Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7333 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Coster Tecnologie Speciali S.p.A., in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Monte

Zebio, n. 30, presso l’Avvocato Camici Giammaria che lo rappresenta e

difende con l’Avvocato Giuseppe Porro per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Pero, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, via di Monserrato, n. 25, presso l’Avvocato

Delli Santi Riccardo che lo rappresenta e difende con l’Avvocato

Mario Viviani per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/36/05 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il giorno 8.6.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 16.2.2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Udito, per il ricorrente, l’Avvocato Giovanni A. Gueli e, per il

Comune controricorrente, l’Avvocato Filippo Di Peio, entrambi per

delega;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La ditta Coster Tecnologie Speciali S.p.A. – deducendo di avere calcolato esattamente l’imposta, a termini di legge, sul valore costituito dal “prezzo di riscatto”, di un suo immobile industriale non censito in catasto, acquistato in leasing – impugnò, con due ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Milano, gli avvisi di accertamento e liquidazione dell’ICI, notificati il 13.12.2001, con cui il comune di Pero, a rettifica delle dichiarazioni presentate per gli anni 1999 e 2000, relative a detto immobile, aveva determinato l’imposta dovuta, rispettivamente, in L. 19.641.000 e 20.138.000.

1.2.- La sentenza n. 177/40/03, con cui la commissione adita aveva respinto i ricorsi riuniti, giudicando che il valore contabile dell’immobile, base imponibile dell’ICI, era rappresentato non dal solo prezzo di riscatto, ma anche dalle quote di prezzo contenute nei singoli canoni della locazione finanziaria, fu impugnata dalla contribuente, che insistette sulle proprie argomentazioni e pretese.

1.3.- Con la sentenza indicate in epigrafe, la commissione tributaria regionale rigettò l’appello, avendo giudicato “che per la determinazione del valore ai fini ICI, di un immobile precedentemente concesso in leasing, deve essere assunto, quale valore del bene, il prezzo di riscatto maggiorato di tutte quelle somme versate in sede di canone o di maxicanone, che hanno costituito un anticipato pagamento rateale”; e ciò, secondo “una corretta considerazione della portata dell’atto di compravendita che costituisce la possibile conclusione del contratto di leasing”.

1.4.- La nominata società contribuente ricorre contro tale sentenza, e ne chiede la cassazione con ogni provvedimento conseguente, in base a due motivi, illustrati con successiva memoria; cui resiste il comune di Pero mediante controricorso.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- La contribuente censura la citata sentenza della commissione regionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c, per:

2.1.1.- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, e art. 7, comma 3, pen. per., D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359), sostenendo che il valore contabile del bene, costituente la base legale di calcolo dell’ICI nel caso specifico, era stato correttamente desunto dal registro dei beni ammortizzabili e dalla scheda contabile, documenti non contestati dal comune, i cui dati dovrebbero quindi “ritenersi corretti e pacificamente acquisiti”;

che, pertanto, la commissione regionale avrebbe violato le suddette disposizioni di legge nel confermare “la validità degli accertamenti formulati dal Comune di Pero, che hanno come base imponibile un valore diverso da quello contabile”;

2.1.2.- insufficiente e contraddittoria motivazione, rispettivamente, sul punto in cui la commissione regionale afferma, senza spiegazioni, che la base imponibile ICI debba essere determinata, nel caso, dalla sommatoria del prezzo di riscatto e dei canoni, anzichè nel modo usato da essa contribuente (prezzo di riscatto quale valore ammortizzabile risultante dalle scritture aziendali); e sul punto in cui, senza negare che il dato da utilizzare, ed effettivamente utilizzato, per calcolare l’ICI nell’ipotesi specifica è il valore contabile del bene, perviene ad una soluzione favorevole alla tesi del comune, fondata su una diversa rilevazione del valore di base.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di Cassazione debbono essere interamente compensate fra le parti, per giusti motivi ravvisati nella novità della questione.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- E’ pacifico in causa che l’immobile di cui si tratta, classificabile nel gruppo catastale D e non iscritto in catasto, fu acquistato dalla contribuente nel dicembre 1993, mediante il pagamento del prezzo di L. 225.000.000, esercitando l’opzione d’acquisto inerente ad un contratto di locazione finanziaria stipulato nel dicembre 1988, riguardante lo stesso immobile, che prevedeva, inoltre, il pagamento di canoni periodici per un valore totale di L. 2.752.800.000.

4.1.1.- Si tratta dunque chiaramente di un leasing traslativo – analogicamente riconducibile, sotto certi aspetti, alla vendita con riserva della proprietà (artt. 1523 e ss. c.c.; cfr. Cass. nn. 4969/2007, 24214/2006) ovvero al prestito finanziario finalizzato all’acquisto del bene (Cass. n. 27144/2006) -, la cui caratteristica differenza rispetto al leasing cd. “di godimento” consiste nella circostanza che esso ha ad oggetto l’utilizzazione di beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione d’acquisto; maggior valore già inserito e scontato mediante i canoni periodici pattuiti, che quindi contengono anche una quota del prezzo; laddove invece il leasing di godimento riguarda beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto, cosicchè i canoni rappresentano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi (cfr. Cass. nn. 13418/2008, 18195/ 2007).

4.1.2.- In ogni caso, l’opzione finale di acquisto non da luogo alla formazione di un nuovo contratto funzionalmente autonomo rispetto a quello di leasing, ma concreta un accordo traslativo che trova nello stesso contratto di leasing il proprio fondamento causale (Cass. n. 25125/2006); cosicchè il valore contrattuale del bene riscattato al termine dell’operazione è dato dal totale dei corrispettivi, costituiti non solo dal cosiddetto prezzo di riscatto, ma anche da tutte le somme versate nel corso del rapporto a titolo di canone o di maxicanone, le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale:

ciò è stato ritenuto nel caso dell’INVIM (Cass. n. 12594/2006), ma – a parte le evidenti discordanze, che qui non occorre investigare, fra questa imposta e l’ICI – non si ravvisano ragioni per discostarsi dai predetti criteri di accertamento del valore del bene oggetto di leasing traslativo, quale che sia il tributo in relazione al quale tale valore acquista significato.

4.2.- Tanto premesso, risulta evidente l’infondatezza – e, sotto un certo profilo, l’inammissibilità – dei motivi di ricorso esposti ai par. 2.1.1, 2.1.2, da esaminare congiuntamente siccome strettamente connessi.

4.2.1.- Posto infatti che, in mancanza di rendita iscritta in catasto, il valore, ai fini dell’ICI, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è dato – per il combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, e D.L. n. 133 del 1992, art. 7, comma 3, – dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante “dalle scritture contabili” (con l’applicazione dei coefficienti di legge), è alle scritture contabili aziendali che occorre fare riferimento al fine di conoscere tale “ammontare”, base di calcolo dell’imposta.

4.2.2.- La presente controversia non concerne, tuttavia, la natura “contabile” del criterio di calcolo dell’ICI nel caso concreto – natura “contabile” chiaramente iscritta nella legge, non posta in discussione dalle parti nè dai giudici tributar di merito -, bensì il significato ed i limiti dell’espressione “scritture contabili”. In effetti, la commissione tributaria regionale parte dal presupposto, implicito ma assiomatico, che fra tali scritture, da cui devesi estrarre il valore “contabile” del bene, sia compreso il contratto di leasing nel complesso delle sue clausole: presupposto giuridicamente corretto, dal momento che le scritture contabili dell’imprenditore commerciale sono, ai sensi dell’art. 2214 c.c., il libro giornale, il libro degli inventar e la documentazione relativa a ciascun affare”, quindi anche il contratto in parola, da cui legittimamente deve ricavarsi il valore del bene acquisito al termine della locazione finanziaria.

4.2.3.- Tale argomentazione, corretta quanto all’interpretazione delle norme applicabili, adeguata e coerente sul piano logico, non merita le censure formulate dalla ricorrente, che pertanto debbono essere rigettate.

4.2.4.- Invero, riferendosi alle risultanze delle “scritture contabili”, la legge (art. 7 citato, comma 3) non pone limitazioni, tali da autorizzare l’interprete a concludere che il valore del cespite debba essere ricavato soltanto dalle annotazioni contenute nel registro dei beni ammortizzabili o nella scheda contabile, come invece suppone la ricorrente allorchè (ricorso, pagg. 19-20) istituisce un’equazione arbitraria tra valore ammortizzabile e base imponibile dell’ICI: la norma, infatti, equipara l’imponibile ICI alla somma (“ammontare”, rivalutato mediante appositi coefficienti) dei valori, al lordo delle quote di ammortamento, risultanti dalle scritture contabili: ammontare che non può essere desunto – senza forzare abusivamente la lettera della legge, che non pone distinzioni o limitazioni fra le diverse scritture contabili – dalle sole risultanze del registro dei beni ammortizzabili; nè tale ipotetica limitazione potrebbe farsi dipendere dal riferimento alle “quote di ammortamento”, fatto dalla legge al diverso ed unico scopo di comprenderle nella base imponibile.

E’ corretto quindi tener conto delle risultanze di tutte le scritture dell’imprenditore, elencate dall’art. 2214 c.c., (e più specificamente, in materia tributaria, dal D.P.R. 29 settembre 973, n. 600, art. 14). Fra tali scritture sono comprese quelle, come il contratto di locazione finanziaria, da cui il comune ha legittimamente desunto il valore effettivo del bene che, per quanto premesso (par. 4.1.1, 4.1.2), è costituito non soltanto dal “prezzo di riscatto”, ma anche dai canoni, nella parte in cui ne rappresentano un anticipato pagamento rateale.

4.2.5.- D’altra parte, tale interpretazione – maggiormente rispettosa dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva, quindi “costituzionalmente orientata”, senza necessità di ricorrere al giudice delle leggi, come prospettato in subordine dal resistente – consente di salvaguardare la “puntuale correlazione che deve sussistere, in ordine ai singoli fabbricati, fra il costo indicato nelle scritture contabili e la futura rendita da attribuirsi agli immobili stessi all’atto dell’iscrizione in catasto” (Cass. n. 5565/2005); rendita da attribuire su proposta del proprietario o per stima diretta del bene.

4.2.6.- Si deve osservare, infine, che la ricorrente non ha specialmente criticato il presupposto implicito (v. par. 4.2.2) da cui muove la sentenza d’appello, ossia che il valore del bene acquisito in esito ad operazione di leasing è desumibile, ai fini dell’ICI, da qualsiasi scrittura contabile tenuta dall’imprenditore;

sicchè le censure, sotto questo aspetto, conservano un profilo d’inammissibilità.

4.3.- Si conclude nel senso indicato al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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