Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7331 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Cencenighe Agordino, in persona del Sindaco p.t,

elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana, n. 38, presso

l’Avvocato Pananti Benito Piero, rappresentato e difeso dall’Avvocato

Degli Angeli Giovanni per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Ghirio s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna, n. 50, presso

l’Avvocato Desideri Giovanni, che lo rappresenta e difende con

l’Avvocato Azzalini Giorgio per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/27/05 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata il 19.4.2005, notificata il

19.9.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

giorno 16.2.2010 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito

Antonio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto dei ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La ditta Immobiliare Ghirlo s.a.s. impugno’, con distinti ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Belluno, due avvisi di accertamento e liquidazione dell’ICI, per gli anni 1997 e 1998, notificati il 22.12.2001, con cui il comune di Cencenighe Agordino chiedeva il pagamento delle rispettive somme di L. 6.264.000 e 16.238.000 in relazione ad alcuni fabbricati della ditta situati nel suo territorio, sul presupposto che i lavori di costruzione erano stati ultimati.

1.2.- Le sentenze nn. 43 e 44/3/2002, con cui la commissione adita aveva respinto i ricorsi, impugnate dalla contribuente, furono riformate, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla commissione tributaria regionale la quale – previa riunione dei processi, e dopo aver rigettato l’eccezione, sollevata gia’ in primo grado dal comune, d’inammissibilita’ dei ricorsi introduttivi per illeggibilita’ della firma di conferimento della procura – accolse gli appelli nel merito ed annullo’ gli avvisi notificati, avendo giudicato convincente la prova offerta dall’appellante circa la non avvenuta ultimazione dei lavori nel periodo cui si riferiscono gli atti impositivi impugnati.

1.3.- Il comune di Cencenighe ricorre contro tale sentenza, e chiede che “venga totalmente riformata”, in base a due motivi. Resiste la nominata societa’ contribuente mediante controricorso.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- Il comune, ente impositore, censura la sentenza della commissione tributaria regionale:

2.1.1.- per avere ritenuto ammissibili i ricorsi introduttivi, nonostante che il rappresentante legale della societa’ ricorrente non fosse indicato nominativamente nei ricorsi e nella procura e che la firma in calce a questa fosse illeggibile (primo motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18);

2.1.2.- per avere giudicato che, nelle annualita’ d’imposta considerate, l’ICI dovesse essere calcolata sul valore dell’area edificabile, anziche’ su quello dei fabbricati sorti su di essa, avendo erroneamente ritenuto che i lavori di costruzione non erano stati ultimati (secondo motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6).

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Il primo motivo di ricorso (par. 2.1.1) e’ infondato, giacche’ la decifrabilita’ della sottoscrizione della procura alle liti non e’ requisito di validita’ dell’atto, ove l’autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell’atto medesimo, in quanto cio’ consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilita’ della procura alla persona, come effetto dell’autenticazione compiuta dal procuratore (Cass. nn. 6464/2007, 21245/2006).

4.1.1.- Sulla base di questo principio, conforme a giurisprudenza consolidata dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi, si deve ulteriormente osservare, con particolare riferimento al caso specifico, che la contribuente, autrice dei ricorsi introduttivi della presente lite, e’ una societa’ in accomandita semplice, nella cui ragione sociale e’ presente, per obbligo di legge (art. 2314 c.c.), il nome di almeno uno dei soci accomandatari, cui spetta la rappresentanza legale della societa’.

In effetti, come si legge in sentenza, nell’intestazione dei ricorsi la contribuente era indicata come “Immobiliare Ghirlo s.a.s. di Azzalini Mario & C”; il comune, non negando tale circostanza, sostiene tuttavia che mancava l’indicazione del nome e della carica della persona fisica avente la rappresentanza legale della societa’, essendo redatte l’intestazione stessa e la procura “senza alcun riferimento al rappresentante legale”.

4.1.2.- Tale affermazione e’ giuridicamente erronea, giacche’ la persona indicata nominativamente nella ragione sociale di una societa’ in accomandita semplice e’ l’accomandatario, che ne ha la rappresentanza legale. Sicche’, trattandosi di soggetto esattamente indicato nei ricorsi introduttivi con la sua denominazione, comprendente nome e cognome di colui che per legge ne ha la rappresentanza, l’illeggibilita’ della firma del conferente la procura alla lite e’ irrilevante (S.U. n. 4814/2005). D’altra parte, la nullita’ invocata dalla difesa del comune e’ di carattere relativo (giurispr. cit. e Cass. n. 14449/2006), emendabile mediante chiara indicazione dell’autore della firma illeggibile che, secondo l’appellante, era appunto A.M., unico socio accomandatario: chiarimento attestato nella sentenza impugnata, “cui la controparte non ha opposto prova contraria”.

4.1.3.- La procura in questione devesi quindi ritenere perfettamente valida, nonostante l’asserita illeggibilita’ della firma, non tanto per effetto di “una forte presunzione di riferibilita’” di essa all’ A., quanto perche’ manca una comprovata smentita del fatto che la firma autenticata sia stata apposta da colui che, nell’intestazione dei ricorsi, era nominativamente indicato come socio accomandatario, e quindi rappresentante legale della societa’.

4.2.- Il secondo motivo di ricorso (par. 2.1.2) e’ pure infondato e, sotto un certo aspetto, inammissibile.

4.2.1.- Il comune ricorrente sostiene che “la costruzione era stata definitivamente ultimata in data 20.05.1997, come risulta dalle Comunicazioni di ultimazione dei lavori sottoscritte dal direttore dei lavori… nonche’ dalle domande di abitabilita’ presentate in data 02.08.1997 e 19.11.1998”; che, pertanto, a partire dall’annualita’ d’imposta 1997, ed in virtu’ della norma contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6 “la base imponibile lei e’ data dal valore del fabbricato”, non piu’ da quello dell’area edificabile.

4.2.2.- La commissione regionale ritiene invece, in base alla documentazione acquisita, che la data di ultimazione dei lavori di costruzione sia posteriore a quella indicata dal comune e debba farsi risalire alla fine del 1998; cio’ perche’ “il Comune in data 20.01.98 aveva rigettato la domanda di abitabilita’, richiedendo dei documenti che di per se’ evidenziano la mancanza di alcune opere attinenti gli impianti elettrico ed igienico – sanitario, oltreche’ la prevenzione incendi e quindi l’esigenza di completamento lavori”; esigenza soddisfatta nel corso del 1998, tanto che la successiva domanda di abitabilita’ in data 5.11.1998 fu poi accolta (silenzio – assenso).

Aggiunge che le opere ulteriormente eseguite per corrispondere alla richiesta del comune consistevano in “lavori di impiantistica essenziali per una effettiva ultimazione lavori e comunque indispensabili per l’ottenimento dell’abitabilita’”.

4.2.3.- Il comune ricorrente, non negando queste circostanze nella loro materialita’, sostiene che la prima domanda di abitabilita’ non fu rigettata, ma che fu esposta “soltanto una richiesta di integrazione della documentazione allegata alla domanda di abitabilita’”; ferma restando la dichiarazione di ultimazione dei lavori nella data indicata, in un primo tempo, dalla stessa contribuente.

4.2.4.- Simile difesa e’ infondata, nella parte in cui denunzia una violazione di legge (art. 5, comma 6, cit.) che, in realta’, non sussiste: la commissione regionale, invero, non ha violato o falsamente applicato detta norma, non avendo fatto risalire la variazione della base imponibile dell’ICI ad un momento diverso da quello stabilito (data di ultimazione dei lavori di costruzione).

E’ inammissibile, sotto altri aspetti, sia perche’ inconferente con le ragioni della decisione (basata sul fatto storico della prosecuzione dei lavori, non sui motivi – eventualmente indotti dalle richieste del comune – per cui furono proseguiti); sia perche’ il giudizio fondato sulla valutazione di prove documentali sfugge, in sede di legittimita’, ad un sindacato di merito, indirettamente sollecitato attraverso la denunzia di una (inesistente) violazione di legge.

4.3.- Si conclude nel senso indicato al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari; oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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