Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7331 del 07/03/2022
Cassazione civile sez. trib., 07/03/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 07/03/2022), n.7331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13099/2016 R.G., proposto da:
S.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Marco
Todeschini, con studio in Milano, ove elettivamente domiciliata
(indirizzo p.e.c.: luca.todeschini.milano.pecavvocati.it), giusta
procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
di Milano il 19 novembre 2015 n. 4986/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19
gennaio 2022 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito per la controricorrente l’Avv. Alfonso Peluso, che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,
Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in subordine, ricorrendone le condizioni, per la dichiarazione di
estinzione del procedimento per cessazione della materia del
contendere, stante la sopravvenienza della definizione agevolata.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato, preliminarmente, che occorre verificare lo stato della procedura di definizione agevolata, la cui domanda è stata proposta dalla contribuente con riferimento alla impugnata cartella di pagamento, non risultando dalla documentazione prodotta – in maniera chiara ed inequivoca – l’attestazione di pagamento della prima rata dell’importo dovuto;
ritenuto, pertanto, che si deve rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo possibile addivenire alla decisione dell’impugnazione.
P.Q.M.
1. invita le parti a documentare lo stato della procedura di definizione agevolata;
2. assegna a tale scopo termine fino al di gg. 90 dalla comunicazione dell’ordinanza;
3. rinvia il procedimento a nuovo ruolo;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022