Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7330 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Belluno, n. 1,

presso l’Avvocato TIRABOSCHI Giuseppe Maria che lo rappresenta e

difende per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Palestrina, in persona del Sindaco p.t, elettivamente

domiciliato in Roma, via Michele Mercati, n. 51, presso l’Avvocato

Briguglio Antonio che lo rappresenta e difende per procura speciale

conferita con atto Notaio Bocca di Palestrina, rep. n. 3172 in data

18.10.2005;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/21/04 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 6.7.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

giorno 16.2.2010 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito

Antonio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Nunzio Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il signor P.L. impugno’, con unico ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma, sette avvisi di accertamento dell’ICI, notificatigli il 10.11.2000 dal comune di Palestrina per gli anni dal 1993 al 1999, deducendo che esisteva un errore materiale nella determinazione della rendita relativa ad una superficie (calcolata in 30 mq. anziche’ sette) e che non erano dovuti i chiesti interessi e sanzioni, perche’ non aveva ricevuto notifica delle rendite catastali attribuite agl’immobili.

1.2.- La sentenza n. 579/32/02, con cui la commissione adita aveva accolto il ricorso limitatamente al chiesto sgravio d’interessi e sanzioni, rigettandolo sul punto relativo alla riduzione d’imposta conseguente ad attribuzione corretta della rendita, fu impugnata dal contribuente, che insistette su tale domanda, e, incidentalmente, dal comune, che si dolse della disposta compensazione delle spese di giudizio.

1.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la commissione tributaria regionale rigetto’ l’appello principale – avendo giudicato legittimo l’operato del comune, che aveva calcolato l’ICI in base alla vecchia rendita catastale, non impugnata tempestivamente dall’interessato – ed accolse quello incidentale del comune, condannando il contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

1.4.- P.L. ricorre contro tale sentenza, e ne chiede la cassazione, in base a tre motivi. Resiste il comune di Palestrina mediante controricorso.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- Il contribuente censura la sentenza della commissione regionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per:

2.1.1.- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e art. 2, comma 3, sul punto in cui ritiene applicabile la vecchia rendita catastale, perche’ non impugnata tempestivamente dall’interessato, ignorando che il termine per l’impugnazione decorre dalla notifica, nella specie non effettuata, dell’avviso di attribuzione di essa;

2.1.2.- violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater convertito con modificazioni in L. 30 novembre 1994, n. 656, per avere ignorato che l’agenzia del territorio, nel caso di specie, aveva attribuito la nuova rendita, con provvedimenti notificati il 27.9.2003, rimediando in autotutela ad un proprio precedente errore;

2.3.3.- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 e degli artt. 92 e 8 c.p.c., sul punto relativo al pagamento delle spese di giudizio, dovendosi ritenere che esso ricorrente non poteva essere condannato al pagamento integrale delle spese di primo grado, essendo stata accolta la sua domanda concernente esclusione di sanzioni ed interessi.

3.- Decisione.

3.1.- Il secondo motivo del ricorso e’ fondato, nei limiti di ragione espressi di seguito, ed assorbe il terzo motivo; il primo motivo deve essere rigettato per infondatezza. Per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio, che rinnovera’ il giudizio uniformandosi al principio di diritto esposto al par. 4.2.3 e provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Il giudicante a quo, asserendo che l’agenzia del territorio (non il comune impositore dell’ICI) e’ controparte del contribuente nel giudizio sulla corretta determinazione della rendita catastale, non ha violato o falsamente applicato le norme citate dal ricorrente nel primo motivo (par. 2.1.1), poiche’ non e’ contestata ne’ revocata in dubbio la giurisdizione delle commissioni tributarie nelle controversie in materia di rendita catastale.

Per questa ragione – insussistenza della violazione di legge denunziata – il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

4.2.- Deve essere invece accolto il secondo motivo (par. 2.1.2).

4.2.1.- Contrariamente a quanto mostra di ritenere la commissione regionale (“Eventuali errori commessi nell’attribuzione della rendita catastale dovevano essere perentoriamente contestati dal contribuente all’Agenzia del Territorio” mediante ricorso nei termini di legge), la correzione della rendita puo’ essere operata dal competente ufficio territoriale, accortosi o reso edotto dell’errore, anche in via di autotutela (art. 2 quater cit. e D.M. 11 febbraio 1997, n. 37), come e’ avvenuto nel caso di specie.

4.2.2.- Quanto alla decorrenza della nuova rendita, al fine del calcolo dell’ICI per le diverse annualita’, occorre distinguere a seconda che la correzione della rendita preesistente sia stata operata in conseguenza di fatti sopravvenuti, modificativi della situazione obbiettiva dell’immobile, o che dipenda dall’eliminazione di un errore materiale di fatto, incorso originariamente: nel primo caso, la nuova rendita e’ applicabile dall’anno d’imposta in cui si e’ verificato l’evento che ha dato luogo alla variazione; nel secondo caso, la rendita corretta e’ applicabile fin dall’originaria iscrizione in catasto (v. Cass. nn. 9203/2007, 18023/2004:

quest’ultima sentenza esclude, appunto, le variazioni catastali, dovute “a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni” ovvero “a correzioni di errori materiali di fatto”, dalla regola generale di vigenza della nuova rendita dalla “messa in atti”, nei termini indicati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2; nello stesso senso, Cass. n. 19066/2005 e, piu’ recentemente, Cass. n. 15560/2009).

Erra, pertanto, la commissione regionale dove afferma, senza avere operato la suddetta distinzione, che la nuova rendita catastale “puo’ decorrere esclusivamente dalla data della avvenuta revisione (19.2.2003) e per nessun motivo puo’ avere efficacia retroattiva”.

4.2.3.- Si formula, con riferimento al caso in esame, il seguente principio di diritto: la nuova rendita catastale, fissata per effetto di correzione di quella precedente, costituendo il presupposto dell’ICI, deve essere tenuta in considerazione dall’ente impostore e dal giudice tributario di merito, davanti al quale sia pendente la controversia sull’ICI. La nuova rendita costituisce la base di calcolo dell’ICI anche per le annualita’ d’imposta pregresse, se sia stata fissata dall’ufficio del territorio, anche nell’esercizio dei poteri di autotutela, a correzione di errori materiali di fatto che affettavano la precedente iscrizione catastale.

4.3.- Il terzo motivo di ricorso (par. 2.1.3), concernente le spese di lite, e’ assorbito dall’accoglimento del motivo precedente e dalla conseguente necessita’ di riservare la relativa pronunzia all’esito del giudizio di rinvio.

4.4.- Si conclude nel senso indicato al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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