Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7334 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16194/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, e Agenzia delle entrate-Riscossione (C.F. (OMISSIS)), in

persona del presidente pro tempore, rappresentate e difese

dall’avvocatura generale dello Stato, entrambe elettivamente

domiciliate presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)),

in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso

dall’avv. Ferdinando Marullo di Condojanni, elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in

Lucina 26.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 4964/05/2017 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il giorno 29 novembre 2017.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17

dicembre 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, (di seguito breviter (OMISSIS)) impugnò la cartella di pagamento notificata da Equitalia Nord s.p.a., in forza dell’iscrizione a ruolo straordinaria fondata su tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA, anni d’imposta 2003 e 2004.

Il ricorso venne integralmente accolto in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza depositata il giorno 29 novembre 2017, lo respinse.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito breviter ADER) – già Equitalia Nord s.p.a. -, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, mentre il fallimento della (OMISSIS) ha depositato controricorso.

Il fallimento della (OMISSIS) ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico mezzo l’Agenzia delle entrate e I’ADER deducono la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 11, 15-bis, 87 e 88 dell’art. 96 L. Fall., del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 33 nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68 avendo il giudice di merito ritenuto che l’iscrizione a ruolo straordinaria sia illegittima quando gli atti presupposti siano stati annullati, anche con sentenza non passata in cosa giudicata, nell’ipotesi in cui il contribuente sia stato dichiarato fallito.

1.1. Il motivo non ha fondamento.

E’ noto, che secondo le Sezioni Unite di questa Corte, l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante da un avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15-bis costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicchè, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale (Cass. S.U. 13/01/2017, n. 758; conforme, da ultimo, Cass. 21/10/2020 n. 22938).

Dunque, correttamente il giudice di merito ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, essendo incontroverso che al momento della notifica della cartella di pagamento, tutti gli avvisi di accertamento – sulla base dei quali era stato spiccato il ruolo straordinario -, risultavano annullati con sentenze rese dalla commissione tributaria provinciale poi confermate in sede di appello.

1.2. L’odierna ricorrente, invocando la speciale disciplina prevista per l’insinuazione dei crediti allo stato passivo dei contribuenti che siano stati dichiarati falliti, non offre argomentazioni persuasive, idonee a giustificare una nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3.

Invero, per un verso, va considerato che, come già ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall’Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore (Cass. S.U. 15/03/2012 n. 4126).

Per altro verso, occorre riaffermare che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, consente la legittimazione straordinaria del concessionario della riscossione – il quale, ex lege, “sulla base ruolo” può avanzare la domanda di insinuazione al passivo – ovviamente a condizione che il ruolo sia stato formato legittimamente.

Nell’ipotesi, come quella che ci occupa, in cui il ruolo, non importa se ordinario o straordinario, risulti fondato su avvisi di accertamento annullati dal giudice tributario, è all’evidenza che nessun diritto all’insinuazione al passivo può essere riconosciuto al concessionario, salvo che non si debba arrivare alla singolare conclusione – priva di qualsivoglia aggancio normativo – che il giudice delegato debba comunque ammettere al concorso il credito tributario con riserva, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 88, comma 1, così ponendo a carico del curatore l’onere di impugnare davanti al giudice tributario ruoli spiccati a seguito di avvisi di accertamento, che tuttavia risultano in precedenza già annullati nella medesima sede giurisdizionale.

11. Le spese seguono la soccombenza. Essendo le ricorrenti due amministrazioni dello Stato esone(OMISSIS) dal versamento del contributo unificato, va escluso per le predette l’obbligo di versare dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, a; sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Respinge il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrente, liquidate in complessivi Euro 40.000,00, oltre alle spese generali al 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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