Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7335 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. un., 16/03/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 16/03/2021), n.7335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23588/2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO

16, presso lo studio dell’avvocato CARMINE LOMBARDO, rappresentato e

difeso dal sè medesimo;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 111/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 13/07/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Presidente Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale FRANCESCO

SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte vogliano

rigettare il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio Nazionale Forense confermava la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona che aveva inflitto all’Avv. M.M. la sanzione disciplinare della censura, “Per aver violato l’art. 38 della Legge Professionale e gli artt. 6 e 49 del Codice Deontologico Forense, poichè nella sua veste di difensore di C.F., aveva notificato in data 7 giugno 2006 un secondo atto di precetto con cui, sulla base del medesimo decreto ingiuntivo n. 2393/03, chiedeva a Fondiaria-Sai Assicurazioni nuovamente il pagamento della medesima somma di Euro 12.031,15 già percepita, oltre interessi e spese; faceva seguire la notifica di un nuovo atto di pignoramento presso terzi per l’importo di Euro 19.742,61 bloccando somme per Euro 98.713,05. In (OMISSIS)”.

Il CNF esponeva in fatto e osservava in diritto:

– che la cliente dell’incolpato, debitrice di una Società finanziaria, aveva conferito a quest’ultima mandato in rem propriam per il riscatto di una polizza assicurativa stipulata con Fondiaria-SAI;

– che, a riscatto avvenuto, soddisfatta la Società finanziaria, Fondiaria-SAI metteva a disposizione della cliente dell’incolpato la residua somma, avvertendo di ciò l’Avv. M., al quale poi faceva pervenire anche il corrispondente assegno;

– che, nonostante il pagamento, l’Avv. M. chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo, sulla scorta del quale iniziava nei confronti di Fondiaria-SAI una prima procedura esecutiva, conclusasi con una declaratoria giudiziale di estinzione e la liquidazione delle spese a favore dell’opponente compagnia di assicurazione;

– che, sulla base dello stesso decreto ingiuntivo, l’Avv. M. procedeva a un nuovo pignoramento “bloccando somme per Euro 98.713,05”, pignoramento al quale ancora una volta si opponeva vittoriosamente Fondiaria-SAI;

– che le difese dell’Avv. M. dovevano essere tutte disattese, sia perchè non poteva costituire capo di decisione impugnabile la semplice ricognizione di aver con la seconda esecuzione bloccato “somme per Euro 98.713,05”, sia perchè la condotta professionale dell’Avv. M. non poteva essere in alcun modo giustificata anche alla luce dell’esito di entrambi i giudizi di opposizione all’esecuzione, sia perchè a integrare l’elemento soggettivo dell’addebito disciplinare era da ritenersi sufficiente la “volontarietà del comportamento dell’incolpato”;

– che la seconda esecuzione intrapresa nei confronti di Fondiaria-SAI, era pertanto da giudicarsi eccessiva e professionalmente scorretta.

L’Avv. M. ricorreva per tre motivi.

La Procura Generale depositava atto scritto, con il quale concludeva per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciata la violazione dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 342c.p.c. e dell’art. 66 del vigente Codice Deontologico Forense, l’incolpato rimproverava il CNF per aver erroneamente ritenuto inammissibile la censura rivolta contro l’addebito di avere, con la seconda esecuzione forzata, “bloccato somme per Euro 98.713,05”; l’Avv. M., affermava infatti di avere un preciso interesse processuale a dimostrare di non aver aggravato l’altrui posizione debitoria con il “blocco” delle suddette ingenti somme.

1.1. Al di là dell’inesatto riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi dell’impugnata decisione, che nella sostanza considera irrilevante l’ammontare delle somme pignorate, circostanza che il CNF ha infatti fatto consistere in una semplice precisazione storico descrittiva dell’incolpazione; in realtà, quello che dal CNF viene giudicato in contrasto con il generale dovere di correttezza professionale ex art. 6 Codice Deontologico Forense applicabile ratione temporis, oltre che con l’obbligo di non aggravare la posizioni del debitore attraverso inutili iniziative giudiziali ex art. 49 Codice Deontologico Forense applicabile ratione temporis, è stato il comportamento processuale dell’incolpato che aveva intrapreso una seconda esecuzione pur avendo ricevuto l’assegno in pagamento e pur avendo ancora in corso altra esecuzione per il medesimo titolo (Cass. sez. I n. 9013 del 2018).

2. Con il secondo articolato motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c., l’incolpato lamentava come il CNF fosse incorso “in un errore di percezione nell’esame del contenuto delle prove”, un errore di percezione consistente nel ritenere che la seconda procedura esecutiva fosse stata iniziata dopo l’accoglimento dell’opposizione alla prima esecuzione, un errore di percezione dal quale il CNF aveva ingiustamente fatto derivare la responsabilità dell’Avv. M. per avere quest’ultimo intrapreso una nuova esecuzione quando già il giudice della prima esecuzione aveva accertato che Fondiaria-SAI non era debitrice; l’incolpato aggiungeva che, comunque, “in ogni caso”, il CNF aveva male apprezzato le prove offerte, con la conseguente violazione dell’art. 116 c.p.c..

2.1. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciata la violazione degli artt. 9 e 66 del vigente Codice Deontologico Forense, l’Avv. M. rimproverava al CNF di aver erroneamente reputato sussistenti i presupposti dell’incolpazione; a riguardo, l’Avv. M. sosteneva invece di non avere alcuna responsabilità, sempre per la ragione che la seconda esecuzione era stata iniziata in epoca anteriore la declaratoria di estinzione della prima procedura coattiva.

2.1. La prima parte del secondo motivo, oltre che il terzo motivo, al di là dell’inconferente riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono inammissibili ancora perchè non colgono la ratio decidendi dell’impugnata decisione; il CNF, difatti, non ritiene integrata la responsabilità disciplinare perchè la seconda esecuzione era stata iniziata dopo la declaratoria di estinzione della prima, bensì per l’inutilità di una ulteriore procedura esecutiva, attesa la già avvenuta corresponsione dell’assegno e avendo l’Avv. M. già in corso altra esecuzione per identico titolo, così come del resto precisamente addebitato nel capo di incolpazione.

2.2. Anche la seconda parte del secondo motivo è inammissibile, giusti i limiti di sindacato sulla motivazione, in attualità soltanto consentito “al minimo costituzionale”; come noto, infatti, il vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non contempla la possibilità di censurare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice (Cass. sez. un. 8053 del 2014).

3. In mancanza di avversarie difese, non deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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