Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7335 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 07/03/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 07/03/2022), n.7335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12735/2013 R.G. proposto da:

Comune di Marcianise, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso

dall’avv. Giuliano Agliata, come da procura speciale a margine del

ricorso, con cui elett.te domicilia in Roma, alla via Guido D’Arezzo

n. 32, presso lo studio dell’avv. Matteo Mungari;

– ricorrente –

contro

C.G., rap.p.ta e difesa dagli avv.ti Biagio Bertolone

e Corrado de Gregorio, presso il cui studio elett.te domicilia in

Roma, alla via Flaminia n. 109, come da procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/32/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata in data 8/2/2013, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott.ssa

D’ORIANO MILENA nella pubblica udienza del 20/1/2022;

lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, motivate

nel senso dell’estinzione del giudizio.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 20/32/13, depositata in data 8 febbraio 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da C.G. avverso la sentenza n. 235/10/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con compensazione delle spese di lite.

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento riguardante l’ICI per l’anno 2003, richiesta in relazione ad un terreno sito nel Comune di Marcianise, oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità, di cui la contribuente deduceva di non aver più il possesso a seguito di cessione volontaria a favore della Interporto Sud Europa spa, perfezionata con scrittura privata autenticata del 28-7-2002, trascritta tuttavia solo in data 28-72006; la C. contestava poi la base imponibile, determinata dal Comune senza tenere conto dell’importo effettivamente corrisposto a titolo di indennità di espropriazione all’atto della cessione;

3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso, rilevando che la cessione volontaria era stata trascritta solo in data 28/7/2006, per cui l’Ici era dovuta sino a quella data, e che il valore attribuito doveva ritenersi congruo perché conforme a quello risultante da una perizia tecnica di stima disposta in sede giudiziaria per terreni analoghi;

4. la CTR, in riforma della decisione di primo grado, annullava l’accertamento rilevando che il presupposto impositivo del possesso del bene era venuto meno sin dal 1998, allorché era iniziata l’occupazione temporanea, ed in ogni caso a seguito della cessione volontaria con cui se ne era determinata la perdita definitiva con il trasferimento della proprietà del bene, in presenza di un onere di trascrizione a carico dell’acquirente.

5. avverso la sentenza di appello, il Comune impositore proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 14 maggio 2013, affidato a tre motivi, e un ulteriore controricorso; la contribuente depositava controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con istanza del 4-6-2019 la contribuente dichiarava di aver proposto in data 24-4-2019, anche per il credito oggetto di causa, domanda di definizione delle controversie non definitive ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018 (cd. Rottamazione ter), e chiedeva la sospensione del giudizio al fine di potersi avvalere della disposizione sopra richiamata e completare il pagamento rateale ivi previsto;

2. che la memoria depositata dalla contribuente risulta corredata della sola documentazione attestante il riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione della presentazione dell’istanza di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, rispetto ad una cartella esattoriale, anch’essa allegata in copia;

3. che, in assenza di documentazione ulteriore o di una analoga richiesta da parte dell’ente impositore, è necessario concedere allo stesso un termine per verificare il perfezionamento della procedura, al fine di procedere alla successiva estinzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo al Comune di Marcianise termine di gg 60, dalla comunicazione della presente ordinanza, per verificare e fornire informazioni a questa Corte in ordine il perfezionamento della definizione agevolata richiesta dalla contribuente.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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