Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7333 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.22/03/2017),  n. 7333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16267-2011 proposto da:

D.S.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO FEMIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RAFFAELE RIGITANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 524/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/03/2011 R.G.N. 5065/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con sentenza depositata 1’8.3.2011 la Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato legittimo il contratto di lavoro a termine stipulato tra D.S.M.G. e Poste Italiane spa, relativo al periodo 2.11.2006 – 31.1.2007 e stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis.

2 La Corte distrettuale, per quel che qui rileva, a sostegno del decisum, rimarcava – avendo riguardo alla ricostruzione teleologica nonchè al tenore lessicale del D.Lgs. n. 368, art. 2, comma 1 bis, – la natura aggiuntiva (nel senso di tipizzata e speciale) di tale tipologia di contratti a termine, in quanto contratti acausali previsti per il settore dei servizi postali, legittimi in quanto rispettosi dei determinati limiti temporali e quantitativi ivi previsti e dei criteri dettati dalla direttiva 1999/70 CE.

3. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

5. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria 1999/70 CE, “del Trattato CE, dell’accordo quadro Ces, Unice, Ceep dell’1.3.1999 in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001”, avendo la Corte, trascurato di verificare se ricorrevano le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al D.Lgs. n. 368, art. 1, requisiti oggettivi imprescindibili ai fini della legittimità del contratto e del rispetto dei criteri dettati dalla direttiva 1999/70 CE.

6. Con il secondo motivo parte ricorrente denunzia vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5) avendo, la Corte territoriale, soprasseduto di verificare il rispetto della clausola di contingentamento pari al 15% con riguardo ai soli dipendenti addetti, nell’ambito della società Poste Italiane, ai servizi “Banco posta”.

7. Il primo motivo non è fondato.

8. Questa Corte di legittimità ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: “Le assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 – bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1, dell’art. 1 del medesimo decreto legislativo” (S. U. n. 11374/2016).

Invero, dalla lettura sistematica del D.Lgs. n. 368 del 2001 emerge che l’apposizione del termine è consentita in generale dall’indicazione delle causale di cui all’art. 1, mentre nello specifico settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali l’apposizione del termine è consentita in presenza di altri specifici requisiti. Si tratta di due regole autonome, che operano in parallelo: nella generalità dei settori produttivi il contratto a tempo determinato è consentito se si indicano le ragioni di ordine produttivo, tecnico, organizzativo o sostitutivo della scelta; nel trasporto aereo è consentito in presenza di alcuni requisiti specificamente indicati dal legislatore.

Al pari del settore del trasporto aereo (che configura un’eccezione alla regola della necessità di indicare la causale dell’apposizione del termine), lo spazio in cui è consentita l’apposizione del termine senza necessità di specificare nel contratto le ragioni organizzative, produttive, tecniche o sostitutive, viene individuato delineando un settore (i servizi postali) e una serie di delimitazioni temporali e quantitative (periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per i periodi diversamente distribuiti; comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali e “percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale, riferito al 1 gennaio dell’anno in cui le assunzioni si riferiscono”).

Quindi, se l’assunzione avviene nei settori su indicati e nel rispetto di tali limiti, non è necessario indicare in contratto, ai sensi dell’art. 1, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che lo giustificano. La valutazione in ordine alla sussistenza della giustificazione è stata fatta ex ante dal legislatore.

La ricostruzione esegetica che propone la sommatoria dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, con i limiti dettati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 – invece che l’alternatività – contrasta con le ragioni testuali, teleologiche e sistematiche indicate, ed è già stata respinta sia dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 11659/2012, 13221/2012; con riguardo al personale navigante e alla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. f), sentenza n. 3309/2006), sia dalla Corte di giustizia dell’ Unione europea (11 novembre 2010, Vino c. Poste italiane.spa, C20/10) sia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 214 del 2009).

Nè, in caso di successione di contratti (e non di singolo contratto, come il caso di specie), può essere ravvisata l’incompatibilità con la clausola n. 5 dell’accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70 CE della normativa italiana che permette la stipulazione di più contratti a termine senza necessità di indicare le ragioni della scelta ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ma in presenza dei soli presupposti richiesti dall’art. 2, commi 1 e 1- bis. Invero, come hanno sottolineato le Sezioni Unite (sentenza n. 11374/2016), la Corte di giustizia ha precisato (Grande sezione, 4 luglio 2006, in proc. C-212/04, Adeneler c. Ellenikos Organismos Galaktos) che quella indicata dalla lett. a) del punto n. 1 della clausola 5 dell’accordo quadro (“ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo”) è una delle tre misure considerate idonee a prevenire gli abusi, che non devono essere tutte presenti in quanto è sufficiente che lo Stato membro ne adotti una. E con riferimento ai settori indicati nei commi 1 e 1-bis dell’art. 2, il legislatore italiano – introducendo, con la L. n. 247 del 2007, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, il limite massimo dei 36 mesi, da calcolare “indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro” ed anche con riferimento ai contratti già stipulati – ha adottato la misura prevista dalla lett. b) (“durata massima totale dei contratti o rapporti a tempo determinato successivi”), in aggiunta peraltro ad altre restrizioni specifiche.

9. Il secondo motivo è inammissibile.

Le censure relative al campo di applicazione della clausola di contingentamento (“percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale”) – da riferire, nell’ambito del complessivo organico dell’impresa, ai soli lavoratori addetti al singolo settore “Banco Posta” è questione non affrontata dalla sentenza impugnata, nè parte ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata sollevata in primo grado ed eventualmente riproposta in grado di appello. Inoltre, l’adibizione della D.S. al servizio “Banco Posta” non risulta dalla sentenza impugnata nè dal ricorso introduttivo del giudizio (che non è stato trascritto nemmeno per estratto). In particolare, la sentenza impugnata rileva che dalla documentazione prodotta dalla società risulta provato il rispetto del limite relativo alla percentuale massima di assunzioni a termine previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, e sottolinea che nessuna contestazione è stata mossa, sul punto, dal lavoratore.

La censura è, pertanto, inammissibile a fronte della mancata specifica e tempestiva contestazione – alla prima occasione processuale utile – relativa alle modalità di redazione della documentazione (prospetto dell’organico) prodotto in primo grado dalla società ed all’ambito di valutazione della percentuale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis. Invero, come affermato da questa Corte (S.U. nn.761/2002, 11353/2004, 8202/2005; Cass. n. 12636/2005), nel rito del lavoro si riscontra una indubbia circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, con reciproco condizionamento, come è attestato dall’inammissibilità di contestazione tardiva dei fatti (al fine di delimitare immediatamente l’area dei fatti controversi) e dall’impossibilità di richiedere la prova oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito su fatti non allegati nonchè su circostanze che, pur configurandosi come presupposti del diritto azionati, non siano stati esplicitati in modo specifico nel ricorso introduttivo del giudizio o nella memoria di costituzione (onere gravante su entrambe le parti, per il principio di reciprocità fissato dal giudice delle leggi con la decisione n. 13/1977).

La prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito è preclusa, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di valutazione in primo grado e di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (v. Cass. nn. 9812/2002, 13819/1999).

10. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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