass. 28 ottobre 2010, n. 22015; Cass. 3 dicembre 2014, n. 25602; Cass. 2 marzo 2016, n. 4085).

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1223 c.c., nella liquidazione del risarcimento del danno, è fondato nella parte relativa all’applicazione della L. n. 183 del 2001, art. 32, comma 5, quale ius superveniens, assorbita invece quella riguardante il regime previgente.

Ed infatti, un recente arresto di questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva: in tal caso essendo ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta. Ed esso incontra il limite del giudicato, ma se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691).

Nel caso di specie, non si è formato alcun giudicato, per l’impugnazione della parte della sentenza relativa alla condanna risarcitoria, con deduzione dello ius superveniens.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del terzo motivo di ricorso nella parte concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, rigettati i primi due, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

PQM

LA CORTE

accoglie il terzo motivo di ricorso concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, rigettati i primi due; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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