Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7331 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6411-2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA CODEMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1297/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 11/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 6 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 47/3/09 della Commissione tributaria provinciale di Treviso che aveva accolto il ricorso di B.G. contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che trattandosi di un’ipotesi di dichiarazione omessa, era da considerarsi legittimo l’utilizzo dell’accertamento induttivo da parte dell’Ente impositore; che gli esiti della verifica erano pienamente compatibili con lo studio di settore correlativo, il quale era stato comunque non solo puntualmente richiamato, ma altresì prodotto in giudizio dall’Agenzia fiscale; che le difese del contribuente non inficiavano le presunzioni utilizzate nell’atto impositivo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo 9 motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 38, poichè la CTR non ha ben valutato gli elementi indiziari allegati dall’Ente impositore.

La censura è infondata.

Trattandosi di accertamento induttivo a seguito di dichiarazione omessa, nel caso di specie erano utilizzabili ai fini dell’accertamento ed anche quindi del giudizio di merito presunzioni anche prive dei requisiti della gravità, precisione, concordanza ossia c.d. “presunzioni supersemplici”, la concreta utilizzazione delle quali non è sindacabile in questa sede, essendo una valutazione tipicamente riservata al giudice del merito (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5228 del 30/03/2012).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente si duole di violazione di legge per omesso rilievo dell’invalidità dell’atto impositivo impugnato in quanto non indicante la tipologia accertativa prescelta.

La censura è infondata.

Non vi è alcuna previsione normativa che sancisce l’invalidità eccepita e d’altro canto è del tutto chiaro nel caso di specie che si tratti di accertamento induttivo a seguito di dichiarazione omessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – il ricorrente denuncia en-or in indicando, per violazione dell’art. 2727 in quanto la CTR ha tratto “presunzioni da presunzioni”.

La censura è inammissibile, poichè chiaramente riguarda il giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede.

Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione delle norme codicistiche che fissano i principi in materia di giudizio presuntivo.

La censura è inammissibile, anzitutto in quanto a-specifica e comunque perchè non riguarda l’applicazione delle norme evocate, quanto il giudizio di merito della CTR.

Con il quinto motivo, il sesto motivo ed il settimo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 35 – il ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione delle norme disciplinanti l’accertamento basato sugli studi di settore e di vizio motivazionale.

Le censure sono inammissibili, poichè non colgono la ratto decidendi della sentenza impugnata, non essendo la stessa incentrata sull’applicazione dello studio di settore, bensì sulla comparazione fatta con le risultanze delle dichiarazioni precedenti, in quanto congrue rispetto allo studio di settore, al fine della valutazione delle presunzioni “supersemplici” utilizzate nell’accertamento d’ufficio de quo.

Con l’ottavo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente si duole di violazione di legge per la mancata allegazione dello studio di settore.

La censura è infondata, risultando dalla stessa sentenza impugnata che in sede giudiziale tale allegazione è avvenuta e che comunque era superflua in quanto l’avviso di accertamento impugnato aveva precisi riferimenti allo studio di settore utilizzato, sia pure ai limitati fini motivazionali di cui si è detto sopra.

Con il nono motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla sottoscrizione dell’atto impositivo impugnato.

La censura è inammissibile poichè proposta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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