Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7332 del 23/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 23/03/2018, (ud. 07/12/2017, dep.23/03/2018),  n. 7332

Fatto

1. Con sentenza pubblicata il 16.4.15 la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame di CMR – Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione S.p.A. e di ERREDIAL S.r.l. contro la sentenza n. 1010/14 con cui il Tribunale di Benevento, dopo una precedente sentenza non definitiva (la n. 1577/13) di reintegra nel posto di lavoro emessa dallo stesso Tribunale in favore di G.C.I., aveva quantificato in complessivi Euro 76.130,93 il risarcimento dovuto alla lavoratrice L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

2. Statuiva la Corte territoriale l’inammissibilità dell’appello proposto dalle predette società, in quanto dilungatosi nel riprodurre le ragioni di impugnazione della sentenza non definitiva (oggetto di separato gravame) senza spendere una sola parola – e ciò in violazione dell’art. 434 c.p.c. – contro la determinazione del risarcimento danni ex art. 18 cit. stabilito nell’appellata sentenza definitiva.

3. Per la cassazione della sentenza ricorrono con unico atto CMR – Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione S.p.A. ed ERREDIAL S.r.l., affidandosi ad un solo motivo.

4. G.C.I. resiste con controricorso.

5. Inizialmente fissata per l’udienza del 14.9.17, la causa è stata poi rinviata per la trattazione nella stessa udienza di quella avente ad oggetto il ricorso con cui CMR – Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione S.p.A. ha impugnato la sentenza d’appello (la n. 2960/15 della Corte d’appello di Napoli) sulla pronuncia non definitiva (la n. 1577/13) emessa in prime cure sempre dal Tribunale di Benevento, con cui è stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato il 1.7.10 a G.C. e ordinata la sua reintegra nel posto di lavoro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile l’appello nonostante che le censure in esso svolte, pur se riferite alla sentenza non definitiva (la n. 1577/13 del Tribunale di Benevento) nella parte in cui aveva accertato nelle due società un unico centro di imputazione di interessi e un unico complesso aziendale, così sottoponendo entrambe alla condanna alla reintegra della lavoratrice, fossero funzionali a travolgere anche il presupposto logico-giuridico della condanna risarcitoria oggetto della sentenza definitiva (la n. 1010/14, sempre del Tribunale di Benevento).

2.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla controricorrente in relazione ad un preteso conflitto di interessi tra le due società ricorrenti in quanto assistite dal medesimo difensore (avv. Angelo Piraino).

E’ pur vero che, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 15884/13; Cass. n. 21350/05; Cass. n. 8842/04), è inammissibile l’impugnazione proposta dallo stesso difensore munito di procura conferitagli da due parti processuali nonostante che esse si trovino tra loro in conflitto (attuale o virtuale) di interessi.

Nondimeno nel caso di specie tale conflitto non si ravvisa neppure a livello virtuale, giacchè proprio la sentenza impugnata ha ribadito la sostanziale unicità dell’impresa, di modo che è del tutto naturale – e, anzi, costituisce ulteriore indiretta conferma della statuizione dei giudici di merito – il fatto che la difesa delle società ricorrenti sia stata assunta da un unico difensore (cfr. in tal senso Cass. n. 16685/17, pronuncia relativa propria alle odierne ricorrenti e ad un’analoga vicenda lavorativa).

3.1. Il ricorso è però infondato.

E’ pur vero che l’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto o siano redatte a mò di “progetto alternativo di sentenza” (cfr. Cass. n. 10916/17; Cass. n. 18932/16; Cass. n. 18411/16), come erroneamente ventilato da talune voci di dottrina e da alcune sentenze di merito, che trascurano che l’ordinamento processuale italiano è invece ispirato ad un assetto teleologico delle forme.

Tuttavia è pur sempre indispensabile che l’appellante individui, sotto il profilo quantitativo, in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formuli, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l’idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (adde, alla giurisprudenza sopra richiamata, Cass. n. 2143/15).

E’ quel che le odierne società ricorrenti non hanno fatto in sede di appello, essendosi limitate a riprodurre le ragioni di impugnazione della sentenza non definitiva (oggetto di separato gravame) senza spiegare per quale motivo la quantificazione del credito risarcitorio della lavoratrice effettuata nella citata sentenza definitiva del Tribunale di Benevento (la n. 1010/14) sarebbe stata erronea.

Nè valga sostenere – come sembra evincersi dal ricorso in oggetto – che le censure rivolte alla sentenza non definitiva (la n. 1577/13, sempre del Tribunale di Benevento) di reintegra nel posto di lavoro emessa in favore di G.C.I. sarebbero per ciò solo da estendersi anche alla conseguente pronuncia definitiva avente ad oggetto il quantum risarcitorio: tale assunto muove da un errore di prospettiva.

Infatti, una determinata quantificazione dell’ultima retribuzione globale di fatto ai fini dell’art. 18 cit. ben può essere in sè esatta, ma venire meno (ex art. 336 c.p.c., comma 1) sol perchè statuizione dipendente dall’ordine di reintegra nel posto di lavoro.

La soluzione sostanzialmente non muta ove, come nel caso di specie, le due statuizioni (quella di reintegra nel posto di lavoro e quella di condanna al risarcimento dei danni) siano contenute in sentenze diverse (rispettivamente l’una non definitiva, l’altra definitiva): in tale evenienza soccorre il concetto di giudicato apparente, sicchè ex art. 336 c.p.c., comma 2, la riforma o la cassazione della sentenza di reintegra comporterà la caducazione di quella avente ad oggetto la quantificazione del risarcimento ex art. 18 cit. (cfr., ex aliis, Cass. n. 10185/07; Cass. n. 1072/07; Cass. n. 14060/04; Cass. n. 5006/02; Cass. n. 4844/96).

In breve, poichè in nessun caso il giudice investito dell’appello contro la citata sentenza definitiva avrebbe potuto accogliere le censure rivolte contro quell’ordine di reintegra oggetto della sentenza non definitiva, va da sè che esse sono inidonee ai fini della decisione sul gravame contro la sentenza definitiva.

4.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si attribuiscono ex art. 93 c.p.c., al difensore antistatario della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dell’avv. Michele Truppi, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA