Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7332 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22107/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Nettuno S.r.l., in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma,

Viale di Villa Massimo n. 36, presso lo Studio dell’Avv. Della Bella

Renato, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con e

l’Avv. Zangheri Franco, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia-Romagna n. 211/7/14, depositata il 3 febbraio 2014.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 dicembre

2020 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

 

Fatto

RILEVATO:

1. che la Regionale dell’Emilia-Romagna, in riforma della prima decisione, accoglieva il ricorso promosso da Nettuno S.r.l. avverso un avviso di accertamento che recuperava costi ritenuti non provati ai fini IVA IRES IRAP 2006;

2. che la Regionale riteneva fondato il ricorso sulla scorta della documentazione prodotta dalla contribuente, documentazione consistente nel “DURC della ditta Decor System, nei piani di sicurezza, bonifici bancari, estratti conto bancari, copie di assegni non trasferibili riscossi e addebitati alla Nettuno S.r.l.”; una documentazione che, secondo la Regionale, la Provinciale aveva invece “omesso di indagare”, limitandosi a rigettare il ricorso sulla base di talune irregolarità e incongruenze alle quali aveva erroneamente attribuito “valenza di presunzioni semplici”;

3. che l’ufficio ricorreva per quattro motivi, ai quali la contribuente resisteva con controricorso più memoria.

Diritto

CONSIDERATO:

1. che con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’ufficio deduceva la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, nella sostanza rimproverando alla Regionale di aver motivato in modo soltanto apparente l’accoglimento del ricorso promosso dalla contribuente; questo, secondo l’ufficio, non solo perchè la Regionale non aveva dato conto delle ragioni della ripresa, ma soprattutto perchè aveva ellitticamente affermato che la documentazione prodotta dalla contribuente provava i costi dichiarati; il motivo è infondato, avendo la Regionale spiegato in modo chiaro le ragioni dell’accertamento; quello di cui l’ufficio in verità si duole, è che la Regionale abbia omesso di spiegare, comunque abbia spiegato in modo insufficiente, per quali ragioni i versamenti contributivi attestati dal DURC, i piani di sicurezza messi in atto nei cantieri, le movimentazioni bancarie suffragate dalle copie degli assegni, fossero documenti idonei a dimostrare la realtà e inerenza dei costi, in pratica lamentando un vizio motivazionale non più coperto dall’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. un. 8053 del 2014);

2. che con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’ufficio deduceva che la Regionale aveva violato l’art. 115 c.p.c., in particolare laddove aveva affermato che l’ufficio non aveva contestato la documentazione prodotta dalla contribuente; a riguardo, l’ufficio evidenziava invece di avere sempre, cioè sia in primo, che in secondo grado, eccepito la incompletezza delle prove offerte ex adverso, la genericità della descrizione dei lavori contenuta nelle fatture, il mancato rispetto dei modi di pagamento nelle stesse stabiliti, che le copie delle matrici degli assegni non potevano dare alcuna dimostrazione dei pagamenti, la mancanza di assicurazione dei subappaltatori; in disparte i preliminari profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, che sono conseguenza della mancata trascrizione dei richiamati documenti (Cass. sez. trib. n. 13625 del 2019); occorre altresì osservare, con riferimento della denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., disposizione che contiene la disciplina processuale della non contestazione, come il motivo sia ulteriormente inammissibile perchè fraintende la ratio decidendi dell’impugnata sentenza (Cass. sez. I n. 9013 2018); in effetti, la Regionale non fonda la dimostrazione dei costi sulla scorta della non contestazione di fatti allegati dalla contribuente, bensì sulla forza probatoria dei documenti prodotti, come del resto implicitamente confermato dal tenore del motivo all’esame, per es. quando viene contestato che le fatture, a causa della genericità delle prestazioni nelle stesse descritte, possano costituire prova sufficiente (Cass. sez. III n. 6172 del 2020);

3. che con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ufficio sosteneva che la Regionale avesse violato il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, il D.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 19, oltre che gli artt. 2697 e 2727 c.c., per aver erroneamente ritenuto che dalle incongruenze e dalle irregolarità contabili della contribuente, non potesse essere ricavata la prova presuntiva dell’inesistenza, della non inerenza, dei costi dichiarati; il motivo è inammissibile, perchè con lo stesso non viene censurata la cattiva interpretazione delle norme in esponente, bensì l’apprezzamento compiuto dalla Regionale circa il valore probatorio, presuntivo, di elementi di fatto (Cass. sez. un. 34476 del 2019);

4. che con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’ufficio addebitava alla Regionale di aver “pretermesso” gli indizi dai quali era possibile ricavare “l’assenza di presupposti di deducibilità” dei costi in parola; anche questo ultimo motivo è inammissibile, atteso che il minimo costituzionale di motivazione garantito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non comprende l’omessa o insufficiente valutazione delle prove (Cass. sez. un. 8053 cit.);

5. che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’ufficio a rimborsare alla contribuente le spese processuali, queste liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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