Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7330 del 28/03/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7330 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
SENTENZA
sul ricorso 7026-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ANGUISSOLA
SCOTTI
PIER
AMATO,
elettivamente
domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 22, presso
lo studio dell’avvocato TIRABOSCHI GIUSEPPE MARIA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANTONINI ZAMBELLI GIAN PIERO giusta delega in calce;
Data pubblicazione: 28/03/2014
- controricorrente –
avverso la decisione n. 226/2007 della COMM.
TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 19/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
GIOVANNA C. SAMBITO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall’impugnazione dell’avviso
di liquidazione dell’imposta di consolidazione dell’usufrutto con
Amato. Il ricorso del contribuente veniva integralmente accolto
in appello, con sentenza che disponeva la restituzione
dell’imposta pagata e degli interessi, ex art 5 della 1 n. 29 del
1961. L’impugnazione dell’Ufficio veniva rigettata dalla
Commissione Tributaria Centrale con la sentenza indicata in
epigrafe, che, per quanto ancora interessa, affermava che gli
interessi erano dovuti a decorrere dalla richiesta di rimborso,
avanzata col ricorso introduttivo, senza necessità di un’espressa
istanza in tal senso, in applicazione del principio secondo cui le
somme indebitamente pagate fruttano interessi.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto L’Agenzia
delle entrate con quattro motivi. Il contribuente resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360, 1° con. 4
cpc, per avere la CTC affermato che il ricorso introduttivo del
giudizio conteneva la domanda di rimborso dell’imposta, quando
invece non la conteneva, essendo esclusivamente volto
all’annullamento dell’avviso di liquidazione.
2. Col secondo motivo, la ricorrente denuncia, in
la nuda proprietà, notificato, nel 1979, ad Anguissola Scotti Pier
subordine, la violazione degli artt. 111 Cost e 37 n. 2 del dPR n.
636 del 1972, per difetto assoluto di motivazione, in riferimento
all’art 360, 1° co, n. 4, per avere la CTC deciso la controversia
rimborso presentata in via amministrativa il 16.10.1986, in
riferimento alla quale gli interessi erano già stati, correttamente,
corrisposti.
3. Col terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 345
cpc, in riferimento all’art. 360, 1° co, n. 4 cpc, per non avere la
CTC dichiarato inammissibile per la sua novità la domanda di
rimborso e dei relativi interessi, proposta dal contribuente, solo,
con l’atto d’appello.
4. I motivi, che vanno congiuntamente esaminati, perché
propongono, sotto diversi profili, la medesima questione, sono
fondati. 5. Va premesso che la CTR ha riconosciuto al
contribuente il diritto agli interessi ex lege n. 29 del 1961,
ritenendo superflua la formulazione espressa di una domanda
volta al loro conseguimento, sul presupposto che gli interessi
“costituiscono un accessorio del capitale” ed identificando la
data della domanda di rimborso dell’imposta, con quella
(5.1.1980) di proposizione del ricorso, che ne contestava la
spettanza. 6. Così opinando, la CTC, non solo, ha confuso il
profilo sostanziale del diritto agli interessi con quello
processuale della proposizione della domanda in giudizio, ma
non ha, neppure, tenuto conto che l’obbligazione per interessi,
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senza analizzare né il ricorso introduttivo, né l’istanza di
moratori o corrispettivi, è autonoma rispetto all’obbligazione
principale cui inerisce (Cass. n. 23195 del 2010), sicchè -salvo il
caso del risarcimento del danno per equivalente in cui integrano
attribuiti, solo, su espressa domanda della parte interessata.
7. Poiché la domanda volta al conseguimento degli
interessi è stata formulata, per la prima volta, in appello, la stessa
è inammissibile per il divieto posto dall’art. 345 cpc applicabile,
anche, al processo innanzi alla Commissioni Tributarie di II
grado (Cass. SU n. 5354 del 1989; n. 1189 del 2002). 8. Del
resto, la stessa domanda di rimborso dell’imposta (già
integralmente restituita al contribuente) è stata proposta, solo, in
sede d’appello: la richiesta, avanzata in primo grado, di
dichiarare “rimborsabili” le imposte che sarebbero state
“eventualmente pagate anche in via dilazionata” altro non è che
una forma, ulteriore, di contestazione della pretesa fiscale (in
base all’equazione secondo cui le imposte indebitamente pagate
sono da rimborsare), e, peraltro, secondo la ricostruzione fattuale
operata dalla ricorrente, e non contestata ex adverso, alla data di
proposizione del ricorso introduttivo non era stato pagato alcun
importo, di tal chè la richiesta di rimborso non sarebbe stata
neppure ipotizzabile.
9. L’impugnata sentenza che non si è attenuta agli esposti
principi, va, in conseguenza, cassata, restando assorbito il quarto
motivo, col quale era stata dedotta la violazione di legge per non
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una componente necessaria- gli interessi possono essere
ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
14. 131 TAB. ALL. B. – N.5
MATERIA TRIBUTARIA
avere la CTC affermato che gli interessi dovevano decorrere
dalla data di entrata in vigore della disposizione innovativa di
cui dell’art 80, co 2, del dPR n. 131 del 1986, che aveva sancito
10. Non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa
può decidersi nel merito con la declaratoria d’inammissibilità,
per la sua novità, della domanda volta alla corresponsione degli
interessi (unica questione ancora controversa), fermo restando,
beninteso, il diritto del controricorrente al conseguimento degli
interessi ai sensi del menzionato art. 5 della 1. n. 29 del 1961 (a
decorrere dalla richiesta -anche amministrativa- di rimborso
dell’imposta in precedenza pagata e non dalla data del relativo
pagamento), che risultano, peraltro, essergli stati corrisposti.
11. Si ravvisano giusti motivi, tenuto conto della
peculiarità delle questioni trattate e dell’esito della lite per
compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito
dichiara inammissibile la domanda volta alla corresponsione
degli interessi. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 201
Il Consigliere estensore
il diritto al rimborso dell’imposta di consolidazione.