Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7334 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Trento, di seguito “Comune”, in persona

del sindaco in carica, signor M.D., rappresentato e

difeso dagli avv. Del Federico Lorenzo e Laura Rosa, presso i quali

è elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza 20;

– ricorrente –

contro

il signor M.S., di seguito anche “Contribuente”;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Ancona 27 gennaio 2004, n. 5/4/04, depositata il 1 aprile 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 16

febbraio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Rosa Laura, delegata, per il Comune;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Il 16 maggio 2005 è notificato al Contribuente un ricorso del Comune per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello del Comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ascoli Piceno n. 108/05/2002, che aveva parzialmente accolto il ricorso del Contribuente contro l’avviso di liquidazione n. 5945 dell’ICI 1998.

1.2. Il Contribuente intimato non si costituisce in giudizio.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il Comune notifica al Contribuente un avviso di accertamento, con il quale per il 1998, relativamente all’area distinta al fg. (OMISSIS), partile (OMISSIS) e (OMISSIS), e denunciata come agricola, si accerta una maggiore ICI per l’attribuzione ad essa della natura di area fabbricabile e del valore di L. 701.400.000;

b) il ricorso del Contribuente è parzialmente accolto dalla CTP, che riduce il valore dell’area a L. 414.600.000, in ragione del corrispettivo dichiarato in atto notarile avente ad oggetto un’area similare a quella oggetto dell’accertamento;

c) l’appello del Comune è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per Cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, è così motivata: la sentenza di primo grado “accoglieva parzialmente il ricorso del M., compensando le spese ma la statuizione non appagava il Comune appellante che esponeva un unico motivo di appello (erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione art. 116 c.p.c. e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 … La impugnata decisione deve essere confermata, assumendo e condividendo questa Commissione le motivazioni addotte dal giudice di primo grado”.

4. Il ricorso per Cassazione del Comune, integrato con memoria, è sostenuto con due motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 780,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I motivi d’impugnazione.

5.1. Con entrambi i motivi d’impugnazione il Comune denuncia, insieme a distinte violazioni di legge, l’omessa motivazione della sentenza impugnata.

5.2. Entrambi i motivi sono manifestamente fondati, perchè la sentenza d’appello, facendo propria la motivazione della sentenza di primo grado, della quale non riferisce alcunchè, è priva di qualsiasi motivazione.

6. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR delle Marche, che, oltre a decidere motivando validamente, liquiderà anche le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione, ad altra Sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio,il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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